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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 42554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 493 e 526 cod. proc. pen..

Lamenta, ancora, la omesso o erronea valutazione delle produzioni documentali della difesa, tra cui, precipuamente, quella della relazione ex art. 172 l.f., da cui si evincerebbe chiaramente come l'imputato e il suo nucleo familiare avesse fatto ogni sforzo economico possibile per fronteggiare la crisi .

3. In data 12 settembre 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire memoria in cui, insistendo sul primo motivo, riteneva sussistere nel caso di specie quella «incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto», condizione necessaria e sufficiente per il realizzarsi del travisamento della prova.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, quanto al lamentato vizio di motivazione, in quanto le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.

La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, che ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per ritenere configurato lo stato di necessità scusante, avendo l'imputato effettuato delle scelte nella selezione dei pagamenti da onorare (prima dipendenti e fornitori, poi l'Erario), che evidenziano la mancanza di assoluta impossibilità a far fronte ai pagamenti, così ponendosi in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte (v.

Sez.

U. , n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758 - 01, secondo cui non rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti; conf.: Sez. 3, n. 13100 del 19.1.2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 29616 del 14.6.2011, Vescovi, rv. 250529).

La allegazione della relazione ex art. 172 I.f. non può alterare il quadro probatorio dianzi evidenziato, potendo solo confermare la sussistenza di sforzi economici per far fronte alla crisi, ma non anche la impossibilità di provvedere al pagamento dell'imposta dovuta, posto che le somme a disposizione sono state destinate ad altri fini.

Quanto alla recidiva, va evidenziato che dalla lettura del Casellario giudiziale del ricorrente (richiamato nella sentenza di primo grado a pag. 3) emergono condanne definitive in data 14/04/1997, 16/09/1999, 19/112002, 06/02/2017, irr. 14/12/2018 della Corte di appello di Ancona, oltre alle due del Tribunale di Urbino avvinte in continuazione con la violazione di cui al presente procedimento, che giustificano l'applicazione della recidiva.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 493 e 526 cod. proc. pen.. Lamenta, ancora, la omesso o erronea valutazione delle produzioni documentali della difesa, tra cui, precipuamente, quella della relazione ex art. 172 l.f., da cui si evincerebbe chiaramente come l'imputato e il suo nucleo familiare avesse fatto ogni sforzo economico possibile per fronteggiare la crisi . 3. In data 12 settembre 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire memoria in cui, insistendo sul primo motivo, riteneva sussistere nel caso di specie quella «incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto», condizione necessaria e sufficiente per il realizzarsi del travisamento della prova. Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, quanto al lamentato vizio di motivazione, in quanto le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità. La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, che ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per ritenere configurato lo stato di necessità scusante, avendo l'imputato effettuato delle scelte nella selezione dei pagamenti da onorare (prima dipendenti e fornitori, poi l'Erario), che evidenziano la mancanza di assoluta impossibilità a far fronte ai pagamenti, così ponendosi in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte (v. Sez. U. , n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758 - 01, secondo cui non rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti; conf.: Sez. 3, n. 13100 del 19.1.2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 29616 del 14.6.2011, Vescovi, rv. 250529). La allegazione della relazione ex art. 172 I.f. non può alterare il quadro probatorio dianzi evidenziato, potendo solo confermare la sussistenza di sforzi economici per far fronte alla crisi, ma non anche la impossibilità di provvedere al pagamento dell'imposta dovuta, posto che le somme a disposizione sono state destinate ad altri fini. Quanto alla recidiva, va evidenziato che dalla lettura del Casellario giudiziale del ricorrente (richiamato nella sentenza di primo grado a pag. 3) emergono condanne definitive in data 14/04/1997, 16/09/1999, 19/112002, 06/02/2017, irr. 14/12/2018 della Corte di appello di Ancona, oltre alle due del Tribunale di Urbino avvinte in continuazione con la violazione di cui al presente procedimento, che giustificano l'applicazione della recidiva. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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