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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11515/2024

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ricorso n. 14315/2023proposto da: I.C.P.

ITALIANA COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA], i n persona del legale rappresentante pro temporeavv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6359/08/2022, depositata il 28 dicembre 2022.

Visto l’atto depositato il 28novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso a seguito di proposta di definizione acceleratanotificata il 2 novembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 14315/2023proposto da: I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA], i n persona del legale rappresentante pro temporeavv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6359/08/2022, depositata il 28 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 28novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso a seguito di proposta di definizione acceleratanotificata il 2 novembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris