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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 dicembre 2021

Cassazione n. 12197/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2011-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]-TMPORE, elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio 44 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 1283/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato in data 31.12.2021, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti del Comune di Rocca di Mezzo e della Provincia di l'Aquila, con cui aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la rinuncia è stata comunicata ai difensori degli intimati, che vi hanno apposto il visto; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre partii; - trattandosi di atto unilaterale recettizio,, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti„ la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2021.

Il President7 [OSCURATO:PERSONA] v ano G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2011-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]-TMPORE, elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio 44 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 1283/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato in data 31.12.2021, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti del Comune di Rocca di Mezzo e della Provincia di l'Aquila, con cui aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la rinuncia è stata comunicata ai difensori degli intimati, che vi hanno apposto il visto; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre partii; - trattandosi di atto unilaterale recettizio,, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti„ la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2021. Il President7 [OSCURATO:PERSONA] v ano G
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