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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07108/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItrattralrofse-e4fe-f3,34zti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33914_22 Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLItrattralrofse-e4fe-f3,34zti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33914_22 Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990 contestatole, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 ten