CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cercola avverso la sentenza in data 08/07/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riguardo all'anno 2014, con rideternninazione della pena in mesi otto di reclusione; letta la memoria inviata nell'interesse della parte civile Comune di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 06/04/2018, con cui vari soggetti erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. in relazione alla fruizione per varie annualità fino al 2015 di canoni agevolati per alloggi ERP, a fronte di situazioni, non comunicate, implicanti la decadenza dal beneficio: in particolare la Corte ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per le annualità del 2014 e del 2015, dichiarando l'estinzione del reato per annualità precedenti e rideterminando la pena. 2. Hanno proposto ricorso Rivolta e Auzino tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo denunciano vizio di motivazione, in relazione alla mancata indicazione di ragioni idonee a giustificare la determinazione di una pena base superiore al minimo edittale. 2.2. Con il secondo motivo denunciano l'intervenuta estinzione del reato relativo all'annualità del 2014, per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. 3. Il P.G. ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione quanto al 2014 e per la rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione. 4. Ha depositato una memoria con conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Bologna, che ha richiesto la liquidazione delle spese del grado. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella contestazione di un giudizio di merito inerente al trattamento sanzionatorio, ma senza l'individuazione di profili di arbitrarietà o di manifesta illogicità della valutazione, invero legittimamente ancorata al protrarsi della condotta e all'intensità del dolo e, quanto a Rivola, anche ai numerosi precedenti. 2. Il secondo motivo è, per contro, fondato, in quanto per l'annualità relativa al 2014 il reato risulta estinto per prescrizione, maturata nel giugno 2022, prima della sentenza impugnata.Ne discende in parte qua l'annullamento senza rinvio con l'eliminazione della pena di mesi uno di reclusione, imputata ad aumento per la continuazione con il reato riferito all'annualità del 2014, con determinazione della pena per l'annualità residua in mesi otto di reclusione, in conformità con la valutazione dei giudici di merito. Devono dichiararsi compensate tra le parti le spese per l'azione civile, dovendosi rilevare la sostanziale assenza di interesse della parte civile ad interloquire sul tema oggetto del ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'annualità del 2014, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena per il residuo reato in mesi otto di reclusione. Dichiara compensate tra le parti le spese per l'azione civile nel present