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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 22768/2026

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!22768~26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

Sez. 221.2026 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16033/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.M.

Fiore, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 24 febbraio 2026 del Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 4) (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) per la detenzione, a fini di cessione, di ca. 518 gr. di sostanza stupefacente tipo cocaina, rinvenuta 1'8 gennaio 2026, in un appartamento attiguo a quello in cui l'indagato, latitante, veniva tratto in arresto e trovato in possesso di pistole e altro.

12. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti a carico del ricorrente i gravi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. evidenziando che lo stupefacente, custodito in un borsello appeso ad un appendiabiti, si trovava sì in un immobile diverso da quello occupato dall'indagato ma ha evidenziato che tale appartamento, contiguo a quello occupato dallo [OSCURATO:PERSONA], era chiuso a chiave e che la chiave per accedervi si trovava nell'immobile da questi occupato.

3. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i difensori del ricorrente denunciano l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul punto della ricostruzione della responsabilità dell'indagato in relazione al reato di detenzione della cocaina.

Evidenziano che la chiave trovata nell'appartamento occupato dallo [OSCURATO:PERSONA] consentiva l'ingresso solo "per accedere alla parte dell'immobile attiguo, con ingresso lato destro del cortile esterno" e non anche all'appartamento, ubicato al piano superiore, in cui era custodita la droga e per accedere al quale si era resa necessaria "la rimozione di ostacoli fissi, quali la porta dell'appartamento posta al paino superiore".

L'indagato non ha ammesso la detenzione; non sono state eseguite indagini di natura dattiloscopica e genetica sullo zaino e sulla busta di plastica all'interno della quale si trovava la droga; né sono stati effettuati rilievi fotografici.

Erronea, dunque, la conclusione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici. 2.Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

Nel caso in esame l'ordinanza impugnata dà atto che lo stupefacente si trovava sì in un appartamento attiguo a quello occupato dallo [OSCURATO:PERSONA] ma, 2con altrettanta chiarezza, evidenzia che nell'appartamento da questi occupato venivano rinvenute anche le chiavi che consentivano l'accesso, non, genericamente, al cortile comune - sul quale si affacciavano i quattro appartamenti di un corpo di fabbrica unitario - ma proprio quelle dell'appartamento all'interno del quale veniva rinvenuto anche lo stupefacente.

Né risulta che la droga fosse stata trovata al piano superiore dell'immobile per accedere al quale si era reso necessario sfondare la porta di ingresso.

Le argomentazioni del Tribunale, in punto di gravità indiziaria, non sono dunque né illogiche né generiche e, come noto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01).

Non è, dunque, rilevante che non sia acquisita, sul punto della colpevolezza, l'ammissione dell'indagato né che non siano state effettuate ulteriori indagini per accertare la presenza delle sue impronte sullo zaino e sulla busta che conteneva lo stupefacente - che risultava frazionato in otto involucri sottovuoto - né che i rilievi di polizia, descritti con adeguata corrispondenza alle attività svolte, non siano state documentate attraverso rilievi fotografici o altro mezzo di riproduzione.

Non sussiste, pertanto, neppure il denunciato vizio di violazione di legge. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 3 giugno 2026 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] ejt,‘ì [OSCURATO:PERSONA] 1 i U 2024, 10 ulZ1AR1 F4 IM:eppribri [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!22768~26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 221.2026 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16033/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 24 febbraio 2026 del Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 4) (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) per la detenzione, a fini di cessione, di ca. 518 gr. di sostanza stupefacente tipo cocaina, rinvenuta 1'8 gennaio 2026, in un appartamento attiguo a quello in cui l'indagato, latitante, veniva tratto in arresto e trovato in possesso di pistole e altro. 12. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti a carico del ricorrente i gravi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. evidenziando che lo stupefacente, custodito in un borsello appeso ad un appendiabiti, si trovava sì in un immobile diverso da quello occupato dall'indagato ma ha evidenziato che tale appartamento, contiguo a quello occupato dallo [OSCURATO:PERSONA], era chiuso a chiave e che la chiave per accedervi si trovava nell'immobile da questi occupato. 3. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i difensori del ricorrente denunciano l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul punto della ricostruzione della responsabilità dell'indagato in relazione al reato di detenzione della cocaina. Evidenziano che la chiave trovata nell'appartamento occupato dallo [OSCURATO:PERSONA] consentiva l'ingresso solo "per accedere alla parte dell'immobile attiguo, con ingresso lato destro del cortile esterno" e non anche all'appartamento, ubicato al piano superiore, in cui era custodita la droga e per accedere al quale si era resa necessaria "la rimozione di ostacoli fissi, quali la porta dell'appartamento posta al paino superiore". L'indagato non ha ammesso la detenzione; non sono state eseguite indagini di natura dattiloscopica e genetica sullo zaino e sulla busta di plastica all'interno della quale si trovava la droga; né sono stati effettuati rilievi fotografici. Erronea, dunque, la conclusione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici. 2.Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Nel caso in esame l'ordinanza impugnata dà atto che lo stupefacente si trovava sì in un appartamento attiguo a quello occupato dallo [OSCURATO:PERSONA] ma, 2con altrettanta chiarezza, evidenzia che nell'appartamento da questi occupato venivano rinvenute anche le chiavi che consentivano l'accesso, non, genericamente, al cortile comune - sul quale si affacciavano i quattro appartamenti di un corpo di fabbrica unitario - ma proprio quelle dell'appartamento all'interno del quale veniva rinvenuto anche lo stupefacente. Né risulta che la droga fosse stata trovata al piano superiore dell'immobile per accedere al quale si era reso necessario sfondare la porta di ingresso. Le argomentazioni del Tribunale, in punto di gravità indiziaria, non sono dunque né illogiche né generiche e, come noto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01). Non è, dunque, rilevante che non sia acquisita, sul punto della colpevolezza, l'ammissione dell'indagato né che non siano state effettuate ulteriori indagini per accertare la presenza delle sue impronte sullo zaino e sulla busta che conteneva lo stupefacente - che risultava frazionato in otto involucri sottovuoto - né che i rilievi di polizia, descritti con adeguata corrispondenza alle attività svolte, non siano state documentate attraverso rilievi fotografici o altro mezzo di riproduzione. Non sussiste, pertanto, neppure il denunciato vizio di violazione di legge. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 giugno 2026 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] ejt,‘ì [OSCURATO:PERSONA] 1 i U 2024, 10 ulZ1AR1 F4 IM:eppribri [OSCURATO:PERSONA] 4
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