CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in merito al delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Con esso si deduce la violazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose in fattispecie di furto di energia elettrica operato mediante danneggiamento della guaina e dell'isolante elettrico dei cavi della presa trifase dell'Enel (c.d. «contatore»). 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in ragione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte in materia, con i quali peraltro il ricorrente con si confronta. In tema di furto, difatti, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura (nella specie, della guaina e dell'isolante elettrico dei cavi della presa trifase dell'Enel), il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla cosa (nella specie, il c.d. «contatore») la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.