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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43122/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

Le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino violazione di legge e vizio di motivazione a mente dell'art. 606 lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

In particolare, si sostiene, per di più in termini generici, l'unicità del disegno criminoso tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (oggetto di una delle tre sentenze di condanna oggetto della istanza) ed i reati ex art.697 e 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, che invece è stata esclusa dal provvedimento impugnato con puntuali riferimenti all'assenza di alcun elemento a conferma del fatto che il Nobile abbia operato nell'ambito del medesimo contesto organizzativo sino al 2018, atteso che la condanna relativa all'associazione ha riguardato una contestazione c.d. 'chiusa' sino al 2010 .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino violazione di legge e vizio di motivazione a mente dell'art. 606 lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. In particolare, si sostiene, per di più in termini generici, l'unicità del disegno criminoso tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (oggetto di una delle tre sentenze di condanna oggetto della istanza) ed i reati ex art.697 e 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, che invece è stata esclusa dal provvedimento impugnato con puntuali riferimenti all'assenza di alcun elemento a conferma del fatto che il Nobile abbia operato nell'ambito del medesimo contesto organizzativo sino al 2018, atteso che la condanna relativa all'associazione ha riguardato una contestazione c.d. 'chiusa' sino al 2010 . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 43122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris