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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02373/2026

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 7211del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da R.S.A.

“[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA]An- drea, con sede legale in Castel del Giudice (IS) alla via Roma n. 41, P.I e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.

LVEDNL 78E09 H501N) del Foro di Isernia e con lui elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 123.

Il difensore ex art. 170 c.p.c. dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] nonché all’indi- rizzo pec: avvdanilo.leva@ pecavvocatiisernia.it .

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) n. 2 Lanciano-Vasto - Chieti (cod. fisc. 02307130696), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F DLL SFN72S23 E372Z) del Foro di Vasto, in forza di procura speciale apposta in calce al controricorso, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, chiedendo altresì che le notificazioni e comunica- zioni di cancelleria e quelle ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90/2014, vengano eseguite presso il seguente indi- rizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquilan° 1193 depo- sitata il 27 settembre 2024.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti.

È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu- gnazione.

Considerato che Anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri- corso deve considerarsi rinunciato.

Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto.

Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali.

Le spese predette– da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 66 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale.

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 7211del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da R.S.A. “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA]An- drea, con sede legale in Castel del Giudice (IS) alla via Roma n. 41, P.I e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. LVEDNL 78E09 H501N) del Foro di Isernia e con lui elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 123. Il difensore ex art. 170 c.p.c. dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] nonché all’indi- rizzo pec: avvdanilo.leva@ pecavvocatiisernia.it . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) n. 2 Lanciano-Vasto - Chieti (cod. fisc. 02307130696), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F DLL SFN72S23 E372Z) del Foro di Vasto, in forza di procura speciale apposta in calce al controricorso, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, chiedendo altresì che le notificazioni e comunica- zioni di cancelleria e quelle ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90/2014, vengano eseguite presso il seguente indi- rizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquilan° 1193 depo- sitata il 27 settembre 2024. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti. È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu- gnazione. Considerato che Anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri- corso deve considerarsi rinunciato. Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto. Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali. Le spese predette– da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 66 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previde