CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11499/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata pressogli indicati indirizzi PEC dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi-ciliata in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Giambò- controricorrente principale e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 916/2019, depositata dalla Corte d'Ap-pello di Messina il 6.12.2019.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 1990 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all'epoca S.p.A.) stipulòcon la Provincia regionale di Messina (ora [OSCURATO:PERSONA] metropolitana)un contratto d'appalto per la costruzione di un tratto della stradadi scorrimento veloce tra Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Patti. I lavori fu-rono completati nel 2007, dopo essere stati sospesi – per l'ap-provazione di una variante al progetto – dall'ottobre 1994 almarzo 2006.L'appaltatrice, dopo avere firmato con riserva il registro dicontabilità, avviò il procedimento arbitrale previsto dal contrattoper la soluzione delle controversie relative alla sua esecuzione.Instauratosi il contraddittorio, l'ente appaltante proposedomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per ina-dempimento dell'impresa.Il collegio arbitrale accolse parzialmente le domande diBenedetto [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando le reciproche domande dirisoluzione del contratto per inadempimento, accertando l'inter-venuta risoluzione per mutuo consenso e condannando – perquanto qui ancora interessa – la Provincia di Messina al paga-mento di € 363.996,97 con riferimento alle riserve nn. 2, 4 e 8e al pagamento di € 362.086,60 con riguardo alle riserve nn. 3e 5.Il lodo arbitrale venne impugnato dalla Provincia e, all'e-sito del giudizio, nel quale l'impresa aveva richiesto il rigettodell'impugnazione, la Corte d'Appello di Messina dichiarò il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudiceamministrativo, sulle domande oggetto delle riserve nn. 2, 4 e8, nonché la nullità del capo del lodo contenente la condannaNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell'ente al pagamento di € 362.086,60 per le riserve nn. 3 e 5.Le spese di lite vennero regolate compensando per metà quelledel giudizio arbitrale (con condanna della Provincia alla rifusionedella restante metà) e compensando per intero le spese del giu-dizio di impugnazione del lodo.Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi.[OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Messina si è difesa con controri-corso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia «nullità e/o erroneità della sentenza in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per inidoneità dellamotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio –nullità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 829 c.p.c., nuova formulazione».Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe do-vuto applicare l'art. 829 c.p.c. nel testo vigente a seguito dellamodifica introdotta dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, checonsente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto re-lative al merito solo se «espressamente disposta dalle parti edalla legge», facendo salva, «in ogni caso», l'impugnazionedelle decisioni «per contrarietà all'ordine pubblico». La ricor-rente rileva, a tal fine, che il procedimento arbitrale fu avviatoin data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006,Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026ancorché la clausola arbitrale fosse stata stipulata in data ante-riore.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che,«Per verificare l'ammissibilità dell'impugnazione per violazionedelle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cuil'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vi-gente al momento della stipulazione della convenzione di arbi-trato. In caso di convenzione cd. di diritto comune conclusa an-teriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel si-lenzio delle parti era ammissibile l'impugnazione del lodo, cosìdisponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente,salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare se-condo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile»(Cass. n. 7201/2023; che cita, a sua volta, Cass. S.u. nn. 9284/2016; 9285/2016; 9341/2016; Corte cost. n. 13/2018).In altri termini, sebbene l'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006stabilisca che le nuove disposizioni sull'arbitrato «si applicano aiprocedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stataproposta successivamente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto», è proprio il novellato art. 829, comma 3, c.p.c.che, laddove rimanda alla previsione di legge per stabilire se siaammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole didiritto relative al merito della controversia, deve intendersi rife-rito alla legge vigente al momento della stipulazione della clau-sola arbitrale, perché solo quest'ultima le parti possono avereavuto presente quando decisero di optare per la soluzione dieventuali controversie mediante il ricorso al giudizio degli arbi-tri. Si tratta, in sostanza, di confermare gli effetti della dichia-razione negoziale delle parti così come dalle stesse conosciuti e,quindi, voluti.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «nul-lità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829c.p.c., vecchia formulazione, ove si ritenesse applicabile inten-dendo il riferimento contenuto nell'art. 829 alla legge vigente almomento di stipula della clausola arbitrale».[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene che, anche volendo am-mettere il potere del giudice di decidere sulla impugnazione dellodo per violazione delle regole di diritto relative al merito, laCorte d'Appello di Messina si sarebbe spinta oltre questo limite,procedendo anche a un riesame del fatto, in particolare con ri-guardo all'interpretazione del contratto oggetto di causa.2.1. Il motivo è inammissibile.La censura è astrattamente corretta, perché il lodo arbi-trale non può essere impugnato sull'accertamento del fatto, masolo per la violazione di norme di diritto e, nel caso di specie,come si è scritto sopra, anche delle norme di diritto che regolanoil merito della controversia (Cass. n. 13604/2024).Tuttavia, la ricorrente principale non riporta i motivi di im-pugnazione del lodo proposti dalla Provincia di Messina e nonspiega, in concreto, in che termini e in quali parti l'impugnazionedel lodo avrebbe riguardato l'accertamento dei fatti. Pertanto, ilmotivo di ricorso per cassazione manca del necessario requisitodi specificità (art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.), limitandosiad esporre il principio di diritto che sarebbe stato violato, senzamettere questa Corte nelle condizioni di poter verificare se ef-fettivamente, nel caso in esame, l'impugnazione del lodo fossefondata anche su una censura dell'accertamento dei fatti.3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «nullitàe/o erroneità della sentenza per illegittima disposizione dellatranslatio iudicii in favore del giudice amministrativo, per le ri-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026serve nn. 2, 4 e 8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.ed all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art.244 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 133, comma 1, lett. e, n.2, d.lgs. n. 104 del 2010».Oggetto di censura, con questo motivo, è la dichiarazionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giu-dice amministrativo, adottata dalla Corte territoriale sulle do-mande incentrate sulle riserve con cui l'impresa aveva chiestol'adeguamento del corrispettivo alle effettive variazioni deiprezzi intervenute nelle more della lunghissima sospensione deilavori.3.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non mette in discussione il prin-cipio tenuto fermo dalla Corte territoriale, secondo cui, ai sensidell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006 (e poi dell'art. 133,comma 1, lett. e, n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010), «è devoluta allagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni contro-versia afferente alla spettanza della revisione dei prezzi e degliistituti adeguatori dei prezzi previsti dalla normativa sugli ap-palti pubblici (tra cui la cd. “compensazione” o “adeguamen-to”)», con il solo limite del «caso in cui “sia in contestazioneesclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntual-mente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an e alquantum del corrispettivo e ciò in quanto in tal caso la contro-versia … ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento con-trattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di undiritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione or-dinaria» (come statuito dalla richiamata Cass. S.u. n. 3160/2019).La ricorrente osserva, invece, di avere chiesto la «com-pensazione» per sopravvenienze eccezionali, allora previstaNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026all'art. 26 della legge n. 109 del 1994, e non l'ordinaria revisionedei prezzi. Tuttavia, non si spiega perché la domanda dellaprima («compensazione»), dovrebbe essere considerata, a dif-ferenza della seconda, «una mera pretesa di adempimento con-trattuale». In tale direzione (ovverosia nel tentativo di ricon-durre la domanda all'adempimento del contratto e, quindi, alloaccertamento di un diritto soggettivo), la ricorrente sostiene chela «compensazione» era stata «espressamente prevista nellonuto di tale atto non c'è menzione nella sentenza impugnata,né la ricorrente indica se, dove e quando fosse stato sottopostoall'attenzione della Corte territoriale e in quali termini fossestato eventualmente invocato a sostegno della domanda.Sotto tale profilo il motivo è, pertanto, inammissibile, per-ché cerca di introdurre nel giudizio di legittimità nuovi elementidi fatto, che non risultano affrontati dai giudici del merito.4. Con il quarto motivo il ricorso principale denuncia «nul-lità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa appli-cazione degli artt. 354 del r.d. 350 del 1895, 149, comma 2, e165 del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Il motivo è rivolto contro la decisione della Corte d'appelloladdove, in accoglimento dell'impugnazione della Provincia,sono state ritenute tardive le riserve n. 3 e n. 5 aventi ad og-getto la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivantidal protratto periodo di sospensione illegittima del cantiere.4.1. Il motivo è infondato.La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe er-rato nel dichiarare tardive le riserve, perché, in mancanza diimmediata contestazione della tardività da parte del responsa-bile del procedimento amministrativo, il giudice avrebbe dovutoNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedurre una «rinuncia tacita» a sollevare la questione o addirit-tura una «consapevole attestazione della regolarità della loroiscrizione».Si tratta di questione del tutto nuova, nel senso che dallasentenza impugnata non risulta che se ne fosse mai discusso inquesti termini, né la ricorrente indica se, dove e come avessesollevato una siffatta eccezione prima di proporre il ricorso percassazione.Per il resto, il motivo propone una non condivisibile inter-pretazione riduttiva delle norme che prevedono l'onere dell'im-presa di specificare tempestivamente le riserve, iscrivendole nelregistro di contabilità. Si invoca il principio giurisprudenziale se-condo cui, «nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersitempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o inun qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospen-sione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia di-venuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il con-seguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi,poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegit-timo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appal-tatore è accertabile solo in quest'ultimo momento, ovvero almomento della ripresa dei lavori» (Cass. n. 14190/2016; conf.Cass. 7479/2017). Ma la decisione adottata dalla Corte territo-riale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo rav-visato il momento in cui l'impresa avrebbe dovuto iscrivere lariserva (non certo in quello, remoto, in cui venne disposta lasospensione, bensì) proprio nel momento in cui fu sottoscritto ilverbale di ripresa dei lavori (30.1.2006). E, al di là delle specu-lazioni della ricorrente principale sul contenuto di quel verbale(mero «ordine di ripresa dei lavori» e non «consegna dei la-vori»), rimane il fatto che in quel momento l'illegittimo prolun-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026garsi della sospensione era un fatto già avvenuto e ormai bennoto all'appaltatore. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto formu-lare in quella sede una riserva specifica, ovverosia esplicita-mente riferita all'illegittimo prolungarsi della sospensione, comeavvenuto, invece, solo in occasione del verbale sottoscritto ilsuccessivo 2.3.2006.La medesima giurisprudenza di legittimità appena citatainsegna che non era invece richiesta l'immediata quantificazionedella pretesa risarcitoria, sicché nemmeno l'indisponibilità deidati occorrenti per definire l'entità del danno subito può essereaddotta a giustificazione del ritardo nel formulare la riserva spe-cifica.Né può venire in rilievo il canone di buona fede nella in-terpretazione delle dichiarazioni negoziali (art. 1366 c.c.) al finedi dare un contenuto specifico a una riserva del tutto anodina epriva di qualsiasi riferimento all'illegittimo protrarsi della so-spensione quale oggetto della (anch'essa implicita) pretesa ri-sarcitoria. Infatti, non si tratterebbe in questo caso di interpre-tare nel modo più conforme a quel canone una dichiarazionepoco chiara, bensì di fornire un contenuto specifico a una di-chiarazione che ne è del tutto priva.5. Anche il quinto motivo è rivolto contro la parte delladecisione impugnata relativa alle riserve n. 3 e n. 5 e prospetta«nullità e/o erroneità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».In sostanza, la ricorrente si duole che, nella sentenza im-pugnata, non sia stata in alcun modo considerata la consulenzatecnica d'ufficio svolta davanti agli arbitri, nella quale i consu-lenti erano giunti alla conclusione che le riserve fossero statesollevate tempestivamente.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/20265.1. Il motivo è infondato, perché il mancato confrontocon le risultanze della c.t.u. può integrare un vizio di insuffi-ciente motivazione della sentenza, che non è censurabile in sededi legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.apportata dal d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012). È infatti da preferire la tesi secondocui il «fatto», di cui si può denunciare l'omesso esame ai sensidella novellata disposizione, è solo il fatto storico esterno al pro-cesso e rilevante in causa, non anche, quindi, la consulenza tec-nica d'ufficio (Cass. nn. 6322/2023; 8584/2022); consulenzache, del resto, normalmente non è un mezzo di prova dei fattioggetto di accertamento da parte del giudice, ma soltanto unmezzo per la valutazione dei fatti altrimenti provati.In questo caso, i fatti utilizzati dalla corte d'appello pernegare la tempestività delle riserve sono quelli risultanti dai do-cumenti prodotti (in particolare i verbali del 30.1.2006 e del2.3.2006), che il giudice ha esaminato direttamente, essendo alui riservata (e non ai c.t.u.) la valutazione sugli effetti giuridicidei fatti così documentati.6. Infine, il sesto motivo di ricorso principale censura un«error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in rela-zione all'art. 91 c.p.c.: errata valutazione della soccombenzaparziale e comportamento preprocessuale delle parti».6.1. Il motivo è chiaramente inammissibile, perché conte-sta soltanto la «pesatura», ai fini della regolazione delle spesedi lite, effettuata dalla Corte d'appello di una reciproca soccom-benza che, di per sé, non si può negare e, in effetti, non è ne-gata dalla ricorrente.I giudici messinesi hanno ritenuto paritetica la reciprocasoccombenza nel giudizio di impugnazione del lodo e hanno in-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026vece condannato la Provincia a rifondere a controparte la metàdelle spese relative al giudizio arbitrale.Si tratta evidentemente di una valutazione discrezionale,che non è sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. nn.14459/2021; 30592/2017).7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] me-tropolitana di Messina denuncia, testualmente: «violazione ofalsa applicazione dell'art. 345 della “legge generale sui lavoripubblici” n. 2248/1865, all. F, oggi “risoluzione in danno”, art.136 del codice appalti del 2006 e art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e 1372 c.c.sulla risoluzione contrattuale per mutuo consenso. Violazione ofalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sul principio di corrispon-denza tra chiesto e pronunciato. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio sub art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».L'ente pubblico si duole che la Corte d'Appello di Messinanon abbia accolto l'impugnazione proposta contro il capo dellodo in cui gli arbitri rigettarono la domanda di pronunciare larescissione del contratto d'appalto in danno dell'impresa e perinadempimento di quest'ultima.7.1. Il motivo, per come formulato, è inammissibile.Innanzitutto, si rileva una denuncia promiscua e indistintadi vizi tra loro diversi (violazione di norme di diritto; error inprocedendo con riferimento all'art. 112 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo), senza che tale promiscuità si dipani e troviuna soluzione nella successiva illustrazione.Ciò anche perché tale illustrazione si riduce alla riprodu-zione integrale del motivo di impugnazione del lodo, cui seguel'apodittica affermazione che dal raffronto tra contenuto dell'im-pugnazione e contenuto della sentenza risulterebbe comprovatoNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026che la Corte d'appello non abbia analizzato «tutti i profili di cen-sura».Infine, la Provincia contesta alla Corte d'appello di averedichiarato la risoluzione del contratto d'appalto per mutuo dis-senso, pur in assenza di una domanda in tal senso e previo ri-getto delle contrapposte domande di risoluzione per inadempi-mento. La critica è motivata con la citazione di un pertinenteprecedente giurisprudenziale (Cass. n. 26475/2017; conf. v.Cass. nn. 14314/2018; 2984/20216), ma la ricorrente inciden-tale non spiega (né si comprende) quale sia il suo interesse aproporre una siffatta censura, tenuto conto che l'eliminazionedell'ipotizzato errore di diritto commesso dal giudice farebbe ve-nir meno la pronuncia di risoluzione consensuale del contratto,ma non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta della motivazionedi rigetto della domanda di pronunciare la risoluzione per ina-dempimento dell'impresa.8. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibilequello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimitàvengono interamente compensate, in ragione della reciprocasoccombenza.9. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste –a carico di entrambe le parti – il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:Contratti pubblici –[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAppalto – Riserve –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Lodo arbitraleLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11499/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata pressogli indicati indirizzi PEC dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi-ciliata in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Giambò- controricorrente principale e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 916/2019, depositata dalla Corte d'Ap-pello di Messina il 6.12.2019.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 1990 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all'epoca S.p.A.) stipulòcon la Provincia regionale di Messina (ora [OSCURATO:PERSONA] metropolitana)un contratto d'appalto per la costruzione di un tratto della stradadi scorrimento veloce tra Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Patti. I lavori fu-rono completati nel 2007, dopo essere stati sospesi – per l'ap-provazione di una variante al progetto – dall'ottobre 1994 almarzo 2006.L'appaltatrice, dopo avere firmato con riserva il registro dicontabilità, avviò il procedimento arbitrale previsto dal contrattoper la soluzione delle controversie relative alla sua esecuzione.Instauratosi il contraddittorio, l'ente appaltante proposedomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per ina-dempimento dell'impresa.Il collegio arbitrale accolse parzialmente le domande diBenedetto [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando le reciproche domande dirisoluzione del contratto per inadempimento, accertando l'inter-venuta risoluzione per mutuo consenso e condannando – perquanto qui ancora interessa – la Provincia di Messina al paga-mento di € 363.996,97 con riferimento alle riserve nn. 2, 4 e 8e al pagamento di € 362.086,60 con riguardo alle riserve nn. 3e 5.Il lodo arbitrale venne impugnato dalla Provincia e, all'e-sito del giudizio, nel quale l'impresa aveva richiesto il rigettodell'impugnazione, la Corte d'Appello di Messina dichiarò il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudiceamministrativo, sulle domande oggetto delle riserve nn. 2, 4 e8, nonché la nullità del capo del lodo contenente la condannaNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell'ente al pagamento di € 362.086,60 per le riserve nn. 3 e 5.Le spese di lite vennero regolate compensando per metà quelledel giudizio arbitrale (con condanna della Provincia alla rifusionedella restante metà) e compensando per intero le spese del giu-dizio di impugnazione del lodo.Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi.[OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Messina si è difesa con controri-corso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia «nullità e/o erroneità della sentenza in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per inidoneità dellamotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio –nullità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 829 c.p.c., nuova formulazione».Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe do-vuto applicare l'art. 829 c.p.c. nel testo vigente a seguito dellamodifica introdotta dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, checonsente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto re-lative al merito solo se «espressamente disposta dalle parti edalla legge», facendo salva, «in ogni caso», l'impugnazionedelle decisioni «per contrarietà all'ordine pubblico». La ricor-rente rileva, a tal fine, che il procedimento arbitrale fu avviatoin data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006,Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026ancorché la clausola arbitrale fosse stata stipulata in data ante-riore.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che,«Per verificare l'ammissibilità dell'impugnazione per violazionedelle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cuil'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vi-gente al momento della stipulazione della convenzione di arbi-trato. In caso di convenzione cd. di diritto comune conclusa an-teriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel si-lenzio delle parti era ammissibile l'impugnazione del lodo, cosìdisponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente,salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare se-condo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile»(Cass. n. 7201/2023; che cita, a sua volta, Cass. S.u. nn. 9284/2016; 9285/2016; 9341/2016; Corte cost. n. 13/2018).In altri termini, sebbene l'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006stabilisca che le nuove disposizioni sull'arbitrato «si applicano aiprocedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stataproposta successivamente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto», è proprio il novellato art. 829, comma 3, c.p.c.che, laddove rimanda alla previsione di legge per stabilire se siaammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole didiritto relative al merito della controversia, deve intendersi rife-rito alla legge vigente al momento della stipulazione della clau-sola arbitrale, perché solo quest'ultima le parti possono avereavuto presente quando decisero di optare per la soluzione dieventuali controversie mediante il ricorso al giudizio degli arbi-tri. Si tratta, in sostanza, di confermare gli effetti della dichia-razione negoziale delle parti così come dalle stesse conosciuti e,quindi, voluti.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «nul-lità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829c.p.c., vecchia formulazione, ove si ritenesse applicabile inten-dendo il riferimento contenuto nell'art. 829 alla legge vigente almomento di stipula della clausola arbitrale».[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene che, anche volendo am-mettere il potere del giudice di decidere sulla impugnazione dellodo per violazione delle regole di diritto relative al merito, laCorte d'Appello di Messina si sarebbe spinta oltre questo limite,procedendo anche a un riesame del fatto, in particolare con ri-guardo all'interpretazione del contratto oggetto di causa.2.1. Il motivo è inammissibile.La censura è astrattamente corretta, perché il lodo arbi-trale non può essere impugnato sull'accertamento del fatto, masolo per la violazione di norme di diritto e, nel caso di specie,come si è scritto sopra, anche delle norme di diritto che regolanoil merito della controversia (Cass. n. 13604/2024).Tuttavia, la ricorrente principale non riporta i motivi di im-pugnazione del lodo proposti dalla Provincia di Messina e nonspiega, in concreto, in che termini e in quali parti l'impugnazionedel lodo avrebbe riguardato l'accertamento dei fatti. Pertanto, ilmotivo di ricorso per cassazione manca del necessario requisitodi specificità (art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.), limitandosiad esporre il principio di diritto che sarebbe stato violato, senzamettere questa Corte nelle condizioni di poter verificare se ef-fettivamente, nel caso in esame, l'impugnazione del lodo fossefondata anche su una censura dell'accertamento dei fatti.3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «nullitàe/o erroneità della sentenza per illegittima disposizione dellatranslatio iudicii in favore del giudice amministrativo, per le ri-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026serve nn. 2, 4 e 8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.ed all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art.244 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 133, comma 1, lett. e, n.2, d.lgs. n. 104 del 2010».Oggetto di censura, con questo motivo, è la dichiarazionedi difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giu-dice amministrativo, adottata dalla Corte territoriale sulle do-mande incentrate sulle riserve con cui l'impresa aveva chiestol'adeguamento del corrispettivo alle effettive variazioni deiprezzi intervenute nelle more della lunghissima sospensione deilavori.3.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non mette in discussione il prin-cipio tenuto fermo dalla Corte territoriale, secondo cui, ai sensidell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006 (e poi dell'art. 133,comma 1, lett. e, n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010), «è devoluta allagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni contro-versia afferente alla spettanza della revisione dei prezzi e degliistituti adeguatori dei prezzi previsti dalla normativa sugli ap-palti pubblici (tra cui la cd. “compensazione” o “adeguamen-to”)», con il solo limite del «caso in cui “sia in contestazioneesclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntual-mente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an e alquantum del corrispettivo e ciò in quanto in tal caso la contro-versia … ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento con-trattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di undiritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione or-dinaria» (come statuito dalla richiamata Cass. S.u. n. 3160/2019).La ricorrente osserva, invece, di avere chiesto la «com-pensazione» per sopravvenienze eccezionali, allora previstaNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026all'art. 26 della legge n. 109 del 1994, e non l'ordinaria revisionedei prezzi. Tuttavia, non si spiega perché la domanda dellaprima («compensazione»), dovrebbe essere considerata, a dif-ferenza della seconda, «una mera pretesa di adempimento con-trattuale». In tale direzione (ovverosia nel tentativo di ricon-durre la domanda all'adempimento del contratto e, quindi, alloaccertamento di un diritto soggettivo), la ricorrente sostiene chela «compensazione» era stata «espressamente prevista nellonuto di tale atto non c'è menzione nella sentenza impugnata,né la ricorrente indica se, dove e quando fosse stato sottopostoall'attenzione della Corte territoriale e in quali termini fossestato eventualmente invocato a sostegno della domanda.Sotto tale profilo il motivo è, pertanto, inammissibile, per-ché cerca di introdurre nel giudizio di legittimità nuovi elementidi fatto, che non risultano affrontati dai giudici del merito.4. Con il quarto motivo il ricorso principale denuncia «nul-lità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa appli-cazione degli artt. 354 del r.d. 350 del 1895, 149, comma 2, e165 del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Il motivo è rivolto contro la decisione della Corte d'appelloladdove, in accoglimento dell'impugnazione della Provincia,sono state ritenute tardive le riserve n. 3 e n. 5 aventi ad og-getto la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivantidal protratto periodo di sospensione illegittima del cantiere.4.1. Il motivo è infondato.La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe er-rato nel dichiarare tardive le riserve, perché, in mancanza diimmediata contestazione della tardività da parte del responsa-bile del procedimento amministrativo, il giudice avrebbe dovutoNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedurre una «rinuncia tacita» a sollevare la questione o addirit-tura una «consapevole attestazione della regolarità della loroiscrizione».Si tratta di questione del tutto nuova, nel senso che dallasentenza impugnata non risulta che se ne fosse mai discusso inquesti termini, né la ricorrente indica se, dove e come avessesollevato una siffatta eccezione prima di proporre il ricorso percassazione.Per il resto, il motivo propone una non condivisibile inter-pretazione riduttiva delle norme che prevedono l'onere dell'im-presa di specificare tempestivamente le riserve, iscrivendole nelregistro di contabilità. Si invoca il principio giurisprudenziale se-condo cui, «nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersitempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o inun qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospen-sione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia di-venuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il con-seguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi,poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegit-timo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appal-tatore è accertabile solo in quest'ultimo momento, ovvero almomento della ripresa dei lavori» (Cass. n. 14190/2016; conf.Cass. 7479/2017). Ma la decisione adottata dalla Corte territo-riale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo rav-visato il momento in cui l'impresa avrebbe dovuto iscrivere lariserva (non certo in quello, remoto, in cui venne disposta lasospensione, bensì) proprio nel momento in cui fu sottoscritto ilverbale di ripresa dei lavori (30.1.2006). E, al di là delle specu-lazioni della ricorrente principale sul contenuto di quel verbale(mero «ordine di ripresa dei lavori» e non «consegna dei la-vori»), rimane il fatto che in quel momento l'illegittimo prolun-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026garsi della sospensione era un fatto già avvenuto e ormai bennoto all'appaltatore. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto formu-lare in quella sede una riserva specifica, ovverosia esplicita-mente riferita all'illegittimo prolungarsi della sospensione, comeavvenuto, invece, solo in occasione del verbale sottoscritto ilsuccessivo 2.3.2006.La medesima giurisprudenza di legittimità appena citatainsegna che non era invece richiesta l'immediata quantificazionedella pretesa risarcitoria, sicché nemmeno l'indisponibilità deidati occorrenti per definire l'entità del danno subito può essereaddotta a giustificazione del ritardo nel formulare la riserva spe-cifica.Né può venire in rilievo il canone di buona fede nella in-terpretazione delle dichiarazioni negoziali (art. 1366 c.c.) al finedi dare un contenuto specifico a una riserva del tutto anodina epriva di qualsiasi riferimento all'illegittimo protrarsi della so-spensione quale oggetto della (anch'essa implicita) pretesa ri-sarcitoria. Infatti, non si tratterebbe in questo caso di interpre-tare nel modo più conforme a quel canone una dichiarazionepoco chiara, bensì di fornire un contenuto specifico a una di-chiarazione che ne è del tutto priva.5. Anche il quinto motivo è rivolto contro la parte delladecisione impugnata relativa alle riserve n. 3 e n. 5 e prospetta«nullità e/o erroneità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».In sostanza, la ricorrente si duole che, nella sentenza im-pugnata, non sia stata in alcun modo considerata la consulenzatecnica d'ufficio svolta davanti agli arbitri, nella quale i consu-lenti erano giunti alla conclusione che le riserve fossero statesollevate tempestivamente.Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/20265.1. Il motivo è infondato, perché il mancato confrontocon le risultanze della c.t.u. può integrare un vizio di insuffi-ciente motivazione della sentenza, che non è censurabile in sededi legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.apportata dal d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012). È infatti da preferire la tesi secondocui il «fatto», di cui si può denunciare l'omesso esame ai sensidella novellata disposizione, è solo il fatto storico esterno al pro-cesso e rilevante in causa, non anche, quindi, la consulenza tec-nica d'ufficio (Cass. nn. 6322/2023; 8584/2022); consulenzache, del resto, normalmente non è un mezzo di prova dei fattioggetto di accertamento da parte del giudice, ma soltanto unmezzo per la valutazione dei fatti altrimenti provati.In questo caso, i fatti utilizzati dalla corte d'appello pernegare la tempestività delle riserve sono quelli risultanti dai do-cumenti prodotti (in particolare i verbali del 30.1.2006 e del2.3.2006), che il giudice ha esaminato direttamente, essendo alui riservata (e non ai c.t.u.) la valutazione sugli effetti giuridicidei fatti così documentati.6. Infine, il sesto motivo di ricorso principale censura un«error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in rela-zione all'art. 91 c.p.c.: errata valutazione della soccombenzaparziale e comportamento preprocessuale delle parti».6.1. Il motivo è chiaramente inammissibile, perché conte-sta soltanto la «pesatura», ai fini della regolazione delle spesedi lite, effettuata dalla Corte d'appello di una reciproca soccom-benza che, di per sé, non si può negare e, in effetti, non è ne-gata dalla ricorrente.I giudici messinesi hanno ritenuto paritetica la reciprocasoccombenza nel giudizio di impugnazione del lodo e hanno in-Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026vece condannato la Provincia a rifondere a controparte la metàdelle spese relative al giudizio arbitrale.Si tratta evidentemente di una valutazione discrezionale,che non è sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. nn.14459/2021; 30592/2017).7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] me-tropolitana di Messina denuncia, testualmente: «violazione ofalsa applicazione dell'art. 345 della “legge generale sui lavoripubblici” n. 2248/1865, all. F, oggi “risoluzione in danno”, art.136 del codice appalti del 2006 e art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e 1372 c.c.sulla risoluzione contrattuale per mutuo consenso. Violazione ofalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sul principio di corrispon-denza tra chiesto e pronunciato. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio sub art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».L'ente pubblico si duole che la Corte d'Appello di Messinanon abbia accolto l'impugnazione proposta contro il capo dellodo in cui gli arbitri rigettarono la domanda di pronunciare larescissione del contratto d'appalto in danno dell'impresa e perinadempimento di quest'ultima.7.1. Il motivo, per come formulato, è inammissibile.Innanzitutto, si rileva una denuncia promiscua e indistintadi vizi tra loro diversi (violazione di norme di diritto; error inprocedendo con riferimento all'art. 112 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo), senza che tale promiscuità si dipani e troviuna soluzione nella successiva illustrazione.Ciò anche perché tale illustrazione si riduce alla riprodu-zione integrale del motivo di impugnazione del lodo, cui seguel'apodittica affermazione che dal raffronto tra contenuto dell'im-pugnazione e contenuto della sentenza risulterebbe comprovatoNumero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026che la Corte d'appello non abbia analizzato «tutti i profili di cen-sura».Infine, la Provincia contesta alla Corte d'appello di averedichiarato la risoluzione del contratto d'appalto per mutuo dis-senso, pur in assenza di una domanda in tal senso e previo ri-getto delle contrapposte domande di risoluzione per inadempi-mento. La critica è motivata con la citazione di un pertinenteprecedente giurisprudenziale (Cass. n. 26475/2017; conf. v.Cass. nn. 14314/2018; 2984/20216), ma la ricorrente inciden-tale non spiega (né si comprende) quale sia il suo interesse aproporre una siffatta censura, tenuto conto che l'eliminazionedell'ipotizzato errore di diritto commesso dal giudice farebbe ve-nir meno la pronuncia di risoluzione consensuale del contratto,ma non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta della motivazionedi rigetto della domanda di pronunciare la risoluzione per ina-dempimento dell'impresa.8. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibilequello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimitàvengono interamente compensate, in ragione della reciprocasoccombenza.9. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste –a carico di entrambe le parti – il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese relative al presente giudizio di legitti-mità;Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento – da parte sia della ricorrente principale che della ricor-rente incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINOP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese relative al presente giudizio di legitti-mità;Numero registro generale 11499/2020Numero sezionale 3646/2025Numero di raccolta generale 7527/2026Data pubblicazione 29/03/2026dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento – da parte sia della ricorrente principale che della ricor-rente incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO