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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17507/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 286/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro GR.IM. S.R.L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - CO.DE.UMSOC. COOP. A R.L., [OSCURATO:PERSONA], ALIM. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUFANI Oggetto: azione di responsabilità ADRIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAVALLUCCIBRUNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAGIANISIGFRIDO, [OSCURATO:PERSONA], GAMBACORTA M. FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSINIFAUSTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRENNAMARINELLA, OLIVETTO S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., AGRAL S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.,[OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., C D S.R.L., CAVALLUCCI S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], CORIAL S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S ., [OSCURATO:PERSONA]. CORSINI, EDILARGE S.R.L., 4 ELLE I MARKET S.N.C., FALASCHI S.R.L., F.[OSCURATO:PERSONA], F.[OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA].N.C., G. B. [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., HOTEL ITALIA S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], HOTEL S. FRANCESCO S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ORO S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., ISTITUTOSERAFICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., M.P.M S.A.S., PASSERI C. S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., RISI P [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA],SOC. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., SUPERDISCOUNT S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., SUPERMARKET C. O. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., SUPERMERCATO .[OSCURATO:PERSONA].N.C., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA]. A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – CO.DE.UM soc. coop. a r.l.in liquidazione coatta amministrativa -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugi a n. 1276 /20 19 , depositata il 6 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -Antonio P asseri , Avelio P alomba, Luciano P alomba , Federica G emelli, quale procuratrice diGiuseppe Gemelli, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Perugia, depositata il 7 agosto 2019 , che, p ronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, aveva accolto l’appello della GR.IM. s.r.l. , condannando gli o dierni ricorrenti , in solido, al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, liquidati in euro 407.294,10, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda introduttiva del giudizio era stata avanzata , in surrogazione d i qu ella spettante alla CO.DE.UM soc. coop. a r.l., dalla CO.RI.AL . – [OSCURATO:PERSONA] A limentari soc. coop. a r.l. , nel la cui posizione la GR.IM. s.r.l. era subentrata, ed era fondata sugli artt. 2394 e 2407 cod. civ. in relazione alla carica di amministratore, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e di sindac o, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della AS.AL.CO. s.coop a r.l.; - la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza del credito azionato e sussistente il dedotto comportamento colposo dell’organo amministrativo e di quello di controllo per aver omesso di sollecitare i soci ai versamenti dovuti ai sensi dell’art. 37 dello statuto ( che prevedeval’obbligo di presentare a chiusura di ogni esercizio il bilancio in pareggio, con obbligo dei soci di ripianare l’eventuale disavanzo) e di attivare le procedure per la reintegrazione delle perdite di esercizio, a fronte di pretese creditorie note e rappresentate in bilancio; -il ricorso è affidato a due motivi; - resist e con controricorso la sola GR.IM. s.r.l., mentre le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; - con decreto parziale del 16 giugno 2021 il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto, con la sola esclusione del rapporto processuale fra ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] e le controparti; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo, articolato in una pluralità di censure, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1173 e ss., 1227, 2392 e 2394cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di valutare il comportamento degli amministratori e dei sindaci alla luce degli accordi all’epoca vigenti tra la Asalco e Corial/Codeum, nonché il contenuto delle delibere assunte dalle diverse società, da cui emergerebbe l’esonero dei soci della prima dalla partecipazione alle perdite dei vari esercizi; - si evidenzia, inoltre, l’erroneità della decisione nella parte in cui ha omesso di rilevare che il credito della Codeum era riportato a bilancio quale posta provvisoria e che, ai