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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09765/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure alternative formulata da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore per non avere l'interessato indicato nell'istanza alcun domicilio; Ritenuto , infatti, che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il "recupero" di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell'istante), o che a tal fine non rilevano precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio che valide, ai sensi dell'art.164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza (v.

Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720); Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo di confronto con l'ordinanza impugnata, posto che non contesta la carenza di elezione di domicilio nell'istanza, formulata dal difensore, ma afferma che la stessa indicazione risulterebbe "in atti", che neppure vengono indicati, e che comunque l'elezione di domicilio allegata al ricorso non sana l'originario vizio dell'istanza; Rilevato altresì che, per il resto, il ricorso deduce l'omessa valutazione di profili attinenti al merito dell'istanza e che sono assorbiti dalla sua originaria inammissibilità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure alternative formulata da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore per non avere l'interessato indicato nell'istanza alcun domicilio; Ritenuto , infatti, che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il "recupero" di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell'istante), o che a tal fine non rilevano precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio che valide, ai sensi dell'art.164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza (v. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720); Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo di confronto con l'ordinanza impugnata, posto che non contesta la carenza di elezione di domicilio nell'istanza, formulata dal difensore, ma afferma che la stessa indicazione risulterebbe "in atti", che neppure vengono indicati, e che comunque l'elezione di domicilio allegata al ricorso non sana l'originario vizio dell'istanza; Rilevato altresì che, per il resto, il ricorso deduce l'omessa valutazione di profili attinenti al merito dell'istanza e che sono assorbiti dalla sua originaria inammissibilità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbr
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