CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 10908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data12.10.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 330 di multa, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 76 del medesimo T.U. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la rilevante differenza tra i redditi dichiarati e quelli percepiti dal nucleo familiare. Il ricorrente, invero, aveva dichiarato che per l'anno 2019 non costavano variazioni di reddito, mentre il nucleo familiare aveva percepito ben 40.313 euro. Inoltre, l'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità, dal momento che il ricorrente, come sottolineato nella sentenza impugnata, era gravato da precedenti per un fatto analogo e da altri reati commessi a scopo di lucro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma 10 marzo 2026 Il (Consig