CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 agosto 2021
Cassazione n. 39547/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'i giugno 2021 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicatagli in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, lett. b) e c), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la misura degli arresti domiciliari. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di mancanza o di illogicità della motivazione in quanto il Tribunale ha omesso di valutare le circostanze, segnalate nell'istanza, idonee a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari, ovvero, l'atteggiamento collaborativo dell'indagato nel corso dell'interrogatorio ed il carattere risalente nel tempo dei precedenti specifici a carico del Fiorillo. 3.Con memoria pervenuta via p.e.c. il 19 agosto 2021 il difensore del Fiorillo ha dedotto l'omessa valutazione, con riferimento al parametro dell'attualità delle esigenze cautelari, della circostanza relativa alla "disapplicazione" della recidiva con la sentenza di primo grado e l'irrilevanza del riferimento all'ulteriore misura cautelare applicata al Fiorillo, in quanto oggetto di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 1.1. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato l'appello del ricorrente rilevando che, in presenza di un quadro cautelare ormai cristallizzatosi, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, con l'emissione della sentenza di condanna del ricorrente alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, e, quanto alle esigenze cautelari, con la conferma in sede di impugnazione cautelare dell'ordinanza genetica, ha escluso che gli elementi allegati con l'istanza di sostituzione della misura custodiale - le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ed il tempo trascorso dall'applicazione della misura - presentino il carattere di novità necessario ai fini di una rivalutazione in termini favorevoli al ricorrente delle esigenze cautelari. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, l'ordinanza impugnata ha richiamato le argomentazioni già svolte dal Tribunale del riesame che ha dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari dalle modalità della condotta criminosa (avuto riguardo al quantitativo di sostanza ceduta, al rapporto del ricorrente con un esponente della criminalità organizzata attiva in un territorio diverso da quello di provenienza ed allo stabile inserimento del Fiorillo nel traffico illecito di stupefacenti), dai precedenti specifici a carico del Fiorillo e dalla contiguità temporale tra la sua scarcerazione in relazione ad uno dei titoli esecutivi ed il fatto per cui si procede. Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, escludendo il carattere di novità delle circostanze allegate del ricorrente, costituisce, dunque, una corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte in tema di preclusione derivante dal cd. giudicato cautelare secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908). Il ricorrente, peraltro, omettendo ogni confronto critico con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, oltre ad insistere genericamente sulla rilevanza del suo atteggiamento collaborativo e sul carattere remoto dei precedenti specifici, ha dedotto l'omessa valutazione dell'incidenza della esclusione della recidiva sulla valutazione delle esigenze cautelari. Anche quest'ultima deduzione, formulata in termini assolutamente generici, è priva di fondamento giuridico, trattandosi di istituti che presentano differenti caratteristiche ontologiche. La recidiva, infatti, opera come circostanza aggravante ad effetto speciale, inerente alla persona del colpevole, e presuppone la sussistenza di almeno una precedente condanna per un delitto non colposo. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in conformità con le pronunce sul tema della Corte costituzionale (tra le tante, Corte cost. 14 giugno 2007 n. 192) la sua configurabilità consegue alla verifica, spettante al giudice, in merito alla valenza sintomatica dell'illecito quale espressione della riprovevolezza della condotta e della maggiore capacità a delinquere del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è, dunque, tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Diverso è, invece, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che presuppone la formulazione di un giudizio di carattere prognostico, fondato sui parametri della modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'agente - che non deve essere necessariamente desunta dai precedenti penali dell'indagato - in merito alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati specificamente indicati dalla norma, che possono anche non essere della stessa specie di quello per cui si procede. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto l'indagato perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato art. 94. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att.