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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1981

Cassazione n. 43939/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 13/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO il 12/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ovvero delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. 6.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico complessivo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (in quanto la condotta posta in essere sarebbe di particolare tenuità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. in considerazione della complessiva situazione e del minimo danno arrecato.

Le doglianze, reiterative delle analoghe censure rilevate nell'atto di appello, sono manifestamente infondata.

La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del primo giudice, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa: 1) con il riferimento alla natura permanente del reato ha evidenziato l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nel caso in cui la permanenza non sia cessata (cfr. corretto il rinvio a sul punto a Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 2675890); 2) con la considerazione che il ricorrente non ha posto in essere alcun tentativo di regolarizzare la propria posizione e, quindi, di limitare il danno, ha adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3) con il riferimento alla condotta complessivamente tenuta e alla mancata resipiscenza, ha giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Giudizio questo che non sindacabile in questa sede in quanto il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo e pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737,Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 13/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO il 12/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ovvero delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. 6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico complessivo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (in quanto la condotta posta in essere sarebbe di particolare tenuità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. in considerazione della complessiva situazione e del minimo danno arrecato. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure rilevate nell'atto di appello, sono manifestamente infondata. La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del primo giudice, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa: 1) con il riferimento alla natura permanente del reato ha evidenziato l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nel caso in cui la permanenza non sia cessata (cfr. corretto il rinvio a sul punto a Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 2675890); 2) con la considerazione che il ricorrente non ha posto in essere alcun tentativo di regolarizzare la propria posizione e, quindi, di limitare il danno, ha adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3) con il riferimento alla condotta complessivamente tenuta e alla mancata resipiscenza, ha giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Giudizio questo che non sindacabile in questa sede in quanto il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo e pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737,Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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