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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32900/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale agli stessi ascritti nella qualità, rispettivamente, di amministratore di diritto e di co-amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., società dichiarata fallita in data 24 gennaio 2013; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall..

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori.

3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Rileva che, come emerso dalla deposizione del teste Orciu, le scritture contabili della società sono andate disperse perché la società [OSCURATO:PERSONA] - che aveva preso in affitto uno stabilimento sito lungo la via Appia e in precedenza appartenuto alla fallita - si è disfatta, senza consultare nessuno, di tutto quanto custodito negli uffici, compresa la contabilità, che è stata collocata all'interno di un furgone, poi abbandonato.

Quindi difetterebbero gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto in rassegnq,in quanto: non può ascriversi all'imputata la responsabilità per azioni commesse da terzi; non ricorre alcuna delle condotte tipiche previste dalla norma incriminatrice (sottrazione, distruzione, falsificazione); il dolo non è ricavabile dalla circostanza, valorizzata dalla Corte di appello, che l'imputata, nel rendere dichiarazioni al curatore fallimentare, ha giustificato la mancanza della documentazione riferendosi genericamente a una "dispersione" senza specificarne le modalità; al più sarebbe ravvisabile una mera negligenza nella custodia delle scritture contabili.

4. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi.

4.1. Con il primo contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l'attribuzione della qualifica di "co-amministratore di fatto": il ricorrente era solo un impiegato che svolgeva le proprie mansioni alle dipendenze della società gestita dalla sorella.

Il percorso motivazionale esibito dalla sentenza impugnata sarebbe viziato sotto il profilo argomentativo e non rispondente ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove richiede l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società.

Il ricorrente critica la tenuta logica e giuridica delle considerazioni espresse dal giudice di merito, che fonda la prova della veste assunta dall'imputato sulla scorta di elementi non conducenti:- le dichiarazioni rese dall'imputato sul fatto di essere un factotum e di aver partecipato ai processi decisionali, in subordine, però, alla sorella; il primo dato è irrilevante, mentre il secondo dimostra il contrario e cioè che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in posizione di subordinazione rispetto alle decisioni finali di esclusiva spettanza dell'amministratrice di diritto; - le dichiarazioni del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA], impiegato presso lo studio del commercialista che teneva la contabilità della fallita; il testimone ha premesso di avere scarsa conoscenza della società fallita e ha riferito circostanze prive di reale consistenza («stavo nello studio Kustermann, che teneva la contabilità, perché poi non la tenevo io, però diciamo che lì veniva sia Carmen, veniva anche Sandro, veniva Claudio, veniva un po' tutta la famiglia»); - il fatto che l'imputato fosse l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società subentrata alla fallita nell'esercizio della medesima attività commerciale; l'evenienza non illumina il ruolo svolto dallo stesso all'interno della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]".

4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si registrerebbe una omessa motivazione sulle seguenti circostanze: - la discrasia esistente tra il fatto contestato nel capo di imputazione (distrazione di magazzino, macchinari e attività) e quello ritenuto in sentenza (distrazione di ramo di azienda senza corrispettivo); -le emergenze documentali: il locale-unità 74 del centro commerciale Aprilia 2 non è stato "trasferito o ceduto in via di fatto" dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma —alla scadenza naturale del contratto di affitto — è ritornato nella disponibilità della Società proprietaria del [OSCURATO:PERSONA] che, in virtù di una libera ed autonoma determinazione contrattuale, lo ha affittato alla [OSCURATO:SOCIETA].; - l'assenza di elementi per sostenere la distrazione di quei beni "costituiti essenzialmente da stigliature varie" lasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel locale- unità 74 del [OSCURATO:PERSONA] 2, avuto riguardo a: il contratto di comodato d'uso di quei medesimi beni stipulato il 14 novembre 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; la convenienza economica a spogliarsi dei beni dati in comodato, posto che, come emerso dalle stesse parole del curatore fallimentare, il loro valore era talmente esiguo da escludere l'utilità di una loro asportazione; - l'impossibilità di configurare una distrazione dell'avviamento, dato che le clausole del contatto di affitto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Società proprietaria del centro commerciale sancivano la rinuncia, da parte dell'affittuaria, a qualunque emolumento o indennità a titolo di miglioramenti o incrementi della produttività.

4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Si lamenta la mancata risposta alle obiezioni difensive svolte: - in merito all'elemento oggettivo, il giudice di merito non avrebbe accertato la "specifica assegnazione" a [OSCURATO:PERSONA] di compiti inerenti alla "tenuta della contabilità, alla luce- in particolar modo- della totale assenza in capo al medesimo di quelle capacità e di quelle competenze necessarie allo scopo"; mentre la consegna di fatture al commercialista o il ritiro di documenti sarebbero dati neutri, ascrivili a un rapporto di ordinaria collaborazione familiare, come dimostra il fatto che le medesime incombenze erano svolte dall'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo alle indagini; - in merito all'elemento soggettivo, la sussistenza del dolo sarebbe stata illegittimamente desunta dalla condotta materiale, in violazione degli artt. 43 cod. pen. e 27, comma secondo, Cost..

4.4. Con il quarto motivo si denuncia l'inosservanza del canone del "ragionevole dubbio".

5. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente propone un unico motivo con il quale contesta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; non impugna, invece, il capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito: - è sparita l'intera documentazione contabile della fallita tenuta sino al 2010 (sono stati consegnati al curatore soltanto il bilancio del 2010 e le dichiarazioni dei redditi 2008, 2009 e 2010); la contabilità è stata tenuta dallo studio del commercialista dottor Kustermann e, nel 2010, è stata riconsegnata, nella sua integralità, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], fratello degli odierni imputati; - non risulta sia mai stata istituita una contabilità nel periodo successivo sino alla dichiarazione di fallimento (24 gennaio 2013).La ricorrente sostiene, richiamando le dichiarazioni del testimone Orciu, che le scritture sono andate smarrite per una condotta ascrivibile a terzi: portate in un ufficio della società presso lo stabilimento di via Appia, sono state successivamente smaltite, in modo improprio e senza autorizzazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso in affitto i locali dal padre della ricorrente.

In tale situazione sarebbe configurabile al più una condotta di mera negligenza.

2.2. La tesi è manifestamente destituita di fondamento.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per la specifica ipotesi che qui interessa (art. 216, comma primo, n.2, prima parte, legge fall.), richiede, sotto il profilo oggettivo, una condotta di sottrazione, distruzione o falsificazione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri o delle altre scritture contabili e, sotto il profilo soggettivo, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori.

2.2.1. Per "sottrazione" si intende qualunque azione diretta a impedire che le scritture contabili cadano nelle mani degli organi fallimentari.

Alla nozione di sottrazione è riconducibile ogni forma di occultamento.

Ebbene, la condotta addebitata agli odierni imputati rientra in tale concetto, posto che, come ritenuto dalla Corte di appello, abbondonare l'intera documentazione contabile in locali di cui si perde la disponibilità significa occultare, nascondere, tenere celata la documentazione stessa (pag. 16).

Al riguardo va chiarito che la Corte di appello mostra perplessità circa la prova della dispersione della documentazione ad opera di terzi; in tal senso va letto il rilievo mosso all'imputata sul fatto di non aver mai riferito al curatore le vicende delle scritture, limitandosi a parlare di uno "smarrimento dei dati relativi ai fornitori".

A differenza di quanto adombrato in ricorso, la Corte di appello (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata) non ravvisa in ciò il reato, ma solleva il dubbio circa l'attendibilità di una ricostruzione specifica del fatto offerta solo in un secondo momento, nel corso del dibattimento, sulla scorta di deposizioni rese da persone legate agli imputati da pregressi rapporti di collaborazione o conoscenza, i quali, peraltro, neppure sono stati in grado di riferire con certezza se davvero la documentazione collocata nel furgone fosse costituita dai registri contabili (cfr. pagina 13, notazione ripresa a pagina 16).

Resta il fatto che l'occultamento è stato posto in essere già con il volontario abbandono delle scritture contabili in un locale non più accessibile alla fallita, di talché i successivi accadimenti (reali o presunti), da cui è derivata la perdita definitiva, non sono altro che la conseguenza di quella decisione.

2.2.2. La condotta di sottrazione/occultamento (al pari della distruzione, falsificazione, omessa tenuta) richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Sul punto il ragionamento del giudice di merito è chiaro e privo di cadute logiche: la cessione gratuita dei beni alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale) e l'occultamento della contabilità vanno posti in correlazione tra loro e, letti unitariamente, rivelano il fine di impedire l'emersione della operazione illecita sì da sottrarre in via definitiva i beni distratti alla massa fallimentare con pregiudizio per il ceto creditorio e, contemporaneamente, con vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestita dai medesimi [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 16 sentenza impugnata).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

3.1. Il primo motivo, che contesta la qualifica di co-amministratore di fatto, è infondato.

3.1.1. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf. tra le ultime Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).

La previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040).

3.1.2. Nella specie i giudici di primo e di secondo grado, esprimendo una valutazione conforme, hanno posto in luce come dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, emergesse il ruolo gestorio da lui svolto all'interno della società fallita, in unione alla sorella Carmen, amministratrice di diritto. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito: di essere inquadrato come impiegato; di svolgere, al di là della qualifica formale, il ruolo di factotum, insieme ad un altro fratello; di assumere autonomamente delle decisioni poiché «essendo un'azienda di famiglia, eravamo indipendenti, potevamo fare delle cose»; di occuparsi della parte organizzativa e materiale; di essere sempre coinvolto nei processi decisionali «ci riunivamo tutti a casa per poter decidere insieme: però diciamo la decisione finale veniva presa comunque da Carmen» (pagg. 9-10, 14-15 sentenza impugnata).

È questo il nocciolo del ragionamento probatorio esposto dalla Corte di appello, che, solo a conferma, cita: le dichiarazioni del collaboratore del commercialista in ordine al fatto che si trattava di un'impresa familiare tanto che teneva i rapporti indistintamente con uno e l'altro degli imputati; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della società succeduta alla fallita nella gestione del medesimo punto vendita presso il cento commerciale Aprilia 2 (come a dire che in sostanza erano sempre le medesime persone, al di là delle cariche formali ricoperte, ad occuparsi del negozio).

Si tratta di argomentazioni congrue, immuni da cadute logiche, oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101) e rispondenti al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497).

La circostanza che la decisione finale fosse presa da [OSCURATO:PERSONA] non inficia la tenuta della motivazione, poiché l'esercizio di poteri gestori è compatibile con il riconoscimento, a uno degli amministratori, della parola finale nella assunzione di decisioni che comunque vengono discusse e prese "tutti insieme".

3.2. Il secondo motivo, afferente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato.

3.2.1. L'operazione distrattiva, ricostruita in sentenza, si sostanzia in questo: i fratelli [OSCURATO:SOCIETA], stipulando un nuovo contratto di affitto con la locatrice sotto una diversa veste giuridica, hanno di fatto proseguito la medesima attività nella unità 74 del [OSCURATO:PERSONA] 2, arricchendosi dei beni (tavolini sgabelli sedie banconi, banconi espositori, banconi frigo, celle frigo) lasciati dalla fallita, la quale, privata del patrimonio, di ogni attività e della possibilità di proseguirla, senza ricevere alcun corrispettivo o altra utilità, rimaneva l'unico soggetto esposto nei confronti dei creditori.

È questo il dato ineludibile, che i motivi di ricorso non riescono a scalfire.

Gli elementi concreti sopra evidenziati risultano pienamente coerenti rispetto alla fattispecie penale oggetto di contestazione, che si configura ogni qual volta un elemento attivo del patrimonio (inteso in senso ampio) della fallita venga sottratto al soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori.

Tale effetto si produce, o può prodursi, sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).

L'operazione distrattiva può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di essa la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie.

3.2.2. A fronte di ciò, sono del tutto irrilevanti: - la scadenza del contratto di affitto; - le clausole contrattuali; - l'esistenza o meno di un fantomatico contratto di comodato (che sarebbe dimostrato da un documento privo di data certa ed emerso in dibattimento da una situazione di povertà contabile assoluta), poiché l'esistenza o meno di un formale negozio giuridico non giustifica, sotto il profilo patrimoniale, il trasferimento che, essendo a titolo gratuito e a tempo indeterminato, è andato a esclusivo vantaggio della beneficiaria e a completo detrimento della concedente.

Del resto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'assunto che i beni fossero privi di valore non trova affatto conferma nelle dichiarazioni del curatore del fallimento trascritte in sentenza (si parla di un valore «non particolarmente rilevante» e delle spese che dovrebbe sostenere l'Erario per acquisirli, pag. 6 sentenza impugnata); mentre l'esistenza di antieconomici costi di trasporto è meramente asserita.

3.2.3. La denunciata discrasia tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non si è tradotta in alcuna eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza e comunque è insussistente, come si ricava dal confronto con la descrizione della condotta esposta nel capo di imputazione: «distraevano magazzino, macchinari ed attività in favore di tale ultima società (la fratelli [OSCURATO:SOCIETA])».

3.3. Il terzo motivo investe il capo relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

3.3.1. In merito all'elemento oggettivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non avrebbe accertato la «specifica assegnazione" a [OSCURATO:PERSONA] di compiti inerenti alla "tenuta della contabilità, alla luce- in particolar modo- della totale assenza in capo al medesimo di quelle capacità e di quelle competenze necessarie allo scopo".

La censura è priva di fondamento sia giuridico sia fattuale.

Sotto il primo profilo va ricordato che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844).

Per altro verso, le modalità della condotta di occultamento, ripercorse sopra al paragrafo

2.2.1. - di cui l'imputato si è dimostrato pienamente informato - non richiedono particolari capacità e competenze in materia contabile, poiché si è trattato di far sparire i registri contabili della società.

3.3.2. Come già osservato trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sopra paragrafo 2.2.2), la condotta di sottrazione/occultamento richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La motivazione offerta dal giudice di merito è immune da vizi logici: è ragionevole presumere che l'assenza di contabilità fosse preordinata a celare l'operazione pregiudizievole per i creditori, allo scopo di danneggiare questi ultimi e di avvantaggiare la nuova società costituita dai fratelli [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. sopra paragrafo 2.2.2).

Si tratta di sviluppo argomentativo rispondente al principio per cui il dolo deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata (cfr. Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).

Nella specie è stata valorizzata non la mera condotta di occultamento delle scritture contabili (come sostiene il ricorrente), ma questa in connessione con quella di distrazione (cfr. paragrafo 2.2.2.).

3.4. Il quarto motivo, che lamenta il mancato rispetto del canone del ragionevole dubbio, è generico, poiché si limita a formulare rivendicazioni astratte prive di correlazione specifica con i punti e le ragioni della decisione.

4. Discende il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale agli stessi ascritti nella qualità, rispettivamente, di amministratore di diritto e di co-amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., società dichiarata fallita in data 24 gennaio 2013; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall.. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rileva che, come emerso dalla deposizione del teste Orciu, le scritture contabili della società sono andate disperse perché la società [OSCURATO:PERSONA] - che aveva preso in affitto uno stabilimento sito lungo la via Appia e in precedenza appartenuto alla fallita - si è disfatta, senza consultare nessuno, di tutto quanto custodito negli uffici, compresa la contabilità, che è stata collocata all'interno di un furgone, poi abbandonato. Quindi difetterebbero gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto in rassegnq,in quanto: non può ascriversi all'imputata la responsabilità per azioni commesse da terzi; non ricorre alcuna delle condotte tipiche previste dalla norma incriminatrice (sottrazione, distruzione, falsificazione); il dolo non è ricavabile dalla circostanza, valorizzata dalla Corte di appello, che l'imputata, nel rendere dichiarazioni al curatore fallimentare, ha giustificato la mancanza della documentazione riferendosi genericamente a una "dispersione" senza specificarne le modalità; al più sarebbe ravvisabile una mera negligenza nella custodia delle scritture contabili. 4. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 4.1. Con il primo contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l'attribuzione della qualifica di "co-amministratore di fatto": il ricorrente era solo un impiegato che svolgeva le proprie mansioni alle dipendenze della società gestita dalla sorella. Il percorso motivazionale esibito dalla sentenza impugnata sarebbe viziato sotto il profilo argomentativo e non rispondente ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove richiede l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società. Il ricorrente critica la tenuta logica e giuridica delle considerazioni espresse dal giudice di merito, che fonda la prova della veste assunta dall'imputato sulla scorta di elementi non conducenti:- le dichiarazioni rese dall'imputato sul fatto di essere un factotum e di aver partecipato ai processi decisionali, in subordine, però, alla sorella; il primo dato è irrilevante, mentre il secondo dimostra il contrario e cioè che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in posizione di subordinazione rispetto alle decisioni finali di esclusiva spettanza dell'amministratrice di diritto; - le dichiarazioni del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA], impiegato presso lo studio del commercialista che teneva la contabilità della fallita; il testimone ha premesso di avere scarsa conoscenza della società fallita e ha riferito circostanze prive di reale consistenza («stavo nello studio Kustermann, che teneva la contabilità, perché poi non la tenevo io, però diciamo che lì veniva sia Carmen, veniva anche Sandro, veniva Claudio, veniva un po' tutta la famiglia»); - il fatto che l'imputato fosse l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società subentrata alla fallita nell'esercizio della medesima attività commerciale; l'evenienza non illumina il ruolo svolto dallo stesso all'interno della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]". 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si registrerebbe una omessa motivazione sulle seguenti circostanze: - la discrasia esistente tra il fatto contestato nel capo di imputazione (distrazione di magazzino, macchinari e attività) e quello ritenuto in sentenza (distrazione di ramo di azienda senza corrispettivo); -le emergenze documentali: il locale-unità 74 del centro commerciale Aprilia 2 non è stato "trasferito o ceduto in via di fatto" dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma —alla scadenza naturale del contratto di affitto — è ritornato nella disponibilità della Società proprietaria del [OSCURATO:PERSONA] che, in virtù di una libera ed autonoma determinazione contrattuale, lo ha affittato alla [OSCURATO:SOCIETA].; - l'assenza di elementi per sostenere la distrazione di quei beni "costituiti essenzialmente da stigliature varie" lasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel locale- unità 74 del [OSCURATO:PERSONA] 2, avuto riguardo a: il contratto di comodato d'uso di quei medesimi beni stipulato il 14 novembre 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; la convenienza economica a spogliarsi dei beni dati in comodato, posto che, come emerso dalle stesse parole del curatore fallimentare, il loro valore era talmente esiguo da escludere l'utilità di una loro asportazione; - l'impossibilità di configurare una distrazione dell'avviamento, dato che le clausole del contatto di affitto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Società proprietaria del centro commerciale sancivano la rinuncia, da parte dell'affittuaria, a qualunque emolumento o indennità a titolo di miglioramenti o incrementi della produttività. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si lamenta la mancata risposta alle obiezioni difensive svolte: - in merito all'elemento oggettivo, il giudice di merito non avrebbe accertato la "specifica assegnazione" a [OSCURATO:PERSONA] di compiti inerenti alla "tenuta della contabilità, alla luce- in particolar modo- della totale assenza in capo al medesimo di quelle capacità e di quelle competenze necessarie allo scopo"; mentre la consegna di fatture al commercialista o il ritiro di documenti sarebbero dati neutri, ascrivili a un rapporto di ordinaria collaborazione familiare, come dimostra il fatto che le medesime incombenze erano svolte dall'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo alle indagini; - in merito all'elemento soggettivo, la sussistenza del dolo sarebbe stata illegittimamente desunta dalla condotta materiale, in violazione degli artt. 43 cod. pen. e 27, comma secondo, Cost.. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia l'inosservanza del canone del "ragionevole dubbio". 5. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente propone un unico motivo con il quale contesta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; non impugna, invece, il capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.1. Secondo quanto accertato dai giudici di merito: - è sparita l'intera documentazione contabile della fallita tenuta sino al 2010 (sono stati consegnati al curatore soltanto il bilancio del 2010 e le dichiarazioni dei redditi 2008, 2009 e 2010); la contabilità è stata tenuta dallo studio del commercialista dottor Kustermann e, nel 2010, è stata riconsegnata, nella sua integralità, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], fratello degli odierni imputati; - non risulta sia mai stata istituita una contabilità nel periodo successivo sino alla dichiarazione di fallimento (24 gennaio 2013).La ricorrente sostiene, richiamando le dichiarazioni del testimone Orciu, che le scritture sono andate smarrite per una condotta ascrivibile a terzi: portate in un ufficio della società presso lo stabilimento di via Appia, sono state successivamente smaltite, in modo improprio e senza autorizzazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso in affitto i locali dal padre della ricorrente. In tale situazione sarebbe configurabile al più una condotta di mera negligenza. 2.2. La tesi è manifestamente destituita di fondamento. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per la specifica ipotesi che qui interessa (art. 216, comma primo, n.2, prima parte, legge fall.), richiede, sotto il profilo oggettivo, una condotta di sottrazione, distruzione o falsificazione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri o delle altre scritture contabili e, sotto il profilo soggettivo, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. 2.2.1. Per "sottrazione" si intende qualunque azione diretta a impedire che le scritture contabili cadano nelle mani degli organi fallimentari. Alla nozione di sottrazione è riconducibile ogni forma di occultamento. Ebbene, la condotta addebitata agli odierni imputati rientra in tale concetto, posto che, come ritenuto dalla Corte di appello, abbondonare l'intera documentazione contabile in locali di cui si perde la disponibilità significa occultare, nascondere, tenere celata la documentazione stessa (pag. 16). Al riguardo va chiarito che la Corte di appello mostra perplessità circa la prova della dispersione della documentazione ad opera di terzi; in tal senso va letto il rilievo mosso all'imputata sul fatto di non aver mai riferito al curatore le vicende delle scritture, limitandosi a parlare di uno "smarrimento dei dati relativi ai fornitori". A differenza di quanto adombrato in ricorso, la Corte di appello (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata) non ravvisa in ciò il reato, ma solleva il dubbio circa l'attendibilità di una ricostruzione specifica del fatto offerta solo in un secondo momento, nel corso del dibattimento, sulla scorta di deposizioni rese da persone legate agli imputati da pregressi rapporti di collaborazione o conoscenza, i quali, peraltro, neppure sono stati in grado di riferire con certezza se davvero la documentazione collocata nel furgone fosse costituita dai registri contabili (cfr. pagina 13, notazione ripresa a pagina 16). Resta il fatto che l'occultamento è stato posto in essere già con il volontario abbandono delle scritture contabili in un locale non più accessibile alla fallita, di talché i successivi accadimenti (reali o presunti), da cui è derivata la perdita definitiva, non sono altro che la conseguenza di quella decisione. 2.2.2. La condotta di sottrazione/occultamento (al pari della distruzione, falsificazione, omessa tenuta) richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Sul punto il ragionamento del giudice di merito è chiaro e privo di cadute logiche: la cessione gratuita dei beni alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale) e l'occultamento della contabilità vanno posti in correlazione tra loro e, letti unitariamente, rivelano il fine di impedire l'emersione della operazione illecita sì da sottrarre in via definitiva i beni distratti alla massa fallimentare con pregiudizio per il ceto creditorio e, contemporaneamente, con vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestita dai medesimi [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 16 sentenza impugnata). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 3.1. Il primo motivo, che contesta la qualifica di co-amministratore di fatto, è infondato. 3.1.1. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf. tra le ultime Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540). La previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). 3.1.2. Nella specie i giudici di primo e di secondo grado, esprimendo una valutazione conforme, hanno posto in luce come dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, emergesse il ruolo gestorio da lui svolto all'interno della società fallita, in unione alla sorella Carmen, amministratrice di diritto. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito: di essere inquadrato come impiegato; di svolgere, al di là della qualifica formale, il ruolo di factotum, insieme ad un altro fratello; di assumere autonomamente delle decisioni poiché «essendo un'azienda di famiglia, eravamo indipendenti, potevamo fare delle cose»; di occuparsi della parte organizzativa e materiale; di essere sempre coinvolto nei processi decisionali «ci riunivamo tutti a casa per poter decidere insieme: però diciamo la decisione finale veniva presa comunque da Carmen» (pagg. 9-10, 14-15 sentenza impugnata). È questo il nocciolo del ragionamento probatorio esposto dalla Corte di appello, che, solo a conferma, cita: le dichiarazioni del collaboratore del commercialista in ordine al fatto che si trattava di un'impresa familiare tanto che teneva i rapporti indistintamente con uno e l'altro degli imputati; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della società succeduta alla fallita nella gestione del medesimo punto vendita presso il cento commerciale Aprilia 2 (come a dire che in sostanza erano sempre le medesime persone, al di là delle cariche formali ricoperte, ad occuparsi del negozio). Si tratta di argomentazioni congrue, immuni da cadute logiche, oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101) e rispondenti al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). La circostanza che la decisione finale fosse presa da [OSCURATO:PERSONA] non inficia la tenuta della motivazione, poiché l'esercizio di poteri gestori è compatibile con il riconoscimento, a uno degli amministratori, della parola finale nella assunzione di decisioni che comunque vengono discusse e prese "tutti insieme". 3.2. Il secondo motivo, afferente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato. 3.2.1. L'operazione distrattiva, ricostruita in sentenza, si sostanzia in questo: i fratelli [OSCURATO:SOCIETA], stipulando un nuovo contratto di affitto con la locatrice sotto una diversa veste giuridica, hanno di fatto proseguito la medesima attività nella unità 74 del [OSCURATO:PERSONA] 2, arricchendosi dei beni (tavolini sgabelli sedie banconi, banconi espositori, banconi frigo, celle frigo) lasciati dalla fallita, la quale, privata del patrimonio, di ogni attività e della possibilità di proseguirla, senza ricevere alcun corrispettivo o altra utilità, rimaneva l'unico soggetto esposto nei confronti dei creditori. È questo il dato ineludibile, che i motivi di ricorso non riescono a scalfire. Gli elementi concreti sopra evidenziati risultano pienamente coerenti rispetto alla fattispecie penale oggetto di contestazione, che si configura ogni qual volta un elemento attivo del patrimonio (inteso in senso ampio) della fallita venga sottratto al soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Tale effetto si produce, o può prodursi, sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). L'operazione distrattiva può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di essa la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie. 3.2.2. A fronte di ciò, sono del tutto irrilevanti: - la scadenza del contratto di affitto; - le clausole contrattuali; - l'esistenza o meno di un fantomatico contratto di comodato (che sarebbe dimostrato da un documento privo di data certa ed emerso in dibattimento da una situazione di povertà contabile assoluta), poiché l'esistenza o meno di un formale negozio giuridico non giustifica, sotto il profilo patrimoniale, il trasferimento che, essendo a titolo gratuito e a tempo indeterminato, è andato a esclusivo vantaggio della beneficiaria e a completo detrimento della concedente. Del resto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'assunto che i beni fossero privi di valore non trova affatto conferma nelle dichiarazioni del curatore del fallimento trascritte in sentenza (si parla di un valore «non particolarmente rilevante» e delle spese che dovrebbe sostenere l'Erario per acquisirli, pag. 6 sentenza impugnata); mentre l'esistenza di antieconomici costi di trasporto è meramente asserita. 3.2.3. La denunciata discrasia tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non si è tradotta in alcuna eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza e comunque è insussistente, come si ricava dal confronto con la descrizione della condotta esposta nel capo di imputazione: «distraevano magazzino, macchinari ed attività in favore di tale ultima società (la fratelli [OSCURATO:SOCIETA])». 3.3. Il terzo motivo investe il capo relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 3.3.1. In merito all'elemento oggettivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non avrebbe accertato la «specifica assegnazione" a [OSCURATO:PERSONA] di compiti inerenti alla "tenuta della contabilità, alla luce- in particolar modo- della totale assenza in capo al medesimo di quelle capacità e di quelle competenze necessarie allo scopo". La censura è priva di fondamento sia giuridico sia fattuale. Sotto il primo profilo va ricordato che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Per altro verso, le modalità della condotta di occultamento, ripercorse sopra al paragrafo 2.2.1. - di cui l'imputato si è dimostrato pienamente informato - non richiedono particolari capacità e competenze in materia contabile, poiché si è trattato di far sparire i registri contabili della società. 3.3.2. Come già osservato trattando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sopra paragrafo 2.2.2), la condotta di sottrazione/occultamento richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La motivazione offerta dal giudice di merito è immune da vizi logici: è ragionevole presumere che l'assenza di contabilità fosse preordinata a celare l'operazione pregiudizievole per i creditori, allo scopo di danneggiare questi ultimi e di avvantaggiare la nuova società costituita dai fratelli [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. sopra paragrafo 2.2.2). Si tratta di sviluppo argomentativo rispondente al principio per cui il dolo deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata (cfr. Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). Nella specie è stata valorizzata non la mera condotta di occultamento delle scritture contabili (come sostiene il ricorrente), ma questa in connessione con quella di distrazione (cfr. paragrafo 2.2.2.). 3.4. Il quarto motivo, che lamenta il mancato rispetto del canone del ragionevole dubbio, è generico, poiché si limita a formulare rivendicazioni astratte prive di correlazione specifica con i punti e le ragioni della decisione. 4. Discende il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il r