CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; rigetto nel resto come da requisitoria in atti. udito il difensore Il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, ha, per quanto di interesse nel presente giudizio: assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di procuratore (dal 6.12.2010 al 28.4.2011) e successivamente di amministratore di fatto - dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per occultamento delle merci della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal tribunale di Mantova con sentenza del 15 settembre 2011; assolto il medesimo [OSCURATO:PERSONA], nella stessa qualità, per insussistenza del fatto, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per occultamento della somma di euro 320.000 a titolo di restituzione finanziamento soci, credito di natura chirografaria; confermato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le residue imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per occultamento di merce per un valore di euro 1.798,336 e dei beni strumentali della società per un valore contabile di euro 21.298, riportati sul libro dei cespiti e non rinvenuti in sede di inventario ovvero dei ricavi della vendita della merce e degli altri beni; confermato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, per la tenuta della contabilità della fallita società in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari; rideterminato dunque la pena principale e la durata delle pene accessorie, in relazione alla parziale conferma della condanna, ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo e secondo comma, r.d. n. 267/42, con la esclusione della contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], è stato promosso ricorso per cassazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della società, in quanto l'imputato non avrebbe svolto attività gestoria - salvo partecipare ad occasionali trattative per l'acquisto di merci, non espressive di ruolo strategico - e la procura speciale del 6 dicembre 2010 conferitagli dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe equiparabile ad una procura generale. Anche a riguardo dell'accusa di bancarotta documentale, la veste di amministratore di fatto sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni dell'ex impiegata amministrativa [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto coimputata, aveva uno specifico interesse ad allontanare da sé la relativa responsabilità, mentre il commercialista di fiducia della società, avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito di essersi interfacciato proprio con la [OSCURATO:PERSONA]. \ \ , 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1. lett. b), cod. proc. pen. a riguardo dell'intervenuta condanna per il reato di bancarotta per distrazione dei beni strumentali in assenza di prova della loro esistenza, perché il curatore fallimentare non sarebbe nemmeno entrato nella sede operativa della società e si sarebbe limitato a constatarne la chiusura e la fatiscenza. Né poteva trarsi prova dell'esistenza dei cespiti dalla contabilità, sequestrata dalla Guardia di finanza di Sondrio e sulla cui attendibilità nulla avrebbe detto il curatore fallimentare. 2.3. li terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dato credito alle dichiarazioni spontanee dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rese peraltro senza contraddittorio, sull'assunto ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto e ultimo motivo si duole della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'interpretazione fornita dalla Corte d'appello sulle testimonianze di taluni testimoni, come Ebeyer, Gotti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], Zarnbelli e Corradin, che in realtà non avrebbero reso dichiarazioni utili a confermare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e, infine, in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, in quanto la curatrice avrebbe riferito di aver recuperato la contabilità e di averne riscontrato la completezza fino al 30 settembre 2020 (rectius:2010), data a partire dalla quale ogni registrazione era stata omessa. 2.5. Per tramite di altro difensore nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha depositato motivi nuovi, che hanno nel complesso ripercorso i motivi del ricorso principale, focalizzando l'attenzione sull'assenza della prova della previa esistenza dei beni strumentali oggetto dell'accusa di bancarotta patrimoniale per distrazione, tenuto conto dell' impossibilità di attribuire attendibilità alle scritture contabili e, ancora, sull'assenza di prova appagante in ordine al dolo specifico richiesto ai fini della punibilità del reato di bancarotta documentale. 3. All'udienza del 17 aprile 2023 ha avuto luogo la trattazione orale del processo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che, in relazione alle imputazioni per le quali è stata confermata dalla Corte d'appello la condanna inflitta in primo grado, ci si trova in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218; Sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615); e va ricordato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui "nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado" (Sez. 3 n. 45537 del 28/9/22, M., Rv. 283777; conf. n. 7986 del 2017, Rv. 269217 - 01; n. 4060 del 2014, Rv. 258438 - 01; n. 19710 del 2009, Rv.243636 - 01; n. 5615 del 2014, Rv. 258432 - 01). 2. Ancora, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/07, Scicchitano, Rv. 236945). 3. Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. U. n. 6402 del 30/4/97, Dessimone e altri, Rv. 207944; ma v. anche così, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U Dessinnone cit.)." 4. Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5. Ancora, va aggiunto che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). 6. Ebbene, i motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione del [OSCURATO:PERSONA] sono meramente iterativi di quelli offerti con il gravame dell'appello, ai quali la Corte territoriale ha fornito adeguata, logica e puntuale risposta, immune da censure ed in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di individuazione della figura dell'amministratore di fatto. 7. Quanto al tema dell'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, è consolidato orientamento di questa Corte che "la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art.2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione" (Sez. 5, n. 35346 del 20/6/13, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/14, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/19, Bonelli, Rv. 277540). D'altra parte, spetta al giudice del merito calibrare e perimetrare il novero e la significatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratore di fatto anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (sul punto, v. Sez. 5, n.19145 del 13/4/06, Binda, Rv. 234428, che ha ritenuto corretta l'attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società). Ancora e da ultimo si è ribadito che "in tema di reati societari, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto può essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati" (cfr. Sez. 3 n. 36556 del 24/5/22, Desiata, Rv. 283850). A riguardo della rilevanza, quale indicatore specifico dell'investitura dell'amministratore di fatto, del conferimento di una procura generale negoziale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi nel senso che " la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale"(Sez. 5, n. 2793 del 22/10/14, Semeraro, Rv. 262630). 8. E dunque, la sentenza della Corte d'appello ha esaltato ed elencato plurimi elementi sintomatici dell'espletamento stabile e per nulla sporadico, da parte del ricorrente, di poteri direttivi e gestionali all'interno della società poi fallita. Egli si è comportato in veste di "dominus" della società sin dalla cessione delle quote da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], trattando personalmente, insieme a Nicoletti, l'acquisizione della società con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e beneficiando, poco tempo dopo, della nomina a procuratore speciale della società ad opera dell'amministratore di diritto e testa di legno, [OSCURATO:PERSONA]. Tale procura speciale ha dissimulato, in realtà, il conferimento di una vera e propria procura generale ad negotia perché ha incluso, se non tutti, certamente i più significativi poteri che di regola spettano al titolare del dominio dell'impresa, come quelli riguardanti la gestione dell'attività commerciale ed amministrativa (stipulazione contratti con clienti e fornitori e di natura immobiliare, riscossione ed esecuzione di pagamenti, investimento del denaro e di titoli, assunzione e licenziamento dei dipendenti, sottoscrizione di corrispondenza, apertura e chiusura di conti correnti) e la rappresentanza in giudizio dell'ente. All'effettivo rilascio della procura, con la quale l'amministratore di diritto, sostanzialmente sconosciuto a tutti gli interlocutori commerciali ed amministrativi, ha concretamente abdicato alle proprie prerogative in favore dell'imputato, è stata data attuazione attraverso il perfezionamento di acquisti di merci - poi significativamente non pagati - da più fornitori, che hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come diretto interlocutore e comunque come amministratore della società, talvolta insieme a Nicoletti, per conto della di poi fallita: Zambelli, Corradin, Gotti, Colautti e Reggiani. In questo solido ed univoco scenario probatorio, nel quale le testimonianze così citate si riscontrano reciprocamente, mentre è ininfluente che il teste Ebeyer abbia dichiarato di essersi confrontato con il solo Nicoletti - del resto co-amministratore di fatto della società, insieme a [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha correttamente e coerentemente condiviso il giudizio di attendibilità della teste Reggiani, non essendo all'evidenza conducente, anche per la assoluta genericità e vaghezza dell'argomento difensivo, che quest'ultima abbia parlato con gli altri testimoni, fuori dall'aula, nell'attesa di deporre. Tale ruolo primario è stato confermato dalle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] e dal teste Brunelli (pag. 16 e 17 della sentenza impugnata, ove è precisato come il nuovo fiscalista abbia chiarito di aver ricevuto l'incarico di seguire la contabilità proprio da [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla sua richiesta di poter interloquire con l'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], gli ha esibito copia della procura speciale abilitante a curare i rapporti con il professionista, per conto dell'impresa) anche a riguardo della tenuta dell'impianto contabile. La citazione, contenuta nel ricorso, di minuscoli "frammenti" di deposizioni rese nel corso del dibattimento, estrapolate dal contenuto complessivo delle trascrizioni, non possiede, in proposito, alcuna efficacia confutativa dell'articolata ricostruzione operata in sentenza. 9. E del resto, anche a prescindere da tali pur significativi apporti testimoniali, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato, in linea con le fonti dell'insorgenza della posizione di garanzia, tra le quali assume rilievo l'emersione di fatto di determinati obblighi, che "il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen." (Sez. 5, n.15065 del 2/3/11, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/12, Gencarelli, Rv. 253269; Sez. 5, n.39593 del 20/5/11, Assello, Rv. 250844). Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, salvo quanto si dirà infra sub 11, pertanto, si palesano generici, versati in fatto e comunque manifestamente infondati. 10. A riguardo della affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - di cui tratta il secondo motivo di ricorso, a sua volta aspecifico e manifestamente infondato - le sentenze di merito hanno fatto puntuale applicazione del principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili" (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/18, Villa, Rv.275499; e sez.5, n. 20879 del 23/4/21, Montella, Rv. 281181, citata anche nella motivazione della sentenza impugnata). Si è, a tal proposito, osservato come il principio, che fonda la prova della distrazione di beni sociali sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di tali beni al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini, debba valere non solo per quei cespiti che in epoca prossima al fallimento (è riscontrato che) fossero nella disponibilità della società dichiarata fallita, ma anche per quelli che parimenti risultassero nella disponibilità della medesima sulla scorta degli ultimi documenti contabili attendibili redatti in esercizi, anche distanti rispetto al fallimento, prima che gli amministratori venissero meno all'obbligo di tenuta dei libri contabili, in modo integrale o, comunque, attraverso la gestione della contabilità con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò in quanto la mancata o irregolare tenuta della contabilità, in totale spregio degli obblighi di legge, non può certo costituire una circostanza da cui gli amministratori inadempienti possano trarre vantaggio, dovendo gli stessi comunque giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni sociali non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento. Ebbene, la sentenza impugnata ha chiarito (pag.13), ed il profilo non è stato fatto oggetto di censura nel ricorso, che l'impianto contabile, fino a quel momento correttamente tenuto, non è stato più aggiornato dal settembre 2010 (anzi, in sentenza, si aggiunge che la curatrice ha convenuto con la difesa che le scritture contabili sino al 30 settembre 2010 erano state regolarmente tenute), in corrispondenza - in definitiva - del subentro, in luogo della gestione precedente - ritenuta trasparente - del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Nicoletti-[OSCURATO:PERSONA]" , che ha sostanzialmente sfruttato la società per la commissione di autentiche truffe (pag.17) in danno dei fornitori, con ciò palesando la preordinazione di un disegno criminale complessivo, volto a dissipare le merci acquisite e non pagate, celandone la destinazione attraverso l'omessa redazione della contabilità. Inoltre, la sentenza impugnata ha ricordato come la curatrice abbia riferito di avere consultato la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che i dubbi assertivamente riproposti in ricorso sono privi di qualunque specificità. L'esistenza dei beni strumentali, pertanto, è stata correttamente desunta dalle registrazioni dell'ultimo inventario attendibile (quello al 31.12.2009) ed è evidente che l'imputato abbia omesso di darne contezza alla curatela del fallimento, alla quale non sono stati consegnati e della cui sorte, in ogni caso, non è stata fornita giustificazione. Può solo aggiungersi che il ricorso, nella sua genericità, non si occupa specificamente delle merci, il cui acquisto risulta dalla documentazione acquisita e della deposizione dei fornitori.Né può pretestuosamente addebitarsi alla curatrice una inadempienza in occasione dell'accesso nei pressi dei locali aziendali - trovati chiusi e in condizioni di totale abbandono - incombendo comunque sugli amministratori della società, in sede di erezione dell'inventario del fallimento, l'obbligo di consentire al curatore, in rappresentanza dei creditori, di acquisire le residue disponibilità dell'impresa fallita e di agevolarne l'apprensione. Le formalità dell'apposizione dei sigilli e della loro rimozione - artt. 84-87 I. fall. 267/1942, all'epoca vigenti - richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e del codice di procedura civile ad esse pertinenti e sono invero funzionali a vincolare tutti i beni dell'impresa fallita, incluse le chiavi dei beni immobili che, fino alla redazione dell'inventario da parte del curatore, debbono essere messe a disposizione dell'ufficio (art. 756 cod. proc. civ.). Può ancora aggiungersi, per completezza, che ad una lettura dell'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado - pag. 18 - emerge che l'immobile di Manerbio fosse una sede operativa della società, circostanza che - a fortiori - avrebbe dovuto indurre l'imputato ad adoperarsi per mettere il curatore fallimentare in condizioni di assicurarne le dotazioni interne. 11. Il quarto motivo - con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - integrato dai motivi nuovi presentati dal secondo difensore, è del pari fuori fuoco. Innanzi tutto, secondo l'incontestata sintesi del contenuto dell'atto di appello, non risulta che dinanzi alla Corte territoriale sia stata sollevata la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo, talché le censure proposte con i motivi nuovi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, innanzi tutto, la sentenza impugnata ha chiarito, come si è sopra ricordato, che la curatrice aveva avuto accesso alla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza. La tesi difensiva secondo la quale solo la Guardia di Finanza avrebbe potuto confermare quale documentazione era in suo possesso è priva di qualunque fondamento, oltre ad essere di assoluta genericità. Solo per completezza si osserva, infine, che l'imputazione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile riguarda la tenuta delle scritture contabili "in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" della fallita. Costituisce del tutto stabile orientamento giurisprudenziale quello secondo cui "in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, prima e seconda ipotesi, I. fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili" (Sez. 5, n. 43977 del 14/7/17, Pastechi e altro, Rv. 271753; Sez. 5, n.8902 del 19/1/21, Tecchiati, Rv. 280572;Sez. 5, n. 33575 del 8/4/22, Scarponi, Rv. 283659 e, di recente, Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, non massimata). L'elemento soggettivo della fattispecie contestata è dunque il dolo generico e non il dolo specifico, secondo quanto si assume nei motivi aggiunti. 12. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi cause di esclusione di profili di colpa nella formulazione dei motivi di ricorso, a