CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 novembre 2017
Cassazione n. 01809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3186/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2129/2017, pubblicata in data 17.11.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 68/2008, emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €. 32.000,00, quale compenso, asseritamente concordato tra le parti in data 12.11.2007, per l’assistenza stragiudiziale in una controversia ereditaria e per la difesa nel successivo procedimento di sequestro. Oggetto: compensi professionali L’opponente ha eccepito che la scrittura privata del 12.11.2007 difettava dei requisiti necessari per valere come patto determinativo del compenso o come ricognizione di debito, evidenziando, inoltre, l'inesattezza delle parcelle allegate, perché calcolate su uno scaglione di valore superiore di quello effettivo; ha lamentato, infine, che il difensore non avesse conteggiato un acconto di € 4000,00. Si è costituita l’opposta, contestando le avverse deduzioni; ha proposto riconvenzionale per la condanna dell'opponente all'ulteriore somma di € 23.000,00, a titolo di risarcimento del danno provocato dal mancato pagamento delle spettanze. Assunto l'interrogatorio formale delle parti e precisate le conclusioni, il tribunale, con sentenza n. 6/2012 del 18.01.2012, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha liquidato in favore del difensore un importo finale di € 4.882,31 in applicazione delle tariffe in vigore, negando che le parti avessero fissato per iscritto l’ammontare del corrispettivo. La pronuncia è stata riformata in appello. Secondo la Corte distrettuale, la scrittura del 12 dicembre 2007 integrava un patto completo di tutti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 2233, comma terzo, c.c., indicando gli affari affidati al difensore, il corrispettivo di € 25.000,00 per le cause divisorie, pari al 5% dell'importo del valore dei beni ereditari ricevuti dalla Burgio, e di € 12.000,00 per il sequestro giudiziario. Con il documento redatto dal professionista, questi aveva formulato al cliente la sua "previsione di onorario", ossia una vera e propria proposta, che era stata "riconosciuta" (ovvero, accettata ) dalla Burgio, che l’aveva sottoscritta. Di conseguenza, non era possibile liquidare il compenso facendo ricorso ai parametri tariffari, dovendo prevalere l’accordo tra le parti ai sensi del primo comma dell’art. 2233 c.c.. La cassazione della sentenzaè chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1366, 1371, 2233, 3° co., c.c. e art. 35, secondo comma, D.lgs. 206/2005, lamentando che la Corte di merito, nel ritenere che la scrittura 12.12.2007 integrasse un valido accordo sul compenso, abbia mal interpretato il testo della scrittura, avendo le parti formalizzato una “previsione di onorario” e non una proposta contrattuale, e quindi stilato un preventivo, mancando elementi dai quali potesse desumersi la volontà di fissare definitivamente l’ammontare del compenso. La Corte di merito avrebbe dovuto prender atto dell’equivocità del dato letterale e applicare il criterio secondo cui, in materia di contratti dei consumatori, le clausole si interpretano in senso sfavