CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 30/05/2022 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di arresto e di C 800,00 di ammenda; Ritenuto che con unico motivo venivano dedotti vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentando yche i giudici di merito aveva t4.4 considerato dimostrato l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, nonostante l'ascia rinvenuta si trovasse in un'autovettura che non era sua ma di altri; che tuttavia su questo profilo la Corte di appello e il Tribunale hanno motivato, evidenziandof per un verso/ che tra gli oggetti atti ad offendere non vi era solo l'ascia/ma anche un cacciavite che l'imputato teneva a portata di mano e iper altro verso che l'intestazione dell'autovettura è un dato formale mentre era / incontrovertibile che egli disponesse e utilizzasse il mezzo e che non avesse fornito alcuna giustificazione circa la presenza all'interno di quegli oggetti; che la motivazione appare congrua e rispettoseldelle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così