fini delle certezza della stessa, era necessario l’invio da parte di quest’ultima di informazioni in ordine a quali consociati non avevano rispettato il programma, con indicazione sul fatturatodagli stessi prodotto, e una richiesta di specifica e formale delibera assembleare, nonché, quanto alla responsabilità dei sindaci, non ha accertato l’esistenza del nesso causale; -si deduce, altresì, l’erronea interpretazione delle norm e statutarie e del regolamento interno, nella parte in cui ha ritenuto che le stesse ponessero a carico degli amministratori l’obbligo di stabilire le modalità e i termini per il pagamento delle somme necessarie per ripianare le perdite di bilancio; -si contesta, poi, la ritenuta esistenza del nesso di causalità, allegando che i danni non erano conseguenza immediata e diretta del comportamento degli organi sociali e, comunque, che le perdite rappresentate dai bilanci 1993 e 1995 – oggetto delle condotte in esame –erano state successivamente azzerate; - si sostiene, infine, che la creditrice Corial era a conoscenza della situazione patrimoniale della Asalco nel momento in cui si era conclusa l’operazione tra le parti, finalizzata a risolvere la situazione di crisi in cui versava quest’ultima ed evitare il suo assoggettamento a procedure concorsuali; -il motivo è inammissibile; -deve rilevarsi che la sentenza di questa Corte n. 16622 dell’8 agosto 2016, che ha cassato la precedente senza della Corte di appello, ha affermato la piena compatibilità con il tipo societario cooperativistico della controversa clausola di cui all'art. 37 dello statuto di Asal co , ha riferito che tale clausola non permetteva di distinguere l'origine delle perdite, ma solo dicoinvolgere i soci in un'attività di cooperazione al rispettivo ripianamentoe ha ritenuto che «approvando i bilanci con le perdite sin dal 1994 e rinviando in modo generico le azioni recuperatorie utili al ripianamento, né diversamente giustificando le modalità di pagamento dei debiti per le anticipazioni acquisite da Coreum, amministratori e sindaci di Asalco hanno tenuto una condotta su cui la decisione de l giudice di merito non si è soffermata , superficialmente negando che l'inadempimento statutario potesse avere riflessi sull'azione del creditore sociale ed inveceerroneamente ipotizzando che la clausola, nel regolare un preciso rapporto fra soci e amministratori, risolvesse ogni sua portata a mero fatto interno di inadempimento»; - ha aggiunto che « Sostenere che le perdite di Asalco si erano determinate prima del 1993, oltre dunque a fungere da merorichiamo al presupposto storico della complessa intesa tra le parti, non immuta la portataancora attuale della clausola di sovvenzione dei soci»; - da quanto precede consegue che quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’obbligo statutariamente posto a carico dei soci di ripianare le perdite di bilancio costituisce fedele applicazione dell’accertamento compiuto nella sentenza rescindente, per cui non può essere rimesso in discussione sul fondamento del contenuto degli accordi conclusi tra Asalco e Corial/Codeum e delle delibere assunte dalle diverse società, la cui portata subvalente rispetto alla menzionata disposizione statutaria è stata evidenziata da tale sentenza, e della constatazione dell’epoca di formazione delle perdite riportate nei bilanci del 1993 e 1995e della conoscenza da parte della Corial della situazione di crisi che la Asalco stava attraversando al momento della conclusione dell’operazione di risanamento, in quanto elementi non concludenti; - quanto alla dedotta provvisorietà delle poste di bilancio relative al credito della Codeum e dell’azzeramento delle perdite negli esercizi successivi, si osserva che le doglianze poggiano su dati fattuali di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata; -orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100e 132 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell’azione di responsabilità, rilevante quale condizione dell’azione medesima; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha sottolineato che l’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali ex art. 2 394 cod. civ. è diversa rispetto a quella contrattuale esercitabile nei confronti della società debitrice, essendo finalizzata non già alla tutela del credito, bensì a compensare il creditore sociale del danno verificatosi per la lesione di tale credito; - in tal modo, ha ritenuto, sia pure implicitamente, non pertinente l’eccezione relativa alla prescrizione del credito, in quanto il fatto costitutivo posto a fondamento dell’azione è stato individuato nella lesione che tale credito ha subito, per cui priva di pregio è la doglianza di omessa pronuncia e omessa motivazione formulata da parte ricorrente; - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese proces suali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor
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