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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35990/2023

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CC22/11/2023 ORDINANZA sul ricorso n. 33764/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V.le B. Buozzi 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2629 /201 8 depositata il 18/10/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 novembre2023.Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Ravenna per sentirlo condannare, previo accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto con la promessa di vendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 24/05/2008, al pagamento della somma di euro 15.000,00, oltre accessori, in applicazione della clausola n. 5 della promessa che prevedeva che, se il venditore avesse rinunciato alla vendita, al proponente dovesse essere restituito il doppio della somma versata, ed ha chiesto anche l’autorizzazione a ritirare l’assegno di euro 15.000,00 lasciato in deposito fiduciario presso l’agenzia immobiliare;

2. il convenuto, nel primo atto difensivo, ha contestato la domanda ed ha chiesto che venisse rigettata; il Tribunale di Ravenna, consentenza n. 127/2013, ha accolto la domanda dell’attore;

3. la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello di Omicini così argomentando il rigetto delle censure rivolte dall’appellante alla decisione di primo grado: (i) è priva di pregio l’eccezione dell’appellante di nullità della citazione per difetto di sottoscrizione del difensore, già disattesa dal Tribunale, che ha giustamente ritenuto valida la sottoscrizione dell’atto da parte del difensore tramite l’autentica della firma della procura alle liti a margine della citazione ; (ii) diversamente da quanto sostiene l’appellante, la proposta di acquisto formulata da Carelli il 24/05/2008, sottoscritta per accettazione da Omicini, è un vero e proprio contratto preliminare e non una mera minuta o puntuazione; (iii) ai fini dell’esatta qualificazione giuridica del contratto non rileva la circostanza che le parti avessero fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del preliminare poiché, come afferma la giurisprudenza di legittimità, un simile contegno dei contraenti non vale ad escludere che l’accordo già raggiunto costituisca esso stesso un contratto preliminare.

Inoltre, la natura vincolante della promessa di vendita non si pone in contrasto con i princìpi enunciati da Cass. Sez.

U. n. 4628 del 2015, in tema di contratto preliminare di preliminare; (iv) è ininfluente accertare se la cauzione consegnata dal compratore all’agenzia immobiliare possa essere qualificata come una caparra confirmatoria dovendosi dare rilievo al chiaro tenore della clausola n. 5 (specificamente sottoscritta dalle parti, a norma degli artt. 1341, 1342, cod. civ.), la quale dispone testualmente che «Se fosse la parte venditrice a rinunciare alla vendita, la somma versata a titolo di cauzione dal Carelli dovrà essere restituita raddoppiata»; (v) è esente da vizi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l’eccezione del convenuto di mancato avveramento della condizione - consistente nella possibilità di edificare tre unità immobiliari utilizzando la cubatura esistente – dopo avere qualificato la relativa disposizione contrattuale quale condizione unilaterale, apposta nell’esclusivo interesse del compratore che vi ha rinunciato, in considerazione del fatto che non è ravvisabile né è stato allegato alcun interesse, astratto o concreto, del promittente venditore all’avveramento della condizione.

D’altra parte, al contrario di quanto asserisce l’appellante, il Tribunale non ha inammissibilmente qualificato d’ufficio la condizione come unilaterale poiché l’eccezione di mancato avveramento della condizione è stata sollevata dal convenuto, sicché il giudice era tenuto a dirimere la questione; (vi) per le ragioni esposte in precedenza (punto iv) è irrilevante l’eccezione secondo cui non potrebbe parlarsi di caparra in quanto l’assegno di euro 15.000,00, custodito dall’agenzia immobiliare, non fu mai consegnato a Omicini, che mai lo incassò ; (vii) testualmente, conclude la sentenza, il settimo motivo introduce in maniera confusa e poco comprensibile questioni relative alla clausola n. 5,sulle quali il Tribunale non si sarebbe espresso, ferme le assorbenti considerazioni già svolte sulle caratteristiche di tale pattuizione;

4. avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , articolato in quindici motivi (motivi: I , II , IIbis, IIter, III , III bis , IV , IV bis , V , V bis , V ter , V quater , “ S esto motivo”, VIbis, VII); [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative; Consideratoche:

1. il motivo « I ) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per erronea interpretazione dell’art. 83 cpc anche in relazione all’art. 125/1 cpc» denuncia la nullità dell’atto di citazione che non reca in calce la sottoscrizione del difensore, il quale ha soltanto certificato l’autografia della sottoscrizione dell’attore apposta a margine dell’atto per il conferimento della procura alle liti;

2. il motivo «II)[…] nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per totale contraddittorietà avendo evocato decisioni come convergenti mentre Cass. 4628/2015 ammette una diversa azione per violazione del preliminare del preliminare» assume che la sentenza n. 4628/2015, delle Sezioni unite di questa Corte (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione) «citata e conosciuta ammette il preliminare del preliminare ma le conseguenze sono diverse»;

3. il motivo «IIbis) […] violazione di legge (art. 360 cpc n. 3) per erronea qualificazione del preliminare (art. 1351 cc) in relazione agli artt. 1321, 1362, cc»denuncia che il giudice di merito non ha tenuto conto di una serie di elementi probatori dai quali era possibile evincere che le parti avevano concluso una lettera di intenti o preliminare del preliminare o minuta e non un contratto preliminare , anche a causa dell’assenza della puntuale indicazione degli obblighi contrattuali e della disciplina di un definitivo assetto di interessi;4. il motivo «IIter) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per violazione dell’art. 6/1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12 2 », denuncia la violazione di legge della sentenza impugnata che non ha considerato le dirimenti prescrizioni dell’articolo 6 indicato in rubrica;

5. il motivo «III) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per errata applicazione di principi di diritto in tema di interpretazione del contratto (art. 1362 e segg. cc) e definita minuta e cioè preliminare del preliminare e contratto preliminare ex art. 1351 cc attesa l’assenza di tutti i requisiti ex d.lgs. 20/6/2005 n. 122 » censura la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante che le parti avessero fissato un appuntamento per la stipula del contratto preliminare davanti al notaio e, al riguardo, obietta che tale adempimento era doveroso perché altrimenti l’atto sarebbe stato nullo;

6. il motivo «IIIbis) […] violazione di legge (art. 360 n. 5 cpc) per omessa considerazione» evidenzia che il notaio (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), sentito come teste, ha fatto riferimento alla stipula del preliminare;

7. il motivo «IV) […] Nullità della sentenza per non avere considerato l’essenza della doglianza» denuncia che l’assegno bancario consegnato da Carelli all’agenzia immobiliare non poteva essere qualificato come una caparra confirmatoria perché non era stato incassato dal venditore, ma era rimasto in custodia presso l’agenzia immobiliare ed aveva mantenuto una funzione di cauzione; 8.il motivo «IVbis) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per errore di interpretazione della dazione in ordine alla configurabilità di una caparra nel caso di specie» denuncia che la somma data a titolo di cauzione, diversamente da quanto asserito dalla sentenza impugnata, non poteva essere considerata come una caparra, suscettibile di essere trattenuta dal venditore, in mancanza dei due elementi essenziali della dazione di una somma di denaro e dell’inadempimento del vincolo contrattuale assunto;

9. il motivo «V) […] Violazione di legge per aver ritenuto sussumibile una minuta o puntuazione o nell’ipotesi ex art. 1353 c.c.» denuncia che dall’art. 1353, cod. civ., si evince che una condizione può essere apposta soltanto ad un contratto e non ad una minuta o puntuazioneo lettera di intenti (“letter of intent”);

10. il motivo «Vbis) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per non avere considerato la condizione impossibile ed aver errato nella valutazione della stessa come unilaterale ex art. 1362 e ss. in tema di interpretazione del negozio nonché ex art. 1353 e segg. in tema di condizione» denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha trascurato le risultanze istruttorie (cfr. pag. 34 del ricorso per cassazione: “relazione peritale proposta dall’appellante”) ed ha applicato una condizione illecita ovvero impossibile;

11. il motivo «Vter) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per la falsa interpretazione degli artt. 6/1 e 6/2 comma del d.lgs. n. 122» censura la sentenza impugnata per non avere colto che un rudere va equiparato all’immobile da ricostruire;

12. il motivo «V quater) […] Violazione di legge per errata applicazione di principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di presupposizione ex art. 1362, 1363, 1364, 1365 e segg. cc » censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che la condizione (consistente nella possibilità di edificare tre unità immobiliari) fosse una condizione sospensiva nell’interesse del solo compratore laddove, in realtà, (cfr. pag. 38 del ricorso per cassazione) «la questione della divisibilità di un bene immobile ben [può] essere posta anche a favore del venditore il quale, nel caso d i specie, poteva essere motivato da ragioni personali quali l’interesse ad un certo tipo di cessione»;13. il motivo «Sesto motivo: nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per omesso esame del sesto motivo e carenza motivazionale sulla natura della caparra confirmatoria» denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che non ha preso in esame tutti gli argomenti che il ricorrente aveva addotto per dimostrare che l’assegno bancario consegnato dal compratore all’agenzia immobiliare (che il venditore aveva dimostrato di non avere mai incassato) non era una caparra confirmatoria; 14.il motivo «V Ibis ) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc ) per non avere considerato che non vi fu né realità né dazione» denunciache (cfr. pag. 43 del ricorso per cassazione ) « la motivazione non soddisfa» in quanto la realità o dazione è elemento essenziale della caparrae l’istituto della cauzione non esiste;

15. il motivo «VII) […] Nullità della sentenza (art. 360 n. 5 cpc) per omessa motivazione» censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che ha ritenuto generico il motivo di appello della pronuncia di primo grado in punto di nullità assoluta dell a clausola n. 5, quale clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto, e che inoltre ha trascurato che controparte non aveva provato di avere materialmente consegnato all’agenzia immobiliare l’assegno bancario di euro 15.000,00;

16. il motivo “I” non è fondato;

16.1. la statuizione del giudice d’appello collima con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32176 del 02/11/2022 (Rv. 666162 - 01) , in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, conf.: n. 8042 del 2006, Rv. 587973 – 01 ) per la quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto, e ciò non si verifica quando quell’elemento formale, al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso.

Devesi, pertanto, escludere l’inesistenza dell’atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell’atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumerne, conseguentemente, la paternità;

16.2. nel nostro caso, come risulta dal fascicolo del giudizio di primo grado –che questa Corte ha consultato quale giudice del fatto processuale - l’atto di citazione di Carelli reca a margine della prima pagina la procura speciale alle liti, che si conclude con la firma del difensore, la quale (come suaccennato) vale non solo al fine di autenticare la firma del cliente, ma anche come sottoscrizione della domanda da parte dell’avvocato, che in tal modo ne assume la paternità;

17. i motivi “IIter”, “III”, “ V ter ” , da esaminare insieme per connessione, sono inammissibili;

17.1. le censure ad essi sottese ruotano attorno alla violazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (“ Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”).

I profili di critica sono inammissibili poiché si tratta di questioni nuov e , che non risulta no essere state esaminate d al giudice d’appello e che non risulta no neppure essere state oggetto di motivo d’appello (cfr. i sette motivi esaminati dalla sentenza d’appello nelle pagg. 2-9).

Come ricorda Cass. 27/09/2023, n. 27474 (che, in motivazione, menziona Cass. n. 32804/2019), qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

In precedenza si era chiarito che «[è] inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (Cass. 20/08/2015, n. 17049);

18. i motivi “II”, “IIIbis”, “IV”, “IVbis”, “VIbis”, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili;

18.1. le censure sono enunciate in termini del tutto generici – si prenda ad esempio il motivo “IIIbis” che, testualmente, lamenta una “violazione di legge per omessa considerazione” – e non indicano la norma di diritto che si assume violata; esse, pertanto, non soddisfano i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»;

19. i motivi “II bis ” e “V”, che vanno esaminati insieme per connessione, non sono fondati;

19.1. costituisce orientamento consolidato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01) , quello secondo cui nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (c.d. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole).

Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all’attuale raggiungimento di un accordo.

In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l’interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l’onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale;

19.2. nella specie, la Corte d’appello, con accertamento di fatto in sé incensurabile in cassazione, ha ritenuto di qualificare la proposta d’acquisto di Carelli del 24/05/2008 , sottoscritta da Omicini per accettazione, come un vero e proprio contratto preliminare e non quale una semplice minuta o puntuazione - come prospettato dall’appellante - che conteneva un complessivo assetto di interessi, vincolante in relazione a tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, essendo stati individuati, in maniera minuziosa, il bene (tramite la completa indicazione dei dati catastali), il prezzo, il termine ultimo per la stipula del rogito, nonché alcuni elementi accidentali, quali la cauzione (cl ausola n. 5) e la condizione di “potere edificare tre unità immobiliari, utilizzando la cubatura esistente”, anch’essi compiutamente determinati.

La sentenza aggiunge che la circostanza che le parti avessero fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del preliminare dopo avere effettuato le necessarie verifiche normative e tecniche costituiva una conferma della natura vincolante della promessa di vendita, qualificabile (appunto) come contratto preliminare e non si poneva in contrasto con i princìpi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4628/2015) .

Tale statuizione segue la scia della giurisprudenza di legittimità ( Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004 (Rv. 574568 - 01) , la quale ha affermato che l’accertamento relativo alla natura dell’accordo stipulato, che si traduce nella interpretazione della volontà negoziale delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg., cod. civ., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici, in fattispecie concreta nella quale questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l’avvenuta conclusione di un preliminare in una proposta d ’ acquisto, accettata dalla controparte, contenente l’indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula del definitivo e della consegna dell’immobile all’acquirente, ancorché l’accordo stabilisse la data della stipula del “ contratto preliminare ” davanti al notaio, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più sicura un preliminare già concluso;19.3. appurato che il giudice di merito ha insindacabilmente qualificato la proposta d’acquisto come preliminare di compravendita, è superata la censura sub “V” secondo cui non sarebbe consentito apporre una condizione ad un’intesa parziale e provvisoria abbozzata in una minuta o puntuazione;

20. il motivo “Vbis” è inammissibile;

20.1. il nucleo della censura, ossia l’asserita illic eit à o impossibilità della surrichiamata condizione prevista dalla proposta di acquisto, si sostanzia nell’ inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di un nuovo esame delle risultanze istruttorie che, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbero l’illiceità o l’oggettiva impossibilità della previsione in punto di edificazione di tre unità immobiliari con la cubatura esistente;

21. il motivo “Vquater” è inammissibile;

21.1. la censura involge una quaestio facti, quale la qualificazione della condizione apposta nella proposta d’acquisto, demandata al giudice di merito; inoltre, la doglianza è generica nella parte in cui omette di indicare quale sarebbe l’interesse del venditore alla concreta divisibilità in più edifici dell’immobile oggetto della compravendita;

22. il “sesto motivo” è infondato;

22.1. la motivazione della sentenza, ampia ed articolata – anche nella parte in cui (cfr. pag. 7 della sentenza) afferma che è irrilevante dirimere la questione se l’assegno bancario consegnato dal compratore all’agenzia immobiliare avesse o meno natura di caparra confirmatoria visto che le parti avevano specificamente regolato le conseguenze della rinuncia alla vendita sia da parte del proponente che da parte dell’oblato – soddisfa il requisito del c.d.

“ minimo costituzionale” e rende inammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione, come ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposto dal d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014);

23. il motivo “VII” è inammissibile;

23.1. premesso che per le ragioni sopra evidenziate (punto 22.1.), per l’attuale formulazione del vizio di cui al n. 5, dell’articolo 360, va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, la censura si pone in contrasto l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello che, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, ha appurato che la clausola n. 5 era stata specificamente sottoscritta, a norma degli artt. 1341, 1342, cod. civ., e che (cfr. pag. 7 della sentenza) Carelli aveva consegnato all’agenzia immobiliare la somma di euro 15.000,00;

24. in conclusione, il ricorso va rigettato;

25. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

26. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC22/11/2023 ORDINANZA sul ricorso n. 33764/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V.le B. Buozzi 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2629 /201 8 depositata il 18/10/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 novembre2023.Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Ravenna per sentirlo condannare, previo accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dal convenuto con la promessa di vendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 24/05/2008, al pagamento della somma di euro 15.000,00, oltre accessori, in applicazione della clausola n. 5 della promessa che prevedeva che, se il venditore avesse rinunciato alla vendita, al proponente dovesse essere restituito il doppio della somma versata, ed ha chiesto anche l’autorizzazione a ritirare l’assegno di euro 15.000,00 lasciato in deposito fiduciario presso l’agenzia immobiliare; 2. il convenuto, nel primo atto difensivo, ha contestato la domanda ed ha chiesto che venisse rigettata; il Tribunale di Ravenna, consentenza n. 127/2013, ha accolto la domanda dell’attore; 3. la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello di Omicini così argomentando il rigetto delle censure rivolte dall’appellante alla decisione di primo grado: (i) è priva di pregio l’eccezione dell’appellante di nullità della citazione per difetto di sottoscrizione del difensore, già disattesa dal Tribunale, che ha giustamente ritenuto valida la sottoscrizione dell’atto da parte del difensore tramite l’autentica della firma della procura alle liti a margine della citazione ; (ii) diversamente da quanto sostiene l’appellante, la proposta di acquisto formulata da Carelli il 24/05/2008, sottoscritta per accettazione da Omicini, è un vero e proprio contratto preliminare e non una mera minuta o puntuazione; (iii) ai fini dell’esatta qualificazione giuridica del contratto non rileva la circostanza che le parti avessero fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del preliminare poiché, come afferma la giurisprudenza di legittimità, un simile contegno dei contraenti non vale ad escludere che l’accordo già raggiunto costituisca esso stesso un contratto preliminare. Inoltre, la natura vincolante della promessa di vendita non si pone in contrasto con i princìpi enunciati da Cass. Sez. U. n. 4628 del 2015, in tema di contratto preliminare di preliminare; (iv) è ininfluente accertare se la cauzione consegnata dal compratore all’agenzia immobiliare possa essere qualificata come una caparra confirmatoria dovendosi dare rilievo al chiaro tenore della clausola n. 5 (specificamente sottoscritta dalle parti, a norma degli artt. 1341, 1342, cod. civ.), la quale dispone testualmente che «Se fosse la parte venditrice a rinunciare alla vendita, la somma versata a titolo di cauzione dal Carelli dovrà essere restituita raddoppiata»; (v) è esente da vizi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l’eccezione del convenuto di mancato avveramento della condizione - consistente nella possibilità di edificare tre unità immobiliari utilizzando la cubatura esistente – dopo avere qualificato la relativa disposizione contrattuale quale condizione unilaterale, apposta nell’esclusivo interesse del compratore che vi ha rinunciato, in considerazione del fatto che non è ravvisabile né è stato allegato alcun interesse, astratto o concreto, del promittente venditore all’avveramento della condizione. D’altra parte, al contrario di quanto asserisce l’appellante, il Tribunale non ha inammissibilmente qualificato d’ufficio la condizione come unilaterale poiché l’eccezione di mancato avveramento della condizione è stata sollevata dal convenuto, sicché il giudice era tenuto a dirimere la questione; (vi) per le ragioni esposte in precedenza (punto iv) è irrilevante l’eccezione secondo cui non potrebbe parlarsi di caparra in quanto l’assegno di euro 15.000,00, custodito dall’agenzia immobiliare, non fu mai consegnato a Omicini, che mai lo incassò ; (vii) testualmente, conclude la sentenza, il settimo motivo introduce in maniera confusa e poco comprensibile questioni relative alla clausola n. 5,sulle quali il Tribunale non si sarebbe espresso, ferme le assorbenti considerazioni già svolte sulle caratteristiche di tale pattuizione; 4. avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , articolato in quindici motivi (motivi: I , II , IIbis, IIter, III , III bis , IV , IV bis , V , V bis , V ter , V quater , “ S esto motivo”, VIbis, VII); [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative; Consideratoche: 1. il motivo « I ) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per erronea interpretazione dell’art. 83 cpc anche in relazione all’art. 125/1 cpc» denuncia la nullità dell’atto di citazione che non reca in calce la sottoscrizione del difensore, il quale ha soltanto certificato l’autografia della sottoscrizione dell’attore apposta a margine dell’atto per il conferimento della procura alle liti; 2. il motivo «II)[…] nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per totale contraddittorietà avendo evocato decisioni come convergenti mentre Cass. 4628/2015 ammette una diversa azione per violazione del preliminare del preliminare» assume che la sentenza n. 4628/2015, delle Sezioni unite di questa Corte (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione) «citata e conosciuta ammette il preliminare del preliminare ma le conseguenze sono diverse»; 3. il motivo «IIbis) […] violazione di legge (art. 360 cpc n. 3) per erronea qualificazione del preliminare (art. 1351 cc) in relazione agli artt. 1321, 1362, cc»denuncia che il giudice di merito non ha tenuto conto di una serie di elementi probatori dai quali era possibile evincere che le parti avevano concluso una lettera di intenti o preliminare del preliminare o minuta e non un contratto preliminare , anche a causa dell’assenza della puntuale indicazione degli obblighi contrattuali e della disciplina di un definitivo assetto di interessi;4. il motivo «IIter) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per violazione dell’art. 6/1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12 2 », denuncia la violazione di legge della sentenza impugnata che non ha considerato le dirimenti prescrizioni dell’articolo 6 indicato in rubrica; 5. il motivo «III) […] violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per errata applicazione di principi di diritto in tema di interpretazione del contratto (art. 1362 e segg. cc) e definita minuta e cioè preliminare del preliminare e contratto preliminare ex art. 1351 cc attesa l’assenza di tutti i requisiti ex d.lgs. 20/6/2005 n. 122 » censura la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante che le parti avessero fissato un appuntamento per la stipula del contratto preliminare davanti al notaio e, al riguardo, obietta che tale adempimento era doveroso perché altrimenti l’atto sarebbe stato nullo; 6. il motivo «IIIbis) […] violazione di legge (art. 360 n. 5 cpc) per omessa considerazione» evidenzia che il notaio (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), sentito come teste, ha fatto riferimento alla stipula del preliminare; 7. il motivo «IV) […] Nullità della sentenza per non avere considerato l’essenza della doglianza» denuncia che l’assegno bancario consegnato da Carelli all’agenzia immobiliare non poteva essere qualificato come una caparra confirmatoria perché non era stato incassato dal venditore, ma era rimasto in custodia presso l’agenzia immobiliare ed aveva mantenuto una funzione di cauzione; 8.il motivo «IVbis) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per errore di interpretazione della dazione in ordine alla configurabilità di una caparra nel caso di specie» denuncia che la somma data a titolo di cauzione, diversamente da quanto asserito dalla sentenza impugnata, non poteva essere considerata come una caparra, suscettibile di essere trattenuta dal venditore, in mancanza dei due elementi essenziali della dazione di una somma di denaro e dell’inadempimento del vincolo contrattuale assunto; 9. il motivo «V) […] Violazione di legge per aver ritenuto sussumibile una minuta o puntuazione o nell’ipotesi ex art. 1353 c.c.» denuncia che dall’art. 1353, cod. civ., si evince che una condizione può essere apposta soltanto ad un contratto e non ad una minuta o puntuazioneo lettera di intenti (“letter of intent”); 10. il motivo «Vbis) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per non avere considerato la condizione impossibile ed aver errato nella valutazione della stessa come unilaterale ex art. 1362 e ss. in tema di interpretazione del negozio nonché ex art. 1353 e segg. in tema di condizione» denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha trascurato le risultanze istruttorie (cfr. pag. 34 del ricorso per cassazione: “relazione peritale proposta dall’appellante”) ed ha applicato una condizione illecita ovvero impossibile; 11. il motivo «Vter) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) per la falsa interpretazione degli artt. 6/1 e 6/2 comma del d.lgs. n. 122» censura la sentenza impugnata per non avere colto che un rudere va equiparato all’immobile da ricostruire; 12. il motivo «V quater) […] Violazione di legge per errata applicazione di principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di presupposizione ex art. 1362, 1363, 1364, 1365 e segg. cc » censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che la condizione (consistente nella possibilità di edificare tre unità immobiliari) fosse una condizione sospensiva nell’interesse del solo compratore laddove, in realtà, (cfr. pag. 38 del ricorso per cassazione) «la questione della divisibilità di un bene immobile ben [può] essere posta anche a favore del venditore il quale, nel caso d i specie, poteva essere motivato da ragioni personali quali l’interesse ad un certo tipo di cessione»;13. il motivo «Sesto motivo: nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per omesso esame del sesto motivo e carenza motivazionale sulla natura della caparra confirmatoria» denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che non ha preso in esame tutti gli argomenti che il ricorrente aveva addotto per dimostrare che l’assegno bancario consegnato dal compratore all’agenzia immobiliare (che il venditore aveva dimostrato di non avere mai incassato) non era una caparra confirmatoria; 14.il motivo «V Ibis ) […] Violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc ) per non avere considerato che non vi fu né realità né dazione» denunciache (cfr. pag. 43 del ricorso per cassazione ) « la motivazione non soddisfa» in quanto la realità o dazione è elemento essenziale della caparrae l’istituto della cauzione non esiste; 15. il motivo «VII) […] Nullità della sentenza (art. 360 n. 5 cpc) per omessa motivazione» censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che ha ritenuto generico il motivo di appello della pronuncia di primo grado in punto di nullità assoluta dell a clausola n. 5, quale clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto, e che inoltre ha trascurato che controparte non aveva provato di avere materialmente consegnato all’agenzia immobiliare l’assegno bancario di euro 15.000,00; 16. il motivo “I” non è fondato; 16.1. la statuizione del giudice d’appello collima con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32176 del 02/11/2022 (Rv. 666162 - 01) , in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, conf.: n. 8042 del 2006, Rv. 587973 – 01 ) per la quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto, e ciò non si verifica quando quell’elemento formale, al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l’inesistenza dell’atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell’atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumerne, conseguentemente, la paternità; 16.2. nel nostro caso, come risulta dal fascicolo del giudizio di primo grado –che questa Corte ha consultato quale giudice del fatto processuale - l’atto di citazione di Carelli reca a margine della prima pagina la procura speciale alle liti, che si conclude con la firma del difensore, la quale (come suaccennato) vale non solo al fine di autenticare la firma del cliente, ma anche come sottoscrizione della domanda da parte dell’avvocato, che in tal modo ne assume la paternità; 17. i motivi “IIter”, “III”, “ V ter ” , da esaminare insieme per connessione, sono inammissibili; 17.1. le censure ad essi sottese ruotano attorno alla violazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (“ Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”). I profili di critica sono inammissibili poiché si tratta di questioni nuov e , che non risulta no essere state esaminate d al giudice d’appello e che non risulta no neppure essere state oggetto di motivo d’appello (cfr. i sette motivi esaminati dalla sentenza d’appello nelle pagg. 2-9). Come ricorda Cass. 27/09/2023, n. 27474 (che, in motivazione, menziona Cass. n. 32804/2019), qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. In precedenza si era chiarito che «[è] inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (Cass. 20/08/2015, n. 17049); 18. i motivi “II”, “IIIbis”, “IV”, “IVbis”, “VIbis”, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili; 18.1. le censure sono enunciate in termini del tutto generici – si prenda ad esempio il motivo “IIIbis” che, testualmente, lamenta una “violazione di legge per omessa considerazione” – e non indicano la norma di diritto che si assume violata; esse, pertanto, non soddisfano i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; 19. i motivi “II bis ” e “V”, che vanno esaminati insieme per connessione, non sono fondati; 19.1. costituisce orientamento consolidato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01) , quello secondo cui nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (c.d. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all’attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l’interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l’onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale; 19.2. nella specie, la Corte d’appello, con accertamento di fatto in sé incensurabile in cassazione, ha ritenuto di qualificare la proposta d’acquisto di Carelli del 24/05/2008 , sottoscritta da Omicini per accettazione, come un vero e proprio contratto preliminare e non quale una semplice minuta o puntuazione - come prospettato dall’appellante - che conteneva un complessivo assetto di interessi, vincolante in relazione a tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, essendo stati individuati, in maniera minuziosa, il bene (tramite la completa indicazione dei dati catastali), il prezzo, il termine ultimo per la stipula del rogito, nonché alcuni elementi accidentali, quali la cauzione (cl ausola n. 5) e la condizione di “potere edificare tre unità immobiliari, utilizzando la cubatura esistente”, anch’essi compiutamente determinati. La sentenza aggiunge che la circostanza che le parti avessero fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del preliminare dopo avere effettuato le necessarie verifiche normative e tecniche costituiva una conferma della natura vincolante della promessa di vendita, qualificabile (appunto) come contratto preliminare e non si poneva in contrasto con i princìpi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4628/2015) . Tale statuizione segue la scia della giurisprudenza di legittimità ( Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004 (Rv. 574568 - 01) , la quale ha affermato che l’accertamento relativo alla natura dell’accordo stipulato, che si traduce nella interpretazione della volontà negoziale delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg., cod. civ., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici, in fattispecie concreta nella quale questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l’avvenuta conclusione di un preliminare in una proposta d ’ acquisto, accettata dalla controparte, contenente l’indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula del definitivo e della consegna dell’immobile all’acquirente, ancorché l’accordo stabilisse la data della stipula del “ contratto preliminare ” davanti al notaio, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più sicura un preliminare già concluso;19.3. appurato che il giudice di merito ha insindacabilmente qualificato la proposta d’acquisto come preliminare di compravendita, è superata la censura sub “V” secondo cui non sarebbe consentito apporre una condizione ad un’intesa parziale e provvisoria abbozzata in una minuta o puntuazione; 20. il motivo “Vbis” è inammissibile; 20.1. il nucleo della censura, ossia l’asserita illic eit à o impossibilità della surrichiamata condizione prevista dalla proposta di acquisto, si sostanzia nell’ inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di un nuovo esame delle risultanze istruttorie che, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbero l’illiceità o l’oggettiva impossibilità della previsione in punto di edificazione di tre unità immobiliari con la cubatura esistente; 21. il motivo “Vquater” è inammissibile; 21.1. la censura involge una quaestio facti, quale la qualificazione della condizione apposta nella proposta d’acquisto, demandata al giudice di merito; inoltre, la doglianza è generica nella parte in cui omette di indicare quale sarebbe l’interesse del venditore alla concreta divisibilità in più edifici dell’immobile oggetto della compravendita; 22. il “sesto motivo” è infondato; 22.1. la motivazione della sentenza, ampia ed articolata – anche nella parte in cui (cfr. pag. 7 della sentenza) afferma che è irrilevante dirimere la questione se l’assegno bancario consegnato dal compratore all’agenzia immobiliare avesse o meno natura di caparra confirmatoria visto che le parti avevano specificamente regolato le conseguenze della rinuncia alla vendita sia da parte del proponente che da parte dell’oblato – soddisfa il requisito del c.d. “ minimo costituzionale” e rende inammissibile il sindacato di legittimità sulla motivazione, come ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposto dal d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); 23. il motivo “VII” è inammissibile; 23.1. premesso che per le ragioni sopra evidenziate (punto 22.1.), per l’attuale formulazione del vizio di cui al n. 5, dell’articolo 360, va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, la censura si pone in contrasto l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello che, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, ha appurato che la clausola n. 5 era stata specificamente sottoscritta, a norma degli artt. 1341, 1342, cod. civ., e che (cfr. pag. 7 della sentenza) Carelli aveva consegnato all’agenzia immobiliare la somma di euro 15.000,00; 24. in conclusione, il ricorso va rigettato; 25. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 26. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 35990/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris