CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare, quanto all'apprezzamento del riconoscimento dell'imputato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell'affidabilità probatoria del contenuto dei fotogrammi acquisiti agli atti), sono non consentiti in questa sede, giacché interamente versati in fatto e ed unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); e ciò, nonostante ci si trovi al cospetto di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dell'Ufficiale di P.G. D'Amato, è generico al lume del principio di diritto, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269218); - che il quarto motivo, che censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, posto che, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4, laddove sono stati compiutamente richiamati i pertinenti riferimenti giurisprudenziali, tra cui Sez. 4, n. 37794 del 21/09/2021, Rv. 281951); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio