CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e-k4 C11.4.1.1 14 glit. ‘Ltk, /12 (0(10. • [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale in ordine al delitto detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art.73, comma 4, d.P.R. 309/90). 2. La vicenda, in sintesi: in data 14/10/2021, intorno alle ore 10:00, militari della Guardia di Finanza, unitamente all'unità cinofila, si recavano presso un'azienda agricola sita in Barrali (in località [OSCURATO:PERSONA] n. 3), per eseguire un accertamento volto a verificare, in particolare, il rispetto della legge 242/2016. Giunti sul posto, gli operanti constatavano che l'azienda in questione era costituita da diversi capannoni e da due caseggiati adibiti ad abitazioni, e che erano presenti soggetti intenti a svolgere attività lavorativa all'interno degli anzidetti capannoni. Dato che in uno di questi erano presenti dei filari con parti di canapa in fase di essicazione, gli operanti richiedevano a tale [OSCURATO:PERSONA] la documentazione relativa all'attività economica, nonché le fatture di acquisto delle semenze e l'annessa certificazione. Sulla destinazione dei derivati della canapa, il Baldus, dopo aver esibito una scrittura privata stipulata tra lui e l'impresa individuale Flower in Bloom di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che, al termine del processo di essicazione delle foglie e delle infiorescenze, queste sarebbero state ritirate dalla Flower in Bloom che si sarebbe occupata della commercializzazione delle medesime. Nel corso della perquisizione del capannone, si presentava il Carta, presso la cui abitazione, nel Comune di Orotelli, i militari procedevano a perquisizione. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a drop test che dava esito positivo ai reagenti dei cannabinoidi. Seguiva, quindi, l'arresto in flagranza dell'uomo. 3. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 3 e 16, comma 1, cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione in relazione all'individuazione del /ocus commissi delicti: la censura attinge la parte del provvedimento ove si afferma che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Cagliari invece che a quello di Nuoro, come sostengono i difensori. Dalle carte in atti non emerge, in alcun modo, che i derivati della canapa rinvenuti ad Orotelli (Nuoro) abbiano rappresentato il frutto di una pregressa attività di coltivazione svolta a Barrali (Cagliari). In udienza di convalida, infatti, l'indagato aveva riferito che il prodotto presente ad Orotelli (Nuoro) era stato oggetto di una pregressa relazione commerciale con un'azienda in un periodo di tempo di gran lunga antecedente alla coltivazione di canapa sativa intrapresa insieme al coindagato Baldus presso il campo sito a Barrali. Trattandosi di due procedimenti connessi (ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), deve applicarsi l'art. 16 cod. proc. pen. La circostanza che il Carta sia stato arrestato a Orotelli (Nuoro), coincidente con il /ocus commissi delicti ove è stata sequestrata la sostanza, ha destato negli operanti il sospetto di trovarsi dinanzi ad una situazione di maggior gravità rispetto a quella rinvenuta a Barrali (Cagliari), tanto è vero che il coindagato Baldus è stato denunciato a piede libero, da ciò derivando la concretizzazione del criterio di gravità del reato ex art 16 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 274, lett. a), 292 cod. proc. pen. La censura afferisce ai capi e punti dell'ordinanza in cui non vi è motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, pure indicato nell'ordinanza genetica della misura. Invero, l'ordinanza impugnata valuta unicamente l'esigenza correlata al pericolo di reiterazione del reato, erroneamente sostenendosi che, nel provvedimento genetico, non vi era alcun riferimento concreto e specifico al pericolo di inquinamento probatorio. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 274 lett. c), 292 cod. proc. pen., con riguardo all'asserito pericolo di reiterazione: il Tribunale nulla dice sulla concretezza e sull'attualità del rischio paventato. I precedenti dell'indagato, l'ultimo dei quali risalente al 2015, non sono specifici. 4. In data 02/05/22, perveniva in cancelleria, da parte del difensore nonché procuratore speciale del Carta, dichiarazione di perdita di interesse alla trattazione del ricorso, per intervenuta cessazione della misura cautelare personale, con allegata la relativa ordinanza del Gip. In essa, tuttavia, si sottolinea l'interesse del ricorrente ad ottenere un pronunciamento parziale sulla questione della competenza territoriale sollevata con il primo motivo di ricorso. 5. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Stante l'intervenuta dichiarazione di perdita di interesse rispetto ai restanti motivi di ricorso, il vaglio demandato a questa Corte di legittimità è limitato al primo motivo, afferente alla competenza territoriale. 2. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La difesa ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore del Tribunale di Nuoro, sostenendo che la condotta di detenzione illecita della canapa sativa L. rinvenuta presso il laboratorio di Orotelli, Comune di residenza del Carta, sarebbe cronologicamente anteriore rispetto alla detenzione illecita della canapa sativa L. trovata presso l'azienda agricola sita a Banali, in località "[OSCURATO:PERSONA]", posto che la biomassa di canapa stoccata a Orotelli, secondo quanto dichiarato dall'indagato, perverrebbe da una precedente coltivazione. Come correttamente affermato nell'ordinanza impugnata, attesa la natura permanente del reato di detenzione di stupefacenti (Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200 - 01), trova applicazione l'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., il quale stabilisce che "Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione...". Osserva il Tribunale di Cagliari come, dalla ricostruzione dei fatti sia «emerso inequivocabilmente» che la condotta di detenzione illecita è iniziata presso l'azienda agricola del Baldus, sita a Barrali, dove si svolgevano le fasi di semina, coltivazione e raccolta della canapa sativa L., la quale, al termine del processo di essiccazione delle foglie e delle infiorescenze, che avveniva sempre presso l'azienda del coindagato Baldus, veniva ritirata dall'impresa Flower in Bloom del Carta, che si sarebbe occupata della commercializzazione delle medesime, e trasportata presso il laboratorio di Orotelli, dove l'odierno ricorrente, con le attrezzature ed i macchinari in sequestro, provvedeva ad ottenere il polline e a confezionare i panetti di canapa sativa L., aumentando anche artificiosamente la percentuale di THC attraverso l'impiego massiccio di bombolette di gas BHO. A fronte di questa motivazione, la difesa si è limitata a formulare una generica contestazione, priva di alcuna allegazione a sostegno. Del tutto inconferente appare poi il riferimento all'art. 16 cod. proc. pen., posto che si tratta dello stesso reato e che la diversa valutazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, tali da aver giustificato la applicazione per il Carta della misura cautelare, non comporta affatto una maggiore gravità del reato allo stesso ascritto. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p