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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1968

Cassazione n. 36382/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1968 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi che hanno confermato il narrato dell'offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto assertive (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell'offesa e alla sua credibilità; e alla mancata considerazioni degli elementi addotti dalla difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1968 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordine di argomentazioni già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi che hanno confermato il narrato dell'offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto assertive (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell'offesa e alla sua credibilità; e alla mancata considerazioni degli elementi addotti dalla difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 36382/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris