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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09500/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

I. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Marsala del 9/11/2017, irrevocabile il 3/3/2020, rilevando che la Asaro era stata condannata con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 1°/12/2011, definitiva il 21/2/2012, alla pena non sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione, e che il cumulo delle pene supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 163, 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. nonché mancanza e mani- festa illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1.

Invero, il giudice dell'esecuzione ha indebitamente cumulato alla pena di mesi sette e giorni quindici di reclusione, condizionalmente sospesa, di cui alla prima sentenza, la pena nòn sospesa inflitta con una precedente sentenza, mentre ai fini della previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. la possibilità del cumulo riguarda unicamente le condanne a pena sospesa.

2.2. Si censura ancora l'inosservanza dell'art. 648 cod. proc. pen., poiché la sentenza che aveva concesso il beneficio ex art. 163 cod pen. è ormai divenuta irrevocabile, senza statuizioni in punto di revoca della sospensione condizionale della pena, pur avendo la Corte di appello valutato l'esistenza di precedenti penali dell'Asaro (laddove si erano negate le circostanze attenuanti generiche proprio in base ai "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta da un canto manifesta- mente infondato, e dall'altro aspecifico per non avere allegato la conoscenza del precedente ostativo da parte del primo giudice.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il cumulo delle pene ai fini della concessione - e dunque della revoca - della sospensione condizionale della pena si opera anche con riguardo ad una precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206).

1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. è la sede appropriata per rimediare ad errori incolpevoli dei giudici della cognizione nella concessione della sospensione condizionale della pena in violazione della legge.

Ciò premesso, il ricorso non ha allegato che il primo giudice avesse avuto conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, ed anche l'allega- zione di detta conoscenza in capo al giudice di appello risulta generica, senza alcun riferimento agli atti di quel giudizio; né osta il rilievo della ricorrente per cui tale revoca avrebbe dovuto essere pronunciata dalla Corte di appello, che aveva reso una valutazione implicita di tale punto laddove aveva considerato i "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata al fine di negarle le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in quanto ciò non ne preclude il rilievo in sede esecutiva.

Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di legittimità che ha affermato «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice di appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504).

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Marsala del 9/11/2017, irrevocabile il 3/3/2020, rilevando che la Asaro era stata condannata con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 1°/12/2011, definitiva il 21/2/2012, alla pena non sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione, e che il cumulo delle pene supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 163, 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. nonché mancanza e mani- festa illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Invero, il giudice dell'esecuzione ha indebitamente cumulato alla pena di mesi sette e giorni quindici di reclusione, condizionalmente sospesa, di cui alla prima sentenza, la pena nòn sospesa inflitta con una precedente sentenza, mentre ai fini della previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. la possibilità del cumulo riguarda unicamente le condanne a pena sospesa. 2.2. Si censura ancora l'inosservanza dell'art. 648 cod. proc. pen., poiché la sentenza che aveva concesso il beneficio ex art. 163 cod pen. è ormai divenuta irrevocabile, senza statuizioni in punto di revoca della sospensione condizionale della pena, pur avendo la Corte di appello valutato l'esistenza di precedenti penali dell'Asaro (laddove si erano negate le circostanze attenuanti generiche proprio in base ai "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta da un canto manifesta- mente infondato, e dall'altro aspecifico per non avere allegato la conoscenza del precedente ostativo da parte del primo giudice. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il cumulo delle pene ai fini della concessione - e dunque della revoca - della sospensione condizionale della pena si opera anche con riguardo ad una precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206). 1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. è la sede appropriata per rimediare ad errori incolpevoli dei giudici della cognizione nella concessione della sospensione condizionale della pena in violazione della legge. Ciò premesso, il ricorso non ha allegato che il primo giudice avesse avuto conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, ed anche l'allega- zione di detta conoscenza in capo al giudice di appello risulta generica, senza alcun riferimento agli atti di quel giudizio; né osta il rilievo della ricorrente per cui tale revoca avrebbe dovuto essere pronunciata dalla Corte di appello, che aveva reso una valutazione implicita di tale punto laddove aveva considerato i "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata al fine di negarle le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in quanto ciò non ne preclude il rilievo in sede esecutiva. Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di legittimità che ha affermato «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice di appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504). 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno
Sentenza Cassazione n. 09500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris