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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33194/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2025 il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato contestato al capo A) per particolare tenuità del fatto, nonché dal delitto di lesioni personali aggravate ascrittole al capo B) per non avere commesso il fatto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso - in questi termini riqualificato l'atto di appello da parte della Corte territoriale - l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando l'insussistenza della sua responsabilità penale in ordine al delitto contestatole al capo A).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2025 il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato contestato al capo A) per particolare tenuità del fatto, nonché dal delitto di lesioni personali aggravate ascrittole al capo B) per non avere commesso il fatto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso - in questi termini riqualificato l'atto di appello da parte della Corte territoriale - l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando l'insussistenza della sua responsabilità penale in ordine al delitto contestatole al capo A). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dich P.Q.M