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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo stradale e di evasione, per avere investito e ucciso con la propria autovettura il pedone [OSCURATO:PERSONA] che stava attraversando la strada, procedendo a velocità superiore ai limiti consentiti, al contempo violando la misura della detenzione domiciliare cui era sottoposto (fatto del 7.4.2016).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, in relazione al motivo di appello con cui si contestava la mancanza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento, non dipeso da negligenza dell'Arduini bensì della persona offesa, la quale aveva attraversato la strada in modo improvviso e incauto, come dichiarato dal teste Conti e confermato dal consulente tecnico di parte.

II) Eccessività della pena irrogata, per mancanza di motivazione sulla sua determinazione, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'applicata aggravante della recidiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché sviluppa non consentite censure di merito che neanche si confrontano con le esaustive argomentazioni della sentenza impugnata, difettando anche di autosufficienza in relazione agli atti probatori (deposizione del Conti e consulenza tecnica di parte) citati ma non allegati in ricorso.

5. Sul primo motivo, si deve convenire con il Procuratore generale che la doglianza è articolata in fatto e volta esclusivamente a contestare singoli passaggi argomentativi della sentenza, denunciando carenze motivazionali invero non riscontrabili.

Le censure mosse dal ricorrente, lungi dal proporre un'argomentata critica giuridica alla pronuncia della Corte territoriale, si risolvono per lo più in un dissenso in merito agli elementi posti a fondamento della stessa.Per contro, la Corte territoriale, conformemente alla sentenza di primo grado, ha adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro, accertando insindacabilnnente che nell'occorso l'imputato viaggiava ad oltre 100 Km/h su tratto stradale con limite di 60 Km/h e che tale velocità non gli aveva consentito di evitare il pedone il quale, pur avendo attraversato improvvisamente la strada, non aveva certamente causato in via esclusiva l'incidente, visto che, considerata l'urbanizzazione della zona, le condizioni di tempo e della strada, l'Arduini avrebbe comunque avuto modo di avvedersi del pedone ed evitare l'impatto se avesse adottato il comportamento alternativo corretto.

6. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto attinenti ad una tipica valutazione di merito, nel caso congruamente e logicamente motivata sulla base della ravvisata gravità della colpa, della personalità e della ritenuta maggiore pericolosità sociale dell'imputato in relazione ai precedenti a suo carico, avendo la Corte romana considerato che l'omicidio stradale era stato commesso in violazione delle prescrizioni inerenti al regime detentivo e in assenza di elementi favorevoli ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 7.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo stradale e di evasione, per avere investito e ucciso con la propria autovettura il pedone [OSCURATO:PERSONA] che stava attraversando la strada, procedendo a velocità superiore ai limiti consentiti, al contempo violando la misura della detenzione domiciliare cui era sottoposto (fatto del 7.4.2016). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, in relazione al motivo di appello con cui si contestava la mancanza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento, non dipeso da negligenza dell'Arduini bensì della persona offesa, la quale aveva attraversato la strada in modo improvviso e incauto, come dichiarato dal teste Conti e confermato dal consulente tecnico di parte. II) Eccessività della pena irrogata, per mancanza di motivazione sulla sua determinazione, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'applicata aggravante della recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché sviluppa non consentite censure di merito che neanche si confrontano con le esaustive argomentazioni della sentenza impugnata, difettando anche di autosufficienza in relazione agli atti probatori (deposizione del Conti e consulenza tecnica di parte) citati ma non allegati in ricorso. 5. Sul primo motivo, si deve convenire con il Procuratore generale che la doglianza è articolata in fatto e volta esclusivamente a contestare singoli passaggi argomentativi della sentenza, denunciando carenze motivazionali invero non riscontrabili. Le censure mosse dal ricorrente, lungi dal proporre un'argomentata critica giuridica alla pronuncia della Corte territoriale, si risolvono per lo più in un dissenso in merito agli elementi posti a fondamento della stessa.Per contro, la Corte territoriale, conformemente alla sentenza di primo grado, ha adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro, accertando insindacabilnnente che nell'occorso l'imputato viaggiava ad oltre 100 Km/h su tratto stradale con limite di 60 Km/h e che tale velocità non gli aveva consentito di evitare il pedone il quale, pur avendo attraversato improvvisamente la strada, non aveva certamente causato in via esclusiva l'incidente, visto che, considerata l'urbanizzazione della zona, le condizioni di tempo e della strada, l'Arduini avrebbe comunque avuto modo di avvedersi del pedone ed evitare l'impatto se avesse adottato il comportamento alternativo corretto. 6. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto attinenti ad una tipica valutazione di merito, nel caso congruamente e logicamente motivata sulla base della ravvisata gravità della colpa, della personalità e della ritenuta maggiore pericolosità sociale dell'imputato in relazione ai precedenti a suo carico, avendo la Corte romana considerato che l'omicidio stradale era stato commesso in violazione delle prescrizioni inerenti al regime detentivo e in assenza di elementi favorevoli ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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