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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06201/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALI' il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 19/11/2025 della PROCURA della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di AGRIGENTO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; fissato il procedimento de plano; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, nell’ambito del procedimento di esecuzione n. 122/2024 SIEP (provvedimento di cumulo in data 15 marzo 2024), l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen. 2.

Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione là dove il pubblico ministero ha valutato il limite dell’art. 78 cod. pen. unicamente con riguardo ad alcuni provvedimenti cumulo, mentre la complessiva pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è di oltre 78 anni di reclusione, sicché ricorre proprio il caso dell’art. 78 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato fissato de plano poiché relativo a provvedimento non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile, in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «il vigente ordinamento processuale, nell'enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dal primo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero.

Ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali» (ex multis, Sez. 1, n. 1804 del 04/03/1997, Papalia, Rv. 207192 – 01; si vedano anche i principi affermati da Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, P.m. in proc.

Ardizzi, Rv. 248723 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la competenza è del giudice dell'esecuzione e mai della Corte di cassazione, sicché è preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli atti al giudice competente).

3. Resta fermo che «il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo» (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488 – 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALI' il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 19/11/2025 della PROCURA della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di AGRIGENTO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; fissato il procedimento de plano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, nell’ambito del procedimento di esecuzione n. 122/2024 SIEP (provvedimento di cumulo in data 15 marzo 2024), l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione là dove il pubblico ministero ha valutato il limite dell’art. 78 cod. pen. unicamente con riguardo ad alcuni provvedimenti cumulo, mentre la complessiva pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è di oltre 78 anni di reclusione, sicché ricorre proprio il caso dell’art. 78 cod. pen. 3. Il ricorso è stato fissato de plano poiché relativo a provvedimento non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile, in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «il vigente ordinamento processuale, nell'enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dal primo comma dell'art. 568 cod. proc. pen., dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero. Ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali» (ex multis, Sez. 1, n. 1804 del 04/03/1997, Papalia, Rv. 207192 – 01; si vedano anche i principi affermati da Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, P.m. in proc. Ardizzi, Rv. 248723 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la competenza è del giudice dell'esecuzione e mai della Corte di cassazione, sicché è preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli atti al giudice competente). 3. Resta fermo che «il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo» (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488 – 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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