CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2016
Cassazione n. 14121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-controEquitalia [OSCURATO:PERSONA] Arezzo in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPieremilio Sammarco-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.186/2016 depositata il 04/02/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20501/2016Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 14121/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito a favoredell’Agenzia delle entrate e, a favore di [OSCURATO:PERSONA], in euro2.940,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]