CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1983
Cassazione n. 28846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1983 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di una medesimo cornice deliberativa tra i reati per cui Mangano è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, pari a circa 1 anno e 6 mesi, diversità delle modalità esecutive dei due furti commessi, pur relativi ad autovetture, ma realizzati, il secondo, in concorso con un soggetto rimasto estraneo alla commissione del primo); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e Vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, essenzialmente riconducibili all'identità del compendio furtivo e del luogo di commissione dei reati, limitandosi a riproporre profili già adeguatamente scrutinati dalla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così