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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14081/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5771/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

134. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 24726 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18045/2020, depositata in data 28.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18045/2020. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 24/26 di Roma resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la deliberazione condominiale del giorno 8 maggio 2008 (con cui le spese di rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA] erano state ripartite tra i soli proprietari degli appartamenti sottostanti), deducendo che l'edificio era costituito da quattro scale, in parte coperto da tetto (circa i 3/4, corrispondenti alle scale B, C, D) ed in parte coperto da un lastrico solare (quello, appunto, adibito ad uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza della scala A); che il regolamento condominiale prevedeva la "proprietà condominiale", fra l'altro, delle zone indicate nell'allegata planimetria, compresi gli androni di accesso e le relative scale; che altra sentenza del tribunale di Roma del 14 gennaio 2003, passata in giudicato, aveva già accertato che il "tetto" non era oggetto di un condominio parziale, sicché alle relative spese di manutenzione dovevano partecipare tutti i condomini, inclusi quelli della scala A. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda ed aveva annullato la delibera, ma, su ricorso del Condominio, la Corte d’appello, riformando la decisione, dopo aver dato atto che gli appellati non avevano depositato il fascicolo di parte di primo grado, verosimilmente contenente il regolamento di condominio e la sentenza 14 gennaio 2003 del Tribunale di Roma, aveva ritenuto corretta la ripartizione delle spese contenuta nella delibera F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 impugnata in applicazione dell'art. 1126 c.c., che faceva riferimento alla "parte dell'edificio a cui il lastrico solare serve", e quindi ai soli proprietari degli appartamenti sottostanti la parte di lastrico interessata dai lavori.

Proposto ricorso in cassazione, il Collegio di legittimità ha respinto l’impugnazione, reputando che correttamente la pronuncia di appello avesse definito il giudizio prescindendo dai documenti non depositati in appello, giudicando comunque implausibili le argomentazioni sollevate dai ricorrenti.

La pronuncia ha poi posto in rilievo che “i tetti (salvo quelli che siano per titolo negoziale di proprietà esclusiva) rientrano, per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non ricomprendendosi, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma, c.c..

Il lastrico solare di uso esclusivo (che è quello di cui si discute nel presente giudizio, stando a quanto accertato in sede di merito) costituisce, diversamente dal tetto, quella superficie terminale dell'edificio dotata di accessibilità ed adibita, quale accessorio, oltre che alla funzione di copertura, alla utilizzazione esclusiva di uno degli appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risulti dal titolo.

In ipotesi di lastrico solare di uso esclusivo trova perciò applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art.1126 c.c.

La disciplina posta da tale norma prevede, invero, ai fini del riparto delle spese di riparazione e ricostruzione, il presupposto applicativo della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare (o F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 della terrazza a livello), di tal che, se l'uso del lastrico o del terrazzo, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non opera”.

La sentenza di appello era quindi conforme ai principi di diritto enunciati ed era meritevole di conferma.

1. L’unico motivo di revocazione denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per aver questa Corte travisato il contenuto del secondo motivo di ricorso, che non verteva sulla tardività, in appello, del deposito dei documenti, né solo sulla violazione del principio di non contestazione quanto alla conformazione della struttura dell'edificio e la sua articolazione in scale oggetto di "condominio generale", essendo anche rivolto a sostenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto giudicare sulla base dei fatti pacifici (unitarietà dell’edificio, esistenza di un unico tetto e di più scale, funzione di copertura dell’intero edificio svolta dal lastrico condominiale), risultando conseguentemente errato non equiparare il tetto ed il lastrico ai fini del riparto delle spese.

Il motivo è inammissibile.

L’ordinanza non ha affatto dichiarato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso vertesse sull’onere di deposito dei documenti in appello, avendo chiarito che tale profilo era oggetto del primo motivo che, esaminato congiuntamente agli altri, ha ritenuto infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte circa gli oneri probatori che gravano sull’appellante riguardo ai documenti già acquisiti in primo grado, il cui esame risulti rilevante per la definizione del gravame (Cass. 40606/2021; Cass.11797/2016; Cass. s.u. 3033/2013).

La lamentata insussistenza della non contestazione circa la caratteristiche oggettive del condominio è stata esaminata quale F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 oggetto del secondo motivo, in relazione al quale l’ordinanza ha evidenziato che il tema dibattuto interessava la struttura materiale dell’edificio e la sua articolazione in scale oggetto di "condominio generale", assicurando "il lastrico solare la copertura dell'intero fabbricato insieme al tetto", oltre che di beni comuni, quali l'alloggio del portiere, il locale lavatoio, ecc.”.

Nella parte espositiva dell’ordinanza è però posto in rilievo come proprio gli attori avessero dedotto che l'edificio condominiale era costituito da quattro scale, in parte coperto da tetto (circa i 3/4, corrispondenti alle scale B, C, D) ed in parte coperto da un lastrico solare (quello, appunto, adibito ad uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza della scala A), (cfr. ordinanza, pag. 2), e analoga precisazione si ritrova a pag. 7), valendo ad escludere in via di fatto, in base a quanto rappresentato dagli stessi ricorrenti, che il lastrico coprisse l’intero edificio.

Erano dunque tali allegazioni difensive a poter costituire oggetto della non contestazione da parte del Condominio, non anche l’argomentazione, che l’ordinanza ha considerato implausibile, secondo cui il lastrico svolgesse comunque una funzione di copertura per l’intero stabile e fosse comune, pur non occupandone l’intera superficie terminale.

Quando all’appartenenza del bene, l’assunto era già contraddetto in ricorso, ove, a pag. 2, ne era evidenziato l’uso esclusivo in capo ad un unico proprietario.

Si spiega in tal modo perché questa Corte abbia insistito nel differenziare il regime del tetto da quello del lastrico solare e perché abbia quindi concluso – sul presupposto che tale lastrico non coprisse l’intero edificio (situazione che altrimenti avrebbe determinato l’obbligo di concorrere nelle spese da parte di tutti i F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 condomini) - che l’applicazione dell’art. 1126 c.c. era giustificata dal fatto che trattavasi – appunto - di lastrico di uso esclusivo.

In definitiva, questa Corte ha esattamente individuato il tema del contendere e le questioni controverse (cfr. ordinanza, pagg. 3 e 4), che ha definito in diritto sulla scorta dei medesimi dati di fatto prospettati dal ricorrente (cfr., ordinanza pag. 8).

Va ricordato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; l’errore revocatorio non sussiste ove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto ma un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019).

Peraltro, l’asserita corrispondenza – meglio illustrata in memoria – tra il contenuto dei documenti non prodotti in appello e le deduzioni difensive del Condominio dovrebbe indurre, in tesi, a considerare non contestata la funzione e l’appartenenza del lastrico per come descritte dal ricorrente (e di cui la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto), che era profilo specificamente contestato dal Condominio (che aveva proprio perciò sostenuto che la spesa dovesse gravare solo sui proprietari dei piani sottostanti al lastrico).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese in questa sede.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5771/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 24726 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18045/2020, depositata in data 28.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18045/2020. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 24/26 di Roma resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la deliberazione condominiale del giorno 8 maggio 2008 (con cui le spese di rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA] erano state ripartite tra i soli proprietari degli appartamenti sottostanti), deducendo che l'edificio era costituito da quattro scale, in parte coperto da tetto (circa i 3/4, corrispondenti alle scale B, C, D) ed in parte coperto da un lastrico solare (quello, appunto, adibito ad uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza della scala A); che il regolamento condominiale prevedeva la "proprietà condominiale", fra l'altro, delle zone indicate nell'allegata planimetria, compresi gli androni di accesso e le relative scale; che altra sentenza del tribunale di Roma del 14 gennaio 2003, passata in giudicato, aveva già accertato che il "tetto" non era oggetto di un condominio parziale, sicché alle relative spese di manutenzione dovevano partecipare tutti i condomini, inclusi quelli della scala A. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda ed aveva annullato la delibera, ma, su ricorso del Condominio, la Corte d’appello, riformando la decisione, dopo aver dato atto che gli appellati non avevano depositato il fascicolo di parte di primo grado, verosimilmente contenente il regolamento di condominio e la sentenza 14 gennaio 2003 del Tribunale di Roma, aveva ritenuto corretta la ripartizione delle spese contenuta nella delibera F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 impugnata in applicazione dell'art. 1126 c.c., che faceva riferimento alla "parte dell'edificio a cui il lastrico solare serve", e quindi ai soli proprietari degli appartamenti sottostanti la parte di lastrico interessata dai lavori. Proposto ricorso in cassazione, il Collegio di legittimità ha respinto l’impugnazione, reputando che correttamente la pronuncia di appello avesse definito il giudizio prescindendo dai documenti non depositati in appello, giudicando comunque implausibili le argomentazioni sollevate dai ricorrenti. La pronuncia ha poi posto in rilievo che “i tetti (salvo quelli che siano per titolo negoziale di proprietà esclusiva) rientrano, per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, fra le cose comuni le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non ricomprendendosi, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma, c.c.. Il lastrico solare di uso esclusivo (che è quello di cui si discute nel presente giudizio, stando a quanto accertato in sede di merito) costituisce, diversamente dal tetto, quella superficie terminale dell'edificio dotata di accessibilità ed adibita, quale accessorio, oltre che alla funzione di copertura, alla utilizzazione esclusiva di uno degli appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risulti dal titolo. In ipotesi di lastrico solare di uso esclusivo trova perciò applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art.1126 c.c. La disciplina posta da tale norma prevede, invero, ai fini del riparto delle spese di riparazione e ricostruzione, il presupposto applicativo della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare (o F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 della terrazza a livello), di tal che, se l'uso del lastrico o del terrazzo, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non opera”. La sentenza di appello era quindi conforme ai principi di diritto enunciati ed era meritevole di conferma. 1. L’unico motivo di revocazione denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per aver questa Corte travisato il contenuto del secondo motivo di ricorso, che non verteva sulla tardività, in appello, del deposito dei documenti, né solo sulla violazione del principio di non contestazione quanto alla conformazione della struttura dell'edificio e la sua articolazione in scale oggetto di "condominio generale", essendo anche rivolto a sostenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto giudicare sulla base dei fatti pacifici (unitarietà dell’edificio, esistenza di un unico tetto e di più scale, funzione di copertura dell’intero edificio svolta dal lastrico condominiale), risultando conseguentemente errato non equiparare il tetto ed il lastrico ai fini del riparto delle spese. Il motivo è inammissibile. L’ordinanza non ha affatto dichiarato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso vertesse sull’onere di deposito dei documenti in appello, avendo chiarito che tale profilo era oggetto del primo motivo che, esaminato congiuntamente agli altri, ha ritenuto infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte circa gli oneri probatori che gravano sull’appellante riguardo ai documenti già acquisiti in primo grado, il cui esame risulti rilevante per la definizione del gravame (Cass. 40606/2021; Cass.11797/2016; Cass. s.u. 3033/2013). La lamentata insussistenza della non contestazione circa la caratteristiche oggettive del condominio è stata esaminata quale F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 oggetto del secondo motivo, in relazione al quale l’ordinanza ha evidenziato che il tema dibattuto interessava la struttura materiale dell’edificio e la sua articolazione in scale oggetto di "condominio generale", assicurando "il lastrico solare la copertura dell'intero fabbricato insieme al tetto", oltre che di beni comuni, quali l'alloggio del portiere, il locale lavatoio, ecc.”. Nella parte espositiva dell’ordinanza è però posto in rilievo come proprio gli attori avessero dedotto che l'edificio condominiale era costituito da quattro scale, in parte coperto da tetto (circa i 3/4, corrispondenti alle scale B, C, D) ed in parte coperto da un lastrico solare (quello, appunto, adibito ad uso esclusivo del condomino [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenza della scala A), (cfr. ordinanza, pag. 2), e analoga precisazione si ritrova a pag. 7), valendo ad escludere in via di fatto, in base a quanto rappresentato dagli stessi ricorrenti, che il lastrico coprisse l’intero edificio. Erano dunque tali allegazioni difensive a poter costituire oggetto della non contestazione da parte del Condominio, non anche l’argomentazione, che l’ordinanza ha considerato implausibile, secondo cui il lastrico svolgesse comunque una funzione di copertura per l’intero stabile e fosse comune, pur non occupandone l’intera superficie terminale. Quando all’appartenenza del bene, l’assunto era già contraddetto in ricorso, ove, a pag. 2, ne era evidenziato l’uso esclusivo in capo ad un unico proprietario. Si spiega in tal modo perché questa Corte abbia insistito nel differenziare il regime del tetto da quello del lastrico solare e perché abbia quindi concluso – sul presupposto che tale lastrico non coprisse l’intero edificio (situazione che altrimenti avrebbe determinato l’obbligo di concorrere nelle spese da parte di tutti i F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 condomini) - che l’applicazione dell’art. 1126 c.c. era giustificata dal fatto che trattavasi – appunto - di lastrico di uso esclusivo. In definitiva, questa Corte ha esattamente individuato il tema del contendere e le questioni controverse (cfr. ordinanza, pagg. 3 e 4), che ha definito in diritto sulla scorta dei medesimi dati di fatto prospettati dal ricorrente (cfr., ordinanza pag. 8). Va ricordato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; l’errore revocatorio non sussiste ove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto ma un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019). Peraltro, l’asserita corrispondenza – meglio illustrata in memoria – tra il contenuto dei documenti non prodotti in appello e le deduzioni difensive del Condominio dovrebbe indurre, in tesi, a considerare non contestata la funzione e l’appartenenza del lastrico per come descritte dal ricorrente (e di cui la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto), che era profilo specificamente contestato dal Condominio (che aveva proprio perciò sostenuto che la spesa dovesse gravare solo sui proprietari dei piani sottostanti al lastrico). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese in questa sede. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5771/2021 Numero sezionale 3284/2022 Numero di raccolta generale 14081/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m
Sentenza Cassazione n. 14081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris