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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 22129/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 461, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -2- avverso la sentenza n. 942/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione notificato il 18 maggio 2021 impugna la sentenza n. 942/2021, R.G. n. 520/2017 resa dalla Corte di Appello di Roma, depositata in data 08.02.2021, non notificata, con la quale la predetta Corte,in riforma parziale della sentenza di prime cure, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] ” e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 48.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di penale per ritardo nella consegna di attrezzature sportive date in comodato gratuito, e rigetta to per il resto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ha del pari rigettato l’appello incidentale proposto dall’associazione sportiva, compensando le spese del giudizio di entrambi i gradi, in ragione dell’esito complessivo della causa.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

3. Per quanto interessa in questa sede, la sentenza della Corte d’appello di Roma è impugnata là dove, in parziale accoglimento della domanda svolta in via incidentale dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’associazione sportiva di cui è titolare, a Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -3- pagare una penale di € 1500 per ogni mese di mancata riconsegna degli impianti sportivi concessi in comodato gratuito, pari alla complessiva somma di € 48.000,00, in tal modo riducendo per via equitativa la penale convenuta dalle parti, e ciò sulla base di un giudicato, intervenuto tra le stesse, che ha ritenuto che il contratto di comodato si era risolto nel 2008, prima dei fatti ( crollo di un muro di contenimento degli impianti sportivi oggetto di comodato) per i quali il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia “ Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativa alla debenza della penale per il ritardato rilascio dei beni immobili (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”, sulla considerazione che parte convenuta in primo grado non avrebbe provato in alcun modo il momento esatto della avvenuta riconsegna dei beni oggetto del contratto.

Tale carenza probatori a non avrebbe consentito di determinare con esattezza nemmeno gli importi che sarebbero stati dovuti.

Viene altresì rimarca to che la proprietaria non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dei beni oggetto del contratto di comodato, anzi era rimasta totalmente inerte a fronte di tutte le comunicazioni inviate dal Pisani, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e relative all’intervento della stessa sui luoghi , a seguito del crollo del muro, avvenuto nella notte tra il 16 e 17 dicembre 2008.

Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -4-

2. Con il secondo motivo si denuncia ” Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: errata e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 1803 c.c. e dell’art. 1362 c.c., nonché della norma dell’ art . 112 c.p.c. e del disposto dell’ art. 132, comma 2 , n . 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quanto il giudicato del 30 novembre 2010 non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva tra le parti.

La Corte territoriale di Roma avrebbe errato nella decisione della domanda correttamente riproposta dall’associazione con l’appello incidentale, ritenendo che su l punto si fosse formato il giudicato, con la conseguenza che sarebbe stato precluso l’esame delle questioni inerenti alla scadenza del contratto, mentre la censura proposta in via incidentale alla sentenza di Velletri, e in tesi non correttamente valutata dalla Corte di Appello, riguardava la circostanza che il Giudicante di primo grado avrebbedovuto scrutinare la domanda proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di citazione solo con riferimento al tempo in cui si erano verificati i fatti lamentati e solo con riferimento a quel momento, il 16/17 dicembre 2008, valutare se sussisteva la responsabilità della signora Sagna e conseguentemente il suo obbligo a risarcire parte attrice.

Si assume che in sede di appello sia stato ampiamente sostenuto che il Giudice del Tribunale di Velletri ave va violato il disposto dell’art. 112 c.p.c. nonché l’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., mentre la Corte di Appello di Roma non avrebbe minimamente preso posizione su tale censura limitandosi, senza alcuna motivazione, a rilevare che il crollo del muro si era verificato in un momento in cui il contratto di comodato era scaduto e non poteva dirsi Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -5- rinnovato.

La Corte di Appello, poi, non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di giudizio e non avrebbe tenuto conto del fatto che le parti avevano stipulato due contratti: l’uno afferente l’area di cui al Foglio 7 particella 20, sita nel Comune di Grottaferrata (contratto di comodato d’uso gratuito), l’altro afferente l’area identificata al Foglio 7, particella 20 Sub 2, del Comune di Grottaferrata (contratto di affitto di azienda).

Il contratto di comodato d’uso gratuito avrebbe dovuto concludersi in data 10.04.2008, con la restituzione di tutti i beni immobili oggetto dell’accordo stipulato, ma non sarebbe stato dato alcun rilievo alla circostanza che la proprietaria non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dei beni oggetto dei contratti alla loro naturale scadenza, ed aveva continuato a percepire ed incassare i canoni sempre puntualmente corrisposti dal conduttore.

3. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto att inenti alla medesima questione e logicamente collegati.

4. Al di là dell’esposizione dei fatti di causa, ai limiti della insufficienza, deve rilevarsi la inammissibilità del primo motivo in quanto esso non si confronta con la sentenza impugnata, là dove considera che il contratto di comodato, avente ad oggetto gli impianti sportivi e il terreno circostante, era scaduto il 9 aprile 2008, come accertato da giudicato esterno emesso tra le medesime parti, ed era stato riconsegnato nel dicembre 2010 dalla Associazione all’epoca rappresentata dal ricorrente.

5. La Corte d’appello, ritenuto accertato, con sentenza 30 novembre 2010 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato (allegato n. 7 al fascicolo di parte convenuta, primo grado) che il contratto di comodato inter partes Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -6- fosse cessato il 9 aprile 2008, ha riconosciuto la penale prevista all’articolo 4 del medesimo contratto, dal 10 aprile 2008 e per tutto il periodo incontroverso di detenzione abusiva degli immobili da parte dell’Associazione.

A fronte delle diverse allegazioni in merito alla data di riconsegna dei beni, che secondo la proprietà era avvenuta il 31 gennaio 2011 (cfr. comparsa di risposta di parte convenuta, primo grado, pagg. 5, 9 e 10, nonché conclusioni ivi rassegnate) e secondo l’Associazione nel dicembre 2010 (atto introduttivo del primo grado, punto 16), la Corte di appello ha riconosciuto la debenza della penale per il solo periodo non in contestazione tra le parti, con esclusione quindi del mese di gennaio 2011.

6. Le circostanze in tesi omesse, pertanto, sono state diversamente valutate alla luce del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti e delle stesse deduzioni del ricorrente assunte nel grado di merito.

7. Quanto al secondo motivo, esso è parimenti inammissibile perché non considera la diversa ratio decidendi con la qualeil decidente ha tenuto conto della data di scadenza del contratto ( 9 aprile 2008 , accertata con sentenza passata in giudicato); della mancata rinnovazione, dello stesso, anche solo tacitamente ; e della riconsegna pacificamente avvenuta solo nel mese di dicembre del 2010, e quindi comunque in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale: ritardo che ha dato luogo all’applicazione della penale contrattualmente prevista, ridotta in via equitativa dal giudice; inoltre nel motivo non si considera che le spese affrontate dai ricorrenti per il rifacimento del muro di contenimento crollato non sono state riconosciute come rimborsabili per il fatto che il contratto era già Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -7- scaduto e i beni avrebbero dovuto essere già riconsegnati, mancando dunque ex seil requisito di necessità e urgenza per i rifacimento del muro.

8. Il ricorrente, in primis , si duole del mancato accoglimento di un appello incidentale proposto dall’ A ssociazione, e dunque da altra parte processuale.

9. Ma anche a mmesso che la posizione processuale del ricorrente, in quanto legale rappresentantedi detto ente, possa considerarsi congiunta aquella dell’ Associazione, in ogni caso, l’allegazione del ricorrente secondo la quale il contratto di comodato sarebbe comunque proseguito dopo il 9 aprile 2008, si pone in contrasto, oltre che con il citato giudicatoesterno , anche con la valutazione fattuale circa il comportamento tenuto dall’Associazione sportiva che , non avendoproposto appello contro la sentenza che aveva dichiarato la cessazione del contratto a tale data , ha spontaneamente riconsegnato i benialla proprietaria.

10. Mette peraltro conto rilevare che l a sentenza definitiva cui fa riferimento la Corte d’appello sulle scadenze contrattuali, ha, ai fini della decisione delle questioni poste dal presente giudizio, e contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, efficacia non costitutiva, bensì dichiarativa circa gli effetti del contratto di locazione e di comodato, e dunque fa stato fra le parti in ordine alla efficacia dei relativi contratti.

11. Difatti, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico -giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il contratto è posto Ric. 2021 n. 14674 sez.

M3 -ud. 12-01-2022 -8- a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto.

I l giudicato esterno incide quindi anche relativamente all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto per come accertato (Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 29/09/1997; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018).

12. La Corte d’appello non ha dunque applicato in via retroattiva la sentenza passata in giudicato, avendola solo considerata per gli effetti conseguenti a detto accertamentosul contratto in essere tra le parti.

13. Il ricorso pertanto va dichiar ato inammissibile.

Le spese sono conseguentemente poste a carico della parte soccombente.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte, de lle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 . 100,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 461, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -2- avverso la sentenza n. 942/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per cassazione notificato il 18 maggio 2021 impugna la sentenza n. 942/2021, R.G. n. 520/2017 resa dalla Corte di Appello di Roma, depositata in data 08.02.2021, non notificata, con la quale la predetta Corte,in riforma parziale della sentenza di prime cure, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] ” e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 48.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di penale per ritardo nella consegna di attrezzature sportive date in comodato gratuito, e rigetta to per il resto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ha del pari rigettato l’appello incidentale proposto dall’associazione sportiva, compensando le spese del giudizio di entrambi i gradi, in ragione dell’esito complessivo della causa. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. 3. Per quanto interessa in questa sede, la sentenza della Corte d’appello di Roma è impugnata là dove, in parziale accoglimento della domanda svolta in via incidentale dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’associazione sportiva di cui è titolare, a Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -3- pagare una penale di € 1500 per ogni mese di mancata riconsegna degli impianti sportivi concessi in comodato gratuito, pari alla complessiva somma di € 48.000,00, in tal modo riducendo per via equitativa la penale convenuta dalle parti, e ciò sulla base di un giudicato, intervenuto tra le stesse, che ha ritenuto che il contratto di comodato si era risolto nel 2008, prima dei fatti ( crollo di un muro di contenimento degli impianti sportivi oggetto di comodato) per i quali il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo si denuncia “ Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativa alla debenza della penale per il ritardato rilascio dei beni immobili (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”, sulla considerazione che parte convenuta in primo grado non avrebbe provato in alcun modo il momento esatto della avvenuta riconsegna dei beni oggetto del contratto. Tale carenza probatori a non avrebbe consentito di determinare con esattezza nemmeno gli importi che sarebbero stati dovuti. Viene altresì rimarca to che la proprietaria non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dei beni oggetto del contratto di comodato, anzi era rimasta totalmente inerte a fronte di tutte le comunicazioni inviate dal Pisani, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e relative all’intervento della stessa sui luoghi , a seguito del crollo del muro, avvenuto nella notte tra il 16 e 17 dicembre 2008. Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -4- 2. Con il secondo motivo si denuncia ” Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: errata e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 1803 c.c. e dell’art. 1362 c.c., nonché della norma dell’ art . 112 c.p.c. e del disposto dell’ art. 132, comma 2 , n . 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quanto il giudicato del 30 novembre 2010 non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva tra le parti. La Corte territoriale di Roma avrebbe errato nella decisione della domanda correttamente riproposta dall’associazione con l’appello incidentale, ritenendo che su l punto si fosse formato il giudicato, con la conseguenza che sarebbe stato precluso l’esame delle questioni inerenti alla scadenza del contratto, mentre la censura proposta in via incidentale alla sentenza di Velletri, e in tesi non correttamente valutata dalla Corte di Appello, riguardava la circostanza che il Giudicante di primo grado avrebbedovuto scrutinare la domanda proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di citazione solo con riferimento al tempo in cui si erano verificati i fatti lamentati e solo con riferimento a quel momento, il 16/17 dicembre 2008, valutare se sussisteva la responsabilità della signora Sagna e conseguentemente il suo obbligo a risarcire parte attrice. Si assume che in sede di appello sia stato ampiamente sostenuto che il Giudice del Tribunale di Velletri ave va violato il disposto dell’art. 112 c.p.c. nonché l’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., mentre la Corte di Appello di Roma non avrebbe minimamente preso posizione su tale censura limitandosi, senza alcuna motivazione, a rilevare che il crollo del muro si era verificato in un momento in cui il contratto di comodato era scaduto e non poteva dirsi Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -5- rinnovato. La Corte di Appello, poi, non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di giudizio e non avrebbe tenuto conto del fatto che le parti avevano stipulato due contratti: l’uno afferente l’area di cui al Foglio 7 particella 20, sita nel Comune di Grottaferrata (contratto di comodato d’uso gratuito), l’altro afferente l’area identificata al Foglio 7, particella 20 Sub 2, del Comune di Grottaferrata (contratto di affitto di azienda). Il contratto di comodato d’uso gratuito avrebbe dovuto concludersi in data 10.04.2008, con la restituzione di tutti i beni immobili oggetto dell’accordo stipulato, ma non sarebbe stato dato alcun rilievo alla circostanza che la proprietaria non aveva mai richiesto formalmente la restituzione dei beni oggetto dei contratti alla loro naturale scadenza, ed aveva continuato a percepire ed incassare i canoni sempre puntualmente corrisposti dal conduttore. 3. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto att inenti alla medesima questione e logicamente collegati. 4. Al di là dell’esposizione dei fatti di causa, ai limiti della insufficienza, deve rilevarsi la inammissibilità del primo motivo in quanto esso non si confronta con la sentenza impugnata, là dove considera che il contratto di comodato, avente ad oggetto gli impianti sportivi e il terreno circostante, era scaduto il 9 aprile 2008, come accertato da giudicato esterno emesso tra le medesime parti, ed era stato riconsegnato nel dicembre 2010 dalla Associazione all’epoca rappresentata dal ricorrente. 5. La Corte d’appello, ritenuto accertato, con sentenza 30 novembre 2010 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato (allegato n. 7 al fascicolo di parte convenuta, primo grado) che il contratto di comodato inter partes Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -6- fosse cessato il 9 aprile 2008, ha riconosciuto la penale prevista all’articolo 4 del medesimo contratto, dal 10 aprile 2008 e per tutto il periodo incontroverso di detenzione abusiva degli immobili da parte dell’Associazione. A fronte delle diverse allegazioni in merito alla data di riconsegna dei beni, che secondo la proprietà era avvenuta il 31 gennaio 2011 (cfr. comparsa di risposta di parte convenuta, primo grado, pagg. 5, 9 e 10, nonché conclusioni ivi rassegnate) e secondo l’Associazione nel dicembre 2010 (atto introduttivo del primo grado, punto 16), la Corte di appello ha riconosciuto la debenza della penale per il solo periodo non in contestazione tra le parti, con esclusione quindi del mese di gennaio 2011. 6. Le circostanze in tesi omesse, pertanto, sono state diversamente valutate alla luce del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti e delle stesse deduzioni del ricorrente assunte nel grado di merito. 7. Quanto al secondo motivo, esso è parimenti inammissibile perché non considera la diversa ratio decidendi con la qualeil decidente ha tenuto conto della data di scadenza del contratto ( 9 aprile 2008 , accertata con sentenza passata in giudicato); della mancata rinnovazione, dello stesso, anche solo tacitamente ; e della riconsegna pacificamente avvenuta solo nel mese di dicembre del 2010, e quindi comunque in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale: ritardo che ha dato luogo all’applicazione della penale contrattualmente prevista, ridotta in via equitativa dal giudice; inoltre nel motivo non si considera che le spese affrontate dai ricorrenti per il rifacimento del muro di contenimento crollato non sono state riconosciute come rimborsabili per il fatto che il contratto era già Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -7- scaduto e i beni avrebbero dovuto essere già riconsegnati, mancando dunque ex seil requisito di necessità e urgenza per i rifacimento del muro. 8. Il ricorrente, in primis , si duole del mancato accoglimento di un appello incidentale proposto dall’ A ssociazione, e dunque da altra parte processuale. 9. Ma anche a mmesso che la posizione processuale del ricorrente, in quanto legale rappresentantedi detto ente, possa considerarsi congiunta aquella dell’ Associazione, in ogni caso, l’allegazione del ricorrente secondo la quale il contratto di comodato sarebbe comunque proseguito dopo il 9 aprile 2008, si pone in contrasto, oltre che con il citato giudicatoesterno , anche con la valutazione fattuale circa il comportamento tenuto dall’Associazione sportiva che , non avendoproposto appello contro la sentenza che aveva dichiarato la cessazione del contratto a tale data , ha spontaneamente riconsegnato i benialla proprietaria. 10. Mette peraltro conto rilevare che l a sentenza definitiva cui fa riferimento la Corte d’appello sulle scadenze contrattuali, ha, ai fini della decisione delle questioni poste dal presente giudizio, e contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, efficacia non costitutiva, bensì dichiarativa circa gli effetti del contratto di locazione e di comodato, e dunque fa stato fra le parti in ordine alla efficacia dei relativi contratti. 11. Difatti, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico -giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il contratto è posto Ric. 2021 n. 14674 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -8- a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. I l giudicato esterno incide quindi anche relativamente all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto per come accertato (Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 29/09/1997; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018). 12. La Corte d’appello non ha dunque applicato in via retroattiva la sentenza passata in giudicato, avendola solo considerata per gli effetti conseguenti a detto accertamentosul contratto in essere tra le parti. 13. Il ricorso pertanto va dichiar ato inammissibile. Le spese sono conseguentemente poste a carico della parte soccombente. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte, de lle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 . 100,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 g
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