CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1972
Cassazione n. 40185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1972 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 14 dicembre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Novara emessa in data 13 febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131bís cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4 - 5 della impugnata sentenza, ed in particolare va rilevato come ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di Rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato. (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984 Rv. 165497 - 01); ritenuto che la specifica doglianza che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il [OSCURATO:PERSONA] T-itio P rd [OSCURATO:PERSONA] litÀ; D 1. [OSCURATO:PERSONA] U