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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 42126/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (come integrato dalla successiva memoria del 26 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; lo stesso reitera i motivi di appello in modo alquanto generico senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza e prospetta un vizio della motivazione della sentenza in realtà non sussistente.

La sentenza impugnata evidenzia come l'imputato era il progettista e direttore dei lavori, sia per il permesso di costruire n. 95 del 2016, sia per la SCIA n. 576 del 2016 e anche per la SCIA n. 585 del 2016.

Egli, pertanto, era a conoscenza delle opere abusive realizzate (opere abusive non contestate - divisione dell'unica abitazione rurale autorizzata in due unità immobiliari, una rurale e altra per civile abitazione -).

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

2. Alla data della sentenza la prescrizione non era maturata.

L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione (eccepita con la memoria) eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato dalla successiva memoria del 26 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; lo stesso reitera i motivi di appello in modo alquanto generico senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza e prospetta un vizio della motivazione della sentenza in realtà non sussistente. La sentenza impugnata evidenzia come l'imputato era il progettista e direttore dei lavori, sia per il permesso di costruire n. 95 del 2016, sia per la SCIA n. 576 del 2016 e anche per la SCIA n. 585 del 2016. Egli, pertanto, era a conoscenza delle opere abusive realizzate (opere abusive non contestate - divisione dell'unica abitazione rurale autorizzata in due unità immobiliari, una rurale e altra per civile abitazione -). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. 2. Alla data della sentenza la prescrizione non era maturata. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione (eccepita con la memoria) eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 42126/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris