CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 06265/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6265/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 971/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32627/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/07/2025 del TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell esecuzione harigettato la richiesta di * * * di applicare l istituto di cui all art. 669 cod.proc. pen. tra la condanna per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della mogliee dei figli minorenni oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno2013 e la condanna per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti della figliaminorenne oggetto della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27settembre 2022Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell istituto in quanto il Tribunaleavrebbe erroneamente omessi di considerare che gli atti di violenza sessuale oggetto delsecondo processo erano contenuti nei comportamenti già contestati a titolo dimaltrattamentiRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato con il riferimento alla radicale differenza delle duecondotte ha correttamente e coerentemente fatto riferimento alla pacifica giurisprudenza dilegittimità sul punto per cui «il delitto di violenza sessuale concorre con quello dimaltrattamenti in famiglia qualora attesa la diversità dei beni giuridici offesi le reiteratecondotte di abuso sessuale oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima ledano anchela sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale potendosi configurarel assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotteovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti diviolenza sessuale» * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 * * 267595 01 ciòappunto considerato che «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in ideml identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nellaconfigurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta eventonesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona» quando cioèvi sia completa coincidenza fra tutte le componenti delle fattispecie concrete * U n.34655 del 28/06/2005 * * 231799 01 * 1 n. 7710 6/12/2023 dep. 2024* n.m. * 1 n. 7707 del 22/11/2023 dep. 2024 * n.m. * 1 n. 12686del 22/2/2023 * n.m. * 1 n. 15706 dell 11/1/2022 * n.m. * 1 n.30428 dell 8/2/2018 * n.m. * 1 n. 41172 del 26/10/2011 * *251554 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6265/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 971/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32627/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/07/2025 del TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell esecuzione harigettato la richiesta di * * * di applicare l istituto di cui all art. 669 cod.proc. pen. tra la condanna per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della mogliee dei figli minorenni oggetto della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 giugno2013 e la condanna per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti della figliaminorenne oggetto della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27settembre 2022Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell istituto in quanto il Tribunaleavrebbe erroneamente omessi di considerare che gli atti di violenza sessuale oggetto delsecondo processo erano contenuti nei comportamenti già contestati a titolo dimaltrattamentiRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato con il riferimento alla radicale differenza delle duecondotte ha correttamente e coerentemente fatto riferimento alla pacifica giurisprudenza dilegittimità sul punto per cui «il delitto di violenza sessuale concorre con quello dimaltrattamenti in famiglia qualora attesa la diversità dei beni giuridici offesi le reiteratecondotte di abuso sessuale oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima ledano anchela sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale potendosi configurarel assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotteovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti diviolenza sessuale» * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 * * 267595 01 ciòappunto considerato che «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in ideml identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nellaconfigurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta eventonesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona» quando cioèvi sia completa coincidenza fra tutte le componenti delle fattispecie concrete * U n.34655 del 28/06/2005 * * 231799 01 * 1 n. 7710 6/12/2023 dep. 2024* n.m. * 1 n. 7707 del 22/11/2023 dep. 2024 * n.m. * 1 n. 12686del 22/2/2023 * n.m. * 1 n. 15706 dell 11/1/2022 * n.m. * 1 n.30428 dell 8/2/2018 * n.m. * 1 n. 41172 del 26/10/2011 * *251554 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *