CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 27844/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1807/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 424/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato le richieste, formulate da [OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ovvero di semilibertà. A ragione della decisione di diniego dell’affidamento in prova ha posto la circostanza dell'irreperibilità del condannato nel territorio dello Stato (che si troverebbe in Albania per asserite e non documentate ragioni di salute), quale significativo ostacolo alla verifica dell'attuale regolarità della sua condotta e delle prospettive esistenti con riferimento alla possibilità che si astenesse dal commettere reati, nonché alla concreta eseguibilità della misura richiesta. La mancanza di elementi certi in ordine alla «effettiva volontà di rientro» nel territorio dello Stato e la mera indicazione di una disponibilità del cognato ad accoglierlo ove gli venisse concessa la misura alternativa hanno, invece, costituito la ragione per il rigetto della domanda di detenzione domiciliare. 2. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e più vizi di motivazione quanto al rigetto della detenzione domiciliare. Il ricorrente lamenta l’erroneità del rigetto, siccome fondato sul presupposto dell'irreperibilità del condannato che, al contrario, avrebbe un domicilio stabile in Italia (dove ha effettuato l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen.) e che non è rientrato dall’Albania per mere ragioni di salute (broncopolmonite con prognosi di 15 giorni) documentate come da certificazione medica allegata al ricorso per cassazione. Il diniego sarebbe, dunque, stato fondato non già sulla base dell'assenza di un domicilio idoeneo, invece sussistente, ma sulla mera scorta di un'asserita incertezza sull'effettiva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27844/2025 Roma, lì, 29/07/2025 volontà del condannato di rientrare nel nostro Paese. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2025, ha chiesto ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, limitato al diniego della detenzione domiciliare, è fondato. 2.Questa Corte ha affermato in più occasioni che la presenza del condannato sul territorio dello Stato non rappresenta presupposto essenziale di ammissibilità, in sede di valutazione dell'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 27/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285834 – 01; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260722 – 01; Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226139 – 01. Fattispecie, quest’ultima, nella quale si è ritenuto illegittimo il provvedimento del presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla sola base del fatto che il richiedente fosse domiciliato all'estero, quando dalla stessa richiesta non risultava esclusa la possibilità che egli intendesse trasferirsi in Italia per lo svolgimento della prova; si veda anche Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018, Lucarelli, n.m.). La presenza in territorio italiano non è prodromica all'ammissibilità dell'istanza, bensì alla effettività e fattibilità dello svolgimento della misura alternativa tant'è che, anche allorquando vi sia una residenza all'estero, si è precisato che occorre comunque valutare il merito dell'istanza e, in particolare, verificare la sussistenza di una effettiva prospettiva risocializzante nel nostro Paese per il condannato. In definitiva, è preliminare accertare la sussistenza dei presupposti di legge della misura alternativa richiesta, quindi occorre procedere a una verifica, in concreto, circa il fatto che tale misura possa, o meno, avere un regolare svolgimento sul territorio nazionale. 3.Tanto premesso, con riguardo alla detenzione domiciliare – l’unica che ha costituito oggetto di ricorso – il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati, poiché ha fondato il diniego della misura alternativa sull’elemento dell’assenza di prova di una «effettiva volontà di rientro», dell’istante nel territorio dello Stato, ovverosia su un elemento che non è indicato trai presupposti cui la legge subordina l’accesso alla misura alternativa invocata e che, invece, richiede – quale precondizione necessaria e sufficiente – l’indicazione di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento. 4.L’ordinanza dev’essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona che procederà a nuovo giudizio, libero negli esiti ma ossequiante dei principi suindicati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]