CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambe rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 122/25, depositata il22/01/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5783/2025Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 16858/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]