CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2024
Cassazione n. 20271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 20 gennaio 2024, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né [OSCURATO:PERSONA], né il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 m