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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27857/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso, relativi a condanna per il reato di cui 337 cod. pen., sono generici e, comunque, riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, nella sentenza impugnata che giustificato il diniego di applicazione delle generiche evidenziando la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati e la gravità della condotta, anche per le conseguenze lesive che aveva provocato all'agente di polizia penitenziaria intervenuto per dividerli, nel corsò di un'aggressione ad altro detenuto, e al quale era stata provocata la frattura delle ossa nasali e la particolare intensità del dolo, valutazioni che, pertanto, non si prestano a censure rilevabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] d nte i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso, relativi a condanna per il reato di cui 337 cod. pen., sono generici e, comunque, riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, nella sentenza impugnata che giustificato il diniego di applicazione delle generiche evidenziando la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati e la gravità della condotta, anche per le conseguenze lesive che aveva provocato all'agente di polizia penitenziaria intervenuto per dividerli, nel corsò di un'aggressione ad altro detenuto, e al quale era stata provocata la frattura delle ossa nasali e la particolare intensità del dolo, valutazioni che, pertanto, non si prestano a censure rilevabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] d nte i
Sentenza Cassazione n. 27857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris