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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 32554/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4776/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1691/2022 depositata il 15/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1691 del 2022 della Corte di appello di Salerno, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - erano stati soci, rispettivamente accomandatario e accomandante, della Bodymindgym di L audato Nicola c. s.a.s.; - la suddetta società aveva incaricato la [OSCURATO:SOCIETA], dal 2004 al 2010, al fine di curare la propria contabilità e gestione fiscale; - la società in accomandita aveva convenuto la società a responsabilità limitata incaricata per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni indicati come subiti per gli errori commessi nell’esecuzione dell’opera professionale; - infatti, successivamente alla revoca dell’incarico, disposta nel 2011, aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate richieste di pagamento contenute, in particolare, in tre comunicazioni, tutte del 2011, la prima per un adeguamento a studi di settore mai autorizzato, la seconda concernente perdite imputate ai soci in difformità dalle relative quote, con applicazione di aliquote scorrette, la terza per omesso pagamento dell’IVA risultante da un controllo formale automatizzato; - il Tribunale, davanti al quale aveva resistito [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accolto la domanda per quanto di ragione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - quanto alla sopravvenuta, dedotta e dimostrata estinzione della società attrice, si erano correttamente costituiti i soci, Laudato e Perrotta, successori nella titolarità attiva della pretesa creditoria, atteso che, pur non risultando tale posta nel bilancio finale di liquidazione, doveva ritenersi assente ogni volontà abdicativa da parte della società, come evincibile dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio in parola, in cui risultava un espresso riferimento a una controversia risarcitoria, in relazione alla quale, stante il tempo prevedibilmente lungo di definizione, s’indicava il socio Laudato come incaricato di procedere «all’incasso» se riconosciuto, ovvero a farsi carico delle spese in ipotesi di soccombenza; - quanto al merito, sebbene potesse riconoscersi l’inadempienza della originaria convenuta, non vi era prova di esborsi corrispondenti a maggiori oneri dovuti dalla contribuente a causa dell’errore professionale in questione, posto che le prodotte comunicazioni non costituivano atti impositivi, permettendo di fruire della riduzione delle sanzioni, evitando l’emissione di cartelle ovvero rettificando i dati forniti e oggetto di controllo automatizzato ove scorretti, non sussistendo, quindi, specifica allegazione né dimostrazione dell’esito finale delle verifiche in termini, cioè, di riscossione e depauperamento patrimoniale della società coinvolta; resiste con controricorso, articolando altresì ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato inoltre memoria.

Rilevato che: con il primo motivo di ricorso principale, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2727, 2729, cod. civ., 36-bis e seguenti, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando immotivatamente di considerare che il danno allegato era quello futuro, con alta e plausibile probabilità logica, conseguente all’obbligo giuridico di riscossione riferibile all’Agenzia delle Entrate; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando di considerare che non erano stati allegati e provati fatti impeditivi della pretesa erariale non opposta, che, dunque, era stata immotivatamente obliterata quale posta passiva necessariamente oggetto di riscossione in difetto dell’esperibile impugnativa degli avvisi contenuti nelle menzionate comunicazioni; con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 2492, 2495, 2727, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non dismesso il credito risarcitorio non risultante dalle dirimenti trasparenze di bilancio, laddove il riferimento alla controversia risarcitoria pendente non poteva avere alcuna valenza logicamente univoca senza indicazioni della parte passiva; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2697, cod. civ., 112, 113, 114, 115, 116, poiché, avendo la Corte di appello omesso di statuire sulle censure concernenti la sussistenza dell’inadempimento della deducente ovvero sul concorso di colpa della controparte, sulle stesse nell’eventuale sede di rinvio il relativo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.

Considerato che: il ricorso principale, i cui due motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione,va rigettato; deve premettersi che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principî costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Cass., 28/11/2014, n. 25297 e Cass., 19/02/2016, n. 3315, con cui è stata dichiarata immediatamenteimpugnabile dal contribuente la comunicazione di irregolarità, exart. 36 - bis , terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, c.d. avviso bonario; conf.

Cass., 23/04/2025, n. 10667, sull’analogo avviso bonario ex art. 36 - ter , comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973; ulteriormente conformi, ad esempio, Cass., 21/01/2020, n.1230 nonché Cass., 14/06/2025, n. 15941, in un caso in cui è stato affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento); le comunicazioni ricevute dalla società poi estinta erano quindi impugnabili, senza però preclusioni laddove seguite da cartelle di pagamento; è dunque errata l’affermazione di parte ricorrente (pag. 27 del gravame) secondo cui la mancata impugnazione dell’avviso bonario aveva cristallizzato la pretesa tributaria; è restato accertato, pertanto, che l’amministrazione aveva manifestato precise pretese tributarie, in relazione alle quali non si riferisce di aver allegato un séguito, in termini di riscossione esattoriale mediante cartella ovvero altri atti interruttivi della prescrizione, decennale trattandosi di reddito d’impresa, imputabile per trasparenza ai soci della s.a.s., e IVA (non essendo tributi a carattere periodico: cfr., ad esempio, Cass., 11/12/2019, n.32308 e Cass., 26/06/2020, n.12740); ora, parte ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, perché il danno futuro sia risarcibile , non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto: con la precisazione a mente della quale, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare (Cass., 15/12/2021, n. 40120, che in motivazione riprende Cass., 17/04/1958, n. 1266, e sottolinea come non possa dirsi risarcibile quel danno che dipenda da altra causa rientrante nella libera volizione di altri soggetti); ed è sicuramente vero, in questo contesto ricostruttivo, che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo giuridico a promuovere, mediante l’agente per la riscossione, quest’ultima; ciò nondimeno, la riscossione del credito resta soggetta a determinazioni di tale ultimo soggetto, mentre, come sottolineato dalla Corte territoriale, parte ricorrente non risulta neppure aver allegato che sia stata promossa la riscossione, pur volendo assumere che non risultò un séguito di chiarimenti dopo la ricezione delle comunicazioni; esplicativamente avrebbe tipicamente potuto acquisirsi e prodursi un estratto di ruolo che attestasse la perdurante pendenza del debito, non altrimenti definito in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, ovvero la persistenza della posta passiva assunta a pregiudizio futuro, in base agli ottenibili atti interni dell’amministrazione creditrice; ciò deve dirsi, nel caso, al di là dell’interruzione della prescrizione di cui discorre parte controricorrente, che, nel momento della decisione della Corte di appello, circa 11 anni dopo la ricezione delle comunicazioni (pag. 3 del ricorso, laddove solo per la terza comunicazione non si specifica il tempo di ricevimento sebbene si rimandi al documento prodotto anche in questa sede, anch’esso del 2011), non poteva ancora dirsi decorsa tenuto conto della però sopravvenuta sospensione dei relativi termini dettata dalla legislazione emergenziale pandemica (exartt. 67 e 68, d.l. n. 18 del 2020, quale convertito e modificato; v.

Cass., 15/01/2025, n. 960); in questo senso, la Corte territoriale, con motivazione di certo non apparente ma pienamente sussistente, deve complessivamente ritenersi aver escluso, con accertamento in fatto, proprio del solo giudice di merito (pag. 9, terzo capoverso, della decisione impugnata), la prova della persistenza di quell’elevato grado di probabilità necessario ad accordare, in via definitiva, un danno non concretizzato e bensì soggetto a future iniziative di un terzo soggetto; il ricorso incidentale è logicamente assorbito; spese di legittimità secondo soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna i ricorrenti principali, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in 2.800,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4776/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1691/2022 depositata il 15/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1691 del 2022 della Corte di appello di Salerno, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - erano stati soci, rispettivamente accomandatario e accomandante, della Bodymindgym di L audato Nicola c. s.a.s.; - la suddetta società aveva incaricato la [OSCURATO:SOCIETA], dal 2004 al 2010, al fine di curare la propria contabilità e gestione fiscale; - la società in accomandita aveva convenuto la società a responsabilità limitata incaricata per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni indicati come subiti per gli errori commessi nell’esecuzione dell’opera professionale; - infatti, successivamente alla revoca dell’incarico, disposta nel 2011, aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate richieste di pagamento contenute, in particolare, in tre comunicazioni, tutte del 2011, la prima per un adeguamento a studi di settore mai autorizzato, la seconda concernente perdite imputate ai soci in difformità dalle relative quote, con applicazione di aliquote scorrette, la terza per omesso pagamento dell’IVA risultante da un controllo formale automatizzato; - il Tribunale, davanti al quale aveva resistito [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accolto la domanda per quanto di ragione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - quanto alla sopravvenuta, dedotta e dimostrata estinzione della società attrice, si erano correttamente costituiti i soci, Laudato e Perrotta, successori nella titolarità attiva della pretesa creditoria, atteso che, pur non risultando tale posta nel bilancio finale di liquidazione, doveva ritenersi assente ogni volontà abdicativa da parte della società, come evincibile dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio in parola, in cui risultava un espresso riferimento a una controversia risarcitoria, in relazione alla quale, stante il tempo prevedibilmente lungo di definizione, s’indicava il socio Laudato come incaricato di procedere «all’incasso» se riconosciuto, ovvero a farsi carico delle spese in ipotesi di soccombenza; - quanto al merito, sebbene potesse riconoscersi l’inadempienza della originaria convenuta, non vi era prova di esborsi corrispondenti a maggiori oneri dovuti dalla contribuente a causa dell’errore professionale in questione, posto che le prodotte comunicazioni non costituivano atti impositivi, permettendo di fruire della riduzione delle sanzioni, evitando l’emissione di cartelle ovvero rettificando i dati forniti e oggetto di controllo automatizzato ove scorretti, non sussistendo, quindi, specifica allegazione né dimostrazione dell’esito finale delle verifiche in termini, cioè, di riscossione e depauperamento patrimoniale della società coinvolta; resiste con controricorso, articolando altresì ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato inoltre memoria. Rilevato che: con il primo motivo di ricorso principale, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2727, 2729, cod. civ., 36-bis e seguenti, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando immotivatamente di considerare che il danno allegato era quello futuro, con alta e plausibile probabilità logica, conseguente all’obbligo giuridico di riscossione riferibile all’Agenzia delle Entrate; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando di considerare che non erano stati allegati e provati fatti impeditivi della pretesa erariale non opposta, che, dunque, era stata immotivatamente obliterata quale posta passiva necessariamente oggetto di riscossione in difetto dell’esperibile impugnativa degli avvisi contenuti nelle menzionate comunicazioni; con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 2492, 2495, 2727, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non dismesso il credito risarcitorio non risultante dalle dirimenti trasparenze di bilancio, laddove il riferimento alla controversia risarcitoria pendente non poteva avere alcuna valenza logicamente univoca senza indicazioni della parte passiva; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2697, cod. civ., 112, 113, 114, 115, 116, poiché, avendo la Corte di appello omesso di statuire sulle censure concernenti la sussistenza dell’inadempimento della deducente ovvero sul concorso di colpa della controparte, sulle stesse nell’eventuale sede di rinvio il relativo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. Considerato che: il ricorso principale, i cui due motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione,va rigettato; deve premettersi che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principî costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Cass., 28/11/2014, n. 25297 e Cass., 19/02/2016, n. 3315, con cui è stata dichiarata immediatamenteimpugnabile dal contribuente la comunicazione di irregolarità, exart. 36 - bis , terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, c.d. avviso bonario; conf. Cass., 23/04/2025, n. 10667, sull’analogo avviso bonario ex art. 36 - ter , comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973; ulteriormente conformi, ad esempio, Cass., 21/01/2020, n.1230 nonché Cass., 14/06/2025, n. 15941, in un caso in cui è stato affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento); le comunicazioni ricevute dalla società poi estinta erano quindi impugnabili, senza però preclusioni laddove seguite da cartelle di pagamento; è dunque errata l’affermazione di parte ricorrente (pag. 27 del gravame) secondo cui la mancata impugnazione dell’avviso bonario aveva cristallizzato la pretesa tributaria; è restato accertato, pertanto, che l’amministrazione aveva manifestato precise pretese tributarie, in relazione alle quali non si riferisce di aver allegato un séguito, in termini di riscossione esattoriale mediante cartella ovvero altri atti interruttivi della prescrizione, decennale trattandosi di reddito d’impresa, imputabile per trasparenza ai soci della s.a.s., e IVA (non essendo tributi a carattere periodico: cfr., ad esempio, Cass., 11/12/2019, n.32308 e Cass., 26/06/2020, n.12740); ora, parte ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, perché il danno futuro sia risarcibile , non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto: con la precisazione a mente della quale, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare (Cass., 15/12/2021, n. 40120, che in motivazione riprende Cass., 17/04/1958, n. 1266, e sottolinea come non possa dirsi risarcibile quel danno che dipenda da altra causa rientrante nella libera volizione di altri soggetti); ed è sicuramente vero, in questo contesto ricostruttivo, che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo giuridico a promuovere, mediante l’agente per la riscossione, quest’ultima; ciò nondimeno, la riscossione del credito resta soggetta a determinazioni di tale ultimo soggetto, mentre, come sottolineato dalla Corte territoriale, parte ricorrente non risulta neppure aver allegato che sia stata promossa la riscossione, pur volendo assumere che non risultò un séguito di chiarimenti dopo la ricezione delle comunicazioni; esplicativamente avrebbe tipicamente potuto acquisirsi e prodursi un estratto di ruolo che attestasse la perdurante pendenza del debito, non altrimenti definito in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, ovvero la persistenza della posta passiva assunta a pregiudizio futuro, in base agli ottenibili atti interni dell’amministrazione creditrice; ciò deve dirsi, nel caso, al di là dell’interruzione della prescrizione di cui discorre parte controricorrente, che, nel momento della decisione della Corte di appello, circa 11 anni dopo la ricezione delle comunicazioni (pag. 3 del ricorso, laddove solo per la terza comunicazione non si specifica il tempo di ricevimento sebbene si rimandi al documento prodotto anche in questa sede, anch’esso del 2011), non poteva ancora dirsi decorsa tenuto conto della però sopravvenuta sospensione dei relativi termini dettata dalla legislazione emergenziale pandemica (exartt. 67 e 68, d.l. n. 18 del 2020, quale convertito e modificato; v. Cass., 15/01/2025, n. 960); in questo senso, la Corte territoriale, con motivazione di certo non apparente ma pienamente sussistente, deve complessivamente ritenersi aver escluso, con accertamento in fatto, proprio del solo giudice di merito (pag. 9, terzo capoverso, della decisione impugnata), la prova della persistenza di quell’elevato grado di probabilità necessario ad accordare, in via definitiva, un danno non concretizzato e bensì soggetto a future iniziative di un terzo soggetto; il ricorso incidentale è logicamente assorbito; spese di legittimità secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna i ricorrenti principali, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in 2.800,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri