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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08040/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale in sede in data 9.12.2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura la nullità della sentenza (sic), per avere la Corte territoriale disconosciuto la modestia del fatto, che non sarebbe stata valutata al fine di operare un diverso bilanciamento delle circostanze.

Va ritenuto sussistente il difetto di specificità dei motivi, che consente di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ove, come nel caso di specie, vi sia una manifesta carenza di qualsivoglia censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile e che deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv. 275606).

Come correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale, l'appellante si è limitato a chiedere che le attenuanti generiche venissero riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva, trascurando completamente le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione ed omettendo di fornire elementi specifici idonei a giustificare un diverso giudizio del bilanciamento delle circostanze.

A sua volta, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto aspecifico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale in sede in data 9.12.2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura la nullità della sentenza (sic), per avere la Corte territoriale disconosciuto la modestia del fatto, che non sarebbe stata valutata al fine di operare un diverso bilanciamento delle circostanze. Va ritenuto sussistente il difetto di specificità dei motivi, che consente di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ove, come nel caso di specie, vi sia una manifesta carenza di qualsivoglia censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile e che deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv. 275606). Come correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale, l'appellante si è limitato a chiedere che le attenuanti generiche venissero riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva, trascurando completamente le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione ed omettendo di fornire elementi specifici idonei a giustificare un diverso giudizio del bilanciamento delle circostanze. A sua volta, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto aspecifico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08040/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris