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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2019

Cassazione n. 23734/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7907/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 52/2019depositata il 25/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Il Tribunale di Palmi con sentenza nr.178/2007 confermò il decreto ingiuntivo con il quale l’Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] un importo di € 16.877,85 oltre interessi legali e spese relativo alla esecuzione di lavori di una centrale a gas presso il P.O. di Polistena in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 19/5/1998.

Su impugnazione della Azienda sanitaria provinciale di ReggioCalabria la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge 741/1981 ex art. 360 co. 1 nr. 3 c.p.c., perchè i giudici di merito hanno disposto il pagamento dell’ultima rata di saldo sebbene non ancora rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che costituisce presupposto indefettibile e prodromico al pagamento della rata di saldo.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art 28 legge 1/2/1994 nr.109 e ss.ex art. 360 co. 1 nn. 3 c.p.c., perchè la Corte distrettuale non ha ritenuto che la mancanza di idonea garanzia fideiussoria costituisca elemento impeditivo del credito invocato dal geom. [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi di ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

Occorre infatti premettere che è inammissibile la censura, secondo cui la Corte distrettuale aveva errato a ritenere esigibile il credito prima dell'accettazione dell'opera, che nel caso di specie non c'era stata, perchè condizionata all'esito favorevole del collaudo, in quanto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (5744 del 22/2/2022) secondo cui «le domande relative all'esecuzione dell'appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la Pubblica amministrazioneabbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo la medesima, tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 cod. civ., ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell'altro contraente» e che «una volta accertata la scadenza dei termini contrattuali, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa» (Cass., 28 gennaio 2015, n. 1613; sez.1, 12451 del 16/5/2008).

Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti il giudice di merito ha accertato che da parte della ASL non vi è mai stata alcuna richiesta di prestazione della cauzione e pertanto appaiono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito secondo il quale “il mancato completamento della procedura interna di approvazione dei lavori non giustifica il ritardo della P.A. nel pagamento del compenso dovuto.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012.

Secondariamente il motivo è privo di autosufficienza in quanto richiama documentazione che non risulta allegata al ricorso e tantomeno trascritta impedendo così, in violazione del principio di autosufficienza, la rituale verifica di quanto affermato dal ricorrente da parte del giudice di legittimità.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine ai due motivi, la sentenza confermata con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7907/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 52/2019depositata il 25/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il Tribunale di Palmi con sentenza nr.178/2007 confermò il decreto ingiuntivo con il quale l’Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] un importo di € 16.877,85 oltre interessi legali e spese relativo alla esecuzione di lavori di una centrale a gas presso il P.O. di Polistena in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 19/5/1998. Su impugnazione della Azienda sanitaria provinciale di ReggioCalabria la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge 741/1981 ex art. 360 co. 1 nr. 3 c.p.c., perchè i giudici di merito hanno disposto il pagamento dell’ultima rata di saldo sebbene non ancora rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che costituisce presupposto indefettibile e prodromico al pagamento della rata di saldo. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art 28 legge 1/2/1994 nr.109 e ss.ex art. 360 co. 1 nn. 3 c.p.c., perchè la Corte distrettuale non ha ritenuto che la mancanza di idonea garanzia fideiussoria costituisca elemento impeditivo del credito invocato dal geom. [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi di ricorsi sono infondati e devono essere respinti. Occorre infatti premettere che è inammissibile la censura, secondo cui la Corte distrettuale aveva errato a ritenere esigibile il credito prima dell'accettazione dell'opera, che nel caso di specie non c'era stata, perchè condizionata all'esito favorevole del collaudo, in quanto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (5744 del 22/2/2022) secondo cui «le domande relative all'esecuzione dell'appalto possono essere proposte anche in difetto di approvazione del collaudo, ove la Pubblica amministrazioneabbia fatto decorrere per il compimento del collaudo stesso un tempo così lungo da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo la medesima, tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 cod. civ., ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell'altro contraente» e che «una volta accertata la scadenza dei termini contrattuali, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa» (Cass., 28 gennaio 2015, n. 1613; sez.1, 12451 del 16/5/2008). Anche il secondo motivo è infondato. Infatti il giudice di merito ha accertato che da parte della ASL non vi è mai stata alcuna richiesta di prestazione della cauzione e pertanto appaiono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito secondo il quale “il mancato completamento della procedura interna di approvazione dei lavori non giustifica il ritardo della P.A. nel pagamento del compenso dovuto. La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Secondariamente il motivo è privo di autosufficienza in quanto richiama documentazione che non risulta allegata al ricorso e tantomeno trascritta impedendo così, in violazione del principio di autosufficienza, la rituale verifica di quanto affermato dal ricorrente da parte del giudice di legittimità. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine ai due motivi, la sentenza confermata con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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