CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 973/2014 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:SOCIETA].” in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], con procura a margine del ricorso. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 124/28/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del 21/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia nasce dall’impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio di Voghera, rettificava, per l’anno 1997, ex art. 39, comma 2, d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, il reddito della società [OSCURATO:SOCIETA] ai fini Irpeg e Ilor procedendo al recupero delle maggiori imposte evase e all'applicazione delle sanzioni di legge. Il giudice adito accoglieva il ricorso, ma l'Ufficio proponeva gravame e, nella contumacia della contribuente la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 81/1/2006, depositata il 14.6.2006 e non notificata, in accoglimento dell'appello, rigettava il ricorso introduttivo della società. 2. Propose ricorso, per la cassazione della sentenza di secondo grado, la Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo l'intervenuto fallimento della contribuente in data 20.12.2005 e articolando nove motivi di ricorso nei quali insistè, tra l’altro, nell'invocare l'efficacia preclusiva conseguente al giudicato esterno formatosi sulla questione relativa ai rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. posti a fondamento dell'atto impositivo impugnato. 3. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21108 del 2011, accolse il ricorso per nullità del procedimento e della sentenza impugnata avendo la Commissione tributaria regionale deciso la controversia nella presunta contumacia della contribuente, ignorando l'intervenuto fallimento della società in data 20/12/1995 e, quindi, mentre era in corso il termine per la costituzione della società nel 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 giudizio di appello a seguito della notifica del relativo ricorso il 13/12/1995. Ed invero, secondo la ricostruzione della Corte «In materia di processo tributario il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 40, ripete sostanzialmente la disciplina dell’art. 300 cod. proc. civ. ma non disciplina la distinta ipotesi di cui a cit. art. 299, cioè l'ipotesi nella quale l'evento interruttivo si produca in pendenza del termine per la costituzione della parte. La suddetta disposizione resta comunque applicabile d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 49, comma 2, così che deve concludersi al riguardo che, anche nel processo tributario, la morte o la perdita della capacità della parte successivamente alla notifica dell'atto di appello e durante il termine concesso per la costituzione nel relativo giudizio, comporta l'interruzione automatica del processo sin dal momento nel quale si è verificato l'evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbia avuto il giudicante (…) con la conseguente necessità della riassunzione ai fini della prosecuzione di esso, previa restituzione della parte alla quale l'evento interruttivo si riferisce nella stessa posizione processuale nella quale la medesima versava al momento del verificarsi dell'evento interruttivo, anche quindi al fine dell'esercizio da parte dell'appellata, e allo stato da parte della Curatela fallimentare, di tutte le facoltà originariamente spettanti alla contribuente, compresa quella di proporre appello incidentale, dovendo in proposito trovare risposta positiva tutti i quesiti formulati dalla ricorrente.». 4. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), quale giudice del rinvio, resistendo all’appello proposto dall’Ufficio e proponendo appello incidentale. L’Agenzia delle entrate ripropose le domande e le eccezioni dell’originario appello e resisté all’appello incidentale della Curatela. 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 5. La CTR, con la sentenza in epigrafe, così provvedeva: «rigetta l’appello incidentale della contribuente, accoglie l’appello dell’Ufficio ed in riforma della sentenza impugnata, conferma l’avviso di accertamento». 6. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA], a ridosso dell’udienza camerale, ha presentato memoria difensiva «con richiesta (ex art. 3 d.lgs. 472/1997) di applicazione di ius superveniens». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la Curatela fallimentare denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., là dove la CTR non ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi, relativamente all’asserita fornitura di acqua al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 1997, con due sentenze della CTP di Pavia, la n. 37/1/2005 del 15/04/2005 e la n. 145/1/2004 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambe divenute definitive, ex art. 338 cod. proc. civ., per effetto dell’estinzione del giudizio di appello dichiarata con sentenza della CTR di Milano n. 30/06/07, depositata in data 17/05/2007. Deduce la Curatela che tali sentenze - la prima afferente all’Iva per la medesima annualità di imposta (1997) e la seconda inerente alle medesime imposte Irpeg ed Ilor, allorché riguardanti l’anno di imposta 1996 – hanno effetti vincolanti sulla presente controversia in quanto, con riferimento all’asserita fornitura di acqua potabile al Comune di [OSCURATO:PERSONA], hanno statuito sull’illegittimità dell’atto impositivo riferito ad un processo verbale di constatazione emesso in capo ad altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e sconosciuto alla contribuente e non allegato all’avviso di accertamento. Secondo 4 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 la ricorrente, cioè, senz’altro opera l’efficacia esterna del giudicato in quanto il rilievo mosso alla ricorrente circa la fornitura di acqua all’ente comunale è stato oggetto anche delle sentenze passate in giudicato, con la conseguenza che la presente controversia e quelle di cui alle sentenze della CTP hanno lo stesso presupposto accertativo. 1.2. I motivi dal secondo al sesto riguardano anch’essi la questione relativa ai ricavi, non dichiarati, che secondo l’ipotesi dell’Ufficio sarebbero derivati dalla fornitura di acqua potabile fatta dalla società contribuente al Comune di [OSCURATO:PERSONA], denunciandosi, con il secondo motivo di ricorso, la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di giudicato formulata dalla Curatela in relazione alle sentenze della CTP di Pavia n. 37/1/2005 e n. 145/1/2004. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza, resa in violazione degli artt. 36 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e 132 cod. proc. civ., per inesistenza della motivazione in ordine alla questione, eccepita dalla contribuente, dell’illegittimità del rilievo riguardante la fornitura d’acqua al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per mancata allegazione del processo verbale di constatazione elevato a carico del terzo - la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in base al quale l’Agenzia delle entrate ha contestato l’esistenza del rapporto di fornitura di acqua tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo di ricorso, dedotto in subordine, la Curatela deduce «l’omessa o, in subordine, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., riguardante l’invalidità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del verbale spiccato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il quinto motivo, si denuncia nuovamente la nullità della sentenza impugnata, per la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 5 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ, per aver accolto l’appello dell’Amministrazione erariale rendendo una motivazione meramente parvente sulla pretesa fornitura d’acqua al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il sesto motivo è volto a denunciare anch’esso «l’omessa o, in subordine, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato i rilievi documentali opposti dalla società contribuente sulla sua estraneità alla fornitura medesima invece effettuata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi subentrante nel contratto di fornitura stipulato nel lontano 1976. 1.3. I motivi dal settimo all’undicesimo riguardano, invece, l’altra questione afferente ai contestati rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai conseguenziali maggiori ricavi d’impresa ipotizzati dall’Ufficio, nonché la questione afferente alla natura (finanziaria o invece economica) delle reciproche rimesse di denaro intercorse tra le due società del gruppo. In particolare, con il settimo motivo di ricorso la Curatela denuncia l’error in procedendo - per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. - in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver considerato l’efficacia espansiva esterna derivante dalla sentenza, definitiva, della CTP di Pavia n. 37/01/2005 che, con riguardo all’Iva, per l’anno 2007, aveva statuito sulla natura finanziaria e non commerciale dei rapporti intercorrenti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Con l’ottava censura, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., laddove la CTR non avrebbe preso in esame l’eccezione formulata sul giudicato esterno dalla società contribuente. Con il nono motivo, si denuncia la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. 6 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe rilevato la mancanza di specificità dei motivi di appello e non avrebbe pronunciato sulla relativa eccezione di inammissibilità dell’appello erariale, del tutto generico rispetto alla natura dei rapporti tra le due società, [OSCURATO:SOCIETA]a e [OSCURATO:SOCIETA]. erroneamente qualificati come aventi natura commerciale. Col decimo motivo, proposto come subordinato, si denuncia, sempre in relazione alla stessa questione, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione o comunque per motivazione parvente in quanto priva di argomenti idonei a denunciare il procedimento logico seguito per la decisione di accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate. Con l’undicesimo si denuncia, in via subordinata, il vizio di motivazione sui fatti riguardanti la natura finanziaria e non economica dei rapporti tra le due società. 1.4. Con gli ultimi tre motivi la ricorrente aggredisce la decisione della CTR sulla questione riguardante la determinazione induttiva del reddito per essere stata operata con riferimento ad un “forfettario” coefficiente di redditività del 20% dei ricavi complessivi. Il dodicesimo motivo è volto a denunciare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché dell’efficacia vincolante del giudicato, là dove i giudici di appello, con statuizione implicita, avrebbero ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo adottato dall’Agenzia delle entrate, senza tenere conto della contraria statuizione della CTP di Pavia che aveva negato l’applicabilità di tale metodo annullando la relativa ripresa tassazione ritenendo arbitraria la percentuale di redditività applicata dall’Ufficio. Col tredicesimo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello in relazione a 7 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 tale questione; col quattordicesimo, infine, si ribadisce la nullità della sentenza per motivazione parvente, per non aver reso alcun supporto argomentativo circa la conferma della determinazione induttiva del reddito come operata dall’Agenzia delle entrate. 2. I primi sei motivi di ricorso devono essere disattesi per quanto di seguito esposto. 2.1. Occorre premettere che le sentenze che il ricorrente assume vincolanti per gli effetti espansivi del giudicato riguardano, l’una (n. 37/01/2005) l’avviso rettifica 800209/02, per l’anno 1997, relativo al tributo Iva e, quindi, ad imposta diversa di quella di cui all’avviso di accertamento per cui è causa che, invece, riguarda il tributo Irpeg/Ilor dell’annualità 1997; l’altra (n. 145/1/2004) pur avendo ad oggetto le medesime imposte di quelle per cui è causa, riguarda l’annualità precedente (1996) al 1997. Dai passi della sentenza n. 37/1/2005 riportati in ricorso (v. pag. 16-19), emerge che il giudice (CTP di Pavia), in relazione al rilievo per omessa fatturazione della fornitura di acqua al Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto «l'illegittimità dell'atto impositivo, ai sensi dell'articolo 1 d.lgs. 32/2001, in quanto la motivazione dell'accertamento fa riferimento ad un pvc emesso in capo ad altra società sconosciuta al contribuente non allegato all'avviso di accertamento». Anche la sentenza n. 145/1/2005, con riguardo al medesimo rilievo, ha statuito l'illegittimità dell'accertamento impegnato in quanto il processo verbale di constatazione, emesso in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] spa, era «sconosciuto al contribuente e non allegato all’avviso di accertamento» (v. pag. 17-20 del ricorso). 2.2. Dalla sentenza qui impugnata risulta l’esame meritale dei rilievi in questione evidenziandosi, in fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era proprietaria di 5 pozzi dai quali veniva estratta acqua potabile ceduta gratuitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. almeno fino al 30 giugno 1999, 8 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 la quale a sua volta la cedeva, sempre gratuitamente, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una convenzione sottoscritta con l'ente comunale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che ne era seguita l’omessa autofatturazione relativa all'acquisto e l'omessa fatturazione relativa alla cessione di acqua potabile e che, sulla base delle schede di lettura dei contatori, ne era stato calcolato il reale quantitativo ceduto. Sempre in fatto, la dalla sentenza impugnata risulta che il prezzo medio di cessione era stato calcolato dall’Agenzia delle entrate mediante il valore attualizzato degli impianti di estrazione e pompaggio delle acque potabili e connesse infrastrutture, tenendosi conto della sia dell'ammortamento dei costi relativi alle infrastrutture, agli impianti e ai macchinari, sia del costo dell'energia elettrica, di manutenzione, e del prezzo della concessione, aumentato, poi, forfettariamente, 20 per cento. In diritto, i giudici di appello hanno confermato il rilievo ritenendo “pretestuosa e inconsistente” la doglianza della contribuente circa la sua estraneità alla cessione gratuita d’acqua, attribuibile, invece, al terzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò sulla base di specifici elementi circostanziali comprovanti la continuità di gestione tra le due società, anche dopo l’incorporazione («E’ infatti provato che la (vecchia) [OSCURATO:SOCIETA] (oppure la incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hanno ceduto gratuitamente alla (nuova) Vinal acqua potabile e che la stessa (nuova) Vinal abbia ceduto anch'essa gratuitamente la stessa acqua al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito la Commissione rileva la continuità della gestione dell'acqua: dalla carta intestata della spa (allegato 35) viene evidenziato come la società sia stata fondata nel 1941. E’ inoltre evidente l'omissione dell'autofatturazione relativa all'acquisto e l'omessa fatturazione relativa alla vendita»). 2.3. Fatte tali premesse in fatto, occorre evidenziare che costituisce principio assolutamente pacifico di questa Corte che il 9 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro «donde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene l'ultrattività per un'annualità diversa quando questa postula l'accertamento di ulteriori presupposti di fatto» (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, 29/01/2014, n. 1837). Corollario di tale principio è che nell'ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità non è possibile applicare il giudicato, non potendo precludersi per ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti. In altri termini l’accertamento definitivo del giudice tributario sul contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta, fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni (Sez. 5, 29/01/2014, n. 1837). Tali risultati interpretativi sono stati costantemente ribaditi da questa Corte, per cui può dirsi consolidato il principio che nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, il giudicato che accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta, fa stato, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della 10 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente “permanente”, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (cfr., Cass. 08/04/2015, n. 6953; id., Cass., 01/06/2016, n. 11440) o, in materia di Iva, sia in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l’effettività (cfr. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9710; id., Cass., 30/10/2019, n. 27802; v. Sez. 5, 18/12/2019, n. 33596, che ha precisato che le controversie in materia di Iva sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, allorquando venga in essere una questione di contrasto dell’abuso del diritto; id. Cass., 20/07/2020, n. 15374, che afferma la primazia del diritto unionale come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub). 2.4. Orbene, facendo applicazione di tali superiori principi, la peculiarità della fattispecie in esame sta nel fatto che la sentenza della CTP di Pavia n. 37/01/2005, passata in giudicato, pur riguardando l’annualità 1997, come quella oggetto di causa, riguarda tributi diversi (Iva) e non lo stesso tributo (Irpeg), mentre la sentenza n. 145/01/2005, riguarda gli stessi tributi ma l’annualità precedente, sicché è ben evidente che siffatti accertamenti non possano estendersi alla presente controversia, proprio perché collegati ad emergenze fattuali variabili evidentemente diverse tra le singole annualità nonché tra i diversi tributi, non consentendo di traslare le valutazioni fatte per gli accertamenti di cui ai due giudicati, al presente giudizio. Per giunta, la CTR ha reso puntuale motivazione 11 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 in ordine all’eccezione di giudicato proposta dalla società ricorrente, compiendo uno specifico accertamento di merito per affermare la conoscenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avuto delle cessioni di acqua potabile, non fatturate, al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e quindi la legittimità della ripresa a tassazione. 2.5. Sulla base di tali considerazioni le prime sei doglianze vanno tutte disattese, non sussistendo, per i motivi innanzi detti, né la violazione del giudicato, né l’omissione di pronuncia, né la carenza motivazionale nei termini prospettati dalla ricorrente. Va peraltro soggiunto, in relazione ai motivi terzo e quarto, che essi risultano inammissibili, in quanto dalla motivazione della CTR, sopra riportata per sintesi, è evidente che la questione della attribuibilità al terzo dei fatti contestati e della conoscenza che Vinal abbia avuto dell’avviso di accertamento elevato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stata oggetto di esame da parte dei giudici di appello. 3. I motivi settimo e ottavo vanno accolti per le ragioni di seguito esposte. 3.1. In merito alla contestazione della società contribuente sulla natura meramente finanziaria e non commerciale delle movimentazioni di merce con la [OSCURATO:SOCIETA]., volte a far fronte a momentanee crisi di liquidità della società del gruppo, i giudici di appello hanno accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che «i rilievi evidenziati nell’avviso di accertamento impugnato abbiano tutti le caratteristiche di gravità precisione e concordanza atti a farli assurgere quali prove», che «le gravi irregolarità evidenziate nei rapporti economici finanziari tra (…) la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale), l'irregolare movimentazione di merce in mancanza di prove documentarli (bolle, fatture regolari pagamenti ecc.), legittimano tutti i rilievi effettuati dalla GDF e fatti propri dall'agenzia delle entrate», nonché che 12 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 «anche la mancata allegazione delle presumibili deliberazioni assunte dai rispettivi organi amministrativi (…) non permette (…) di modificare la natura finanziaria di tali movimentazioni». 3.2. Con l'attività difensiva svolta in sede di riassunzione la difesa della società ricorrente ha lamentato la violazione del giudicato formatosi con la sentenza della CTP di Pavia n. 37/01/2005 depositata il 15 aprile 2005 divenuta definitiva in virtù della sentenza della CTR della Lombardia n. 30/06/2005 che, pronunciando sull’appello, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio; tale sentenza, passata in giudicato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto per l’anno 1997, di cui all'avviso di rettifica n. 800209/02, relativo all'omessa fatturazione della cessione dei beni dalla Vinal alla [OSCURATO:SOCIETA]., ha deciso la medesima questione della natura degli accreditamenti tra le due società del gruppo, accogliendo la tesi della contribuente circa la natura meramente finanziaria e non commerciale di tali operazioni. A tale riguardo la ricorrente aveva dedotto (vedi pagina 38 del ricorso ove sono riportate le difese in riassunzione) che gli atti impositivi oggetto di impugnazione, in questo, come nel giudizio pendente innanzi alla CTP di Pavia, riguarderebbero non solo, in via generale, la stessa natura delle operazioni (pretesi acquisti a nero con accertamento di maggiori ricavi ai fini Iva), ma scaturirebbero dallo stesso presupposto accertativo - cioè il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Foggia del 6 settembre 2001 – atterrebbero allo stesso periodo di imposta del 1997 e riguarderebbero le stesse operazioni con la sola variante dell’ammontare del tributo. 3.3. Dalla sentenza della CTP di Pavia n. 37/01/2005, in atti, risulta che l’avviso di accertamento anno 1997, in quella sede impugnato, concerneva, tra l’altro, il recupero a tassazione di ricavi, per un importo di lire 712.123.341 derivanti da operazioni non 13 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dichiarate di compravendita di prodotti vinosi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai quali la CTP ha statuito che «(…) la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra ampiamente che, per le movimentazioni di denaro intercorrenti tra la società al la società mafia e la Spal, trattasi di scambi di denaro infragruppo transitati su conti correnti bancari delle società e giustificati quali finanziamenti infruttiferi da registrarsi sul conto debitori e creditori». 3.4. Ritiene il Collegio che le doglianze del ricorrente riguardante l’efficacia preclusiva del giudicato colgono nel segno considerato che i due giudizi, tra le stesse parti, si riferiscono al medesimo rapporto giuridico riguardante la stessa annualità e lo stesso tributo, donde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa nel giudizio per cui è causa, rimanendo immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass., n. 1837 del 2014 citata). 3.5. In proposito va considerato che la questione della natura finanziaria delle operazioni è coperta da giudicato, in quanto, ex art.310 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio - dichiarata con sentenza della CTR della Lombardia n. 30 del 2007 depositata il 17 maggio 2007 e divenuta definitiva il 2 luglio 2008 - non ha travolto, bensì ha cristallizzato la situazione giuridica sostanziale definita dalla sentenza di merito favorevole al contribuente. Ed invero, nel processo tributario, l'estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell'atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, per cui non può rivivere il provvedimento impositivo, ormai travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti, applicandosi l'art. 310 cod. proc. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 14 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 546 del 1992, essendo compatibile con il contenzioso tributario la regola secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate (Sez. 5, 18/06/2014, n. 13808; Sez. 6-5, 02/11/2015, n. 22368; Sez. 5, 18/11/2016, n. 23487). 3.6. Di conseguenza, la sentenza impugnata, in parte qua, oltre ad essere del tutto priva di adeguata motivazione, si pone in insanabile contrasto con il suddetto giudicato che fa stato ad ogni effetto tra le parti con conseguente cassazione della stessa, per violazione dell'articolo 2909 cod. civ., restando assorbiti gli altri motivi di ricorso riguardanti censure connesse. 4. I restanti motivi di ricorso (dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo), connessi logicamente e giuridicamente, sono fondati nei limiti di quanto di seguito esposto. 4.1. Dall'avviso di accertamento oggetto di causa, riportato in ricorso per stralcio (vedi pagina 51 e seguenti), risulta che l'Ufficio, ai fini Irpeg, sul presupposto che la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse «inattendibile e non veritiera a causa delle numerose omissioni riscontrate della numerosa documentazione non presentata», ha determinato il reddito di impresa imponibile in via induttiva, applicando una percentuale di redditività pari al 20%. [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'onere di specifica allegazione, ha trascritto e localizzato in ricorso le deduzioni difensive poste nel giudizio di riassunzione circa l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per la mancata impugnazione del capo della sentenza di prime cure con il quale era stato accolto il ricorso della società in punto di l’illegittimità della determinazione induttiva del reddito (v. pag. 58 del ricorso); inoltre, ha trascritto e localizzato il contenuto dell’appello erariale (pag. 53), nonché la statuizione della CTP di Pavia di accoglimento del ricorso del contribuente sul rilievo n. 4, riguardante la percentuale 15 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 di redditività del 20% applicata per la determinazione indittiva dei ricavi. 4.2. Non è in contestazione che l’avviso di accertamento in questione riguardi anche l’imposta dei redditi della società e che, per la determinazione dei ricavi ai fini Irpeg, l’Ufficio abbia operato con metodo induttivo extracontabile ex art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Egualmente, risulta ex actis, oltre a non essere oggetto di contestazione, che la sentenza della CTP di Pavia, da cui origina il presente ricorso, abbia accolto in toto il ricorso della contribuente e che, a fronte dell’appello dell’Agenzia delle entrate di riforma totale della prima sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia opposto la questione della mancata impugnazione, da parte dell’Ufficio, della statuizione relativa all’annullamento dei maggiori ricavi scaturiti dagli ipotizzati acquisti in nero dei prodotti vinosi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. Ritiene il Collegio che i rilievi contenuti nell’atto di appello erariale sulla percentuale di ricarico applicata in relazione ai gravi indizi emergenti dagli atti («l'entità delle cifre in contestazione emerge per tabulas ed anche il ricarico, applicata alla rivendita dei prodotti acquistati senza fattura, è contestato dalla parte e in linea con il ricarico dichiarato negli anni precedenti per i prodotti dell'azienda né pare sufficiente una mera dichiarazione in sede di relazione di bilancio circa la contrazione dei margini dipendente dal lamentato ma non dimostrato passaggio da prevalente produzione a prevalente commercializzazione, negarne il valore di precisione gravità e concordanza», v. atto di appello come riportato alla pagina 57 del ricorso), evidentemente rapportabili alla specifica considerazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata circa la determinazione induttiva dei ricavi con la percentuale di ricarico del 20% («i sopraindicati rilievi si concretizzano in un 16 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 aumento dei ricavi dei dichiarati di lire 12.025.032.355 che venivano incrementati di ulteriori lire 1.642.519.988 tenendo conto di quanto sopra e della percentuale di ricarico del 20% in linea con i redditi precedentemente dichiarati», v. punto 4 di pag. 2 della sentenza di appello), escludono la formazione del giudicato interno su tale questione; pertanto, la sentenza impugnata non incorre nel denunciato vizio di extrapetizione in quanto l’appello dell’Agenzia delle entrate, per quanto con esposizione sintetica, ha devoluto ai secondi giudici anche la questione determinazione induttiva del reddito che ha tenuto conto delle operazioni commerciali poste in essere con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e con la consorella [OSCURATO:SOCIETA]. 4.4. Viceversa, dalla lettura della sentenza impugnata è evidente che, con riguardo alla questione della determinazione induttiva del reddito sussiste un’ipotesi di anomalia motivazionale, riconducibile al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., per “motivazione apparente” (v. S. U. 11/03/2014 nn. 8053 e 8054). Secondo i principi di questa Corte ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105); il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762). 17 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 4.5. Nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dalla Curatela, per motivazione apparente, risulta travolgere la sentenza impugnata, la quale nonostante abbia fatto riferimento alle “gravi irregolarità” dei rapporti economici- finanziari intrattenuti, nel periodo di imposta, dalla società contribuente con la [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:SOCIETA]., non esprime le ragioni per le quali ha inteso superare la statuizione dei primi giudici circa l’illegittimità della percentuale di ricarico del 20% per essere stata «arbitrariamente determinata dall'ufficio senza tener in debita considerazione la condizione oggettiva e soggettiva della ricorrente per di più frutto di presunzioni basate a loro volta su altre presunzioni tutte prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 c.c.». Ciò comporta un vizio estrinseco della motivazione (v. (Sez. 3, 08/10/2021, 27411) anomala, perché parvente, a cui consegue la nullità della pronuncia, poiché rende impossibile a questa Corte il controllo sulla correttezza della stessa. 5. In conclusione, i motivi dal primo al sesto vanno rigettati; vanno, invece, accolti i motivi settimo e ottavo - che assorbono i motivi dal nono all’undicesimo - in relazione ai quali, decidendo nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., si accoglie il ricorso originario della contribuente, limitatamente alla ripresa a tassazione per Irpeg, annualità 1997, per maggiori ricavi relativi alla presunta cessione di prodotti vinosi alla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui all’avviso di accertamento oggetto della presente controversia. I motivi dodicesimo e tredicesimo devono essere disattesi, ma deve essere accolto il quattordicesimo motivo in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia con riguardo alla ripresa a tassazione di maggiori ricavi calcolati sulla percentuale di redditività del 20%, anche in punto di sanzioni secondo la normativa più 18 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 973/2014 Numero sezionale 1403/2022 Numero di raccolta generale 14156/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 favorevole di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, così come pure evidenziato nella memoria della ricorrente. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il ricorso per quanto in motivazione, con cassazione della sen