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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 14957/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2252/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Controricorrente avverso la sentenza n. 3659/2022 emessa dalla corte d’appello di Milano il 21/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Numero registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2252/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente avverso la sentenza n. 3659/2022 emessa dalla corte d’appello di Milano il 21/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Numero registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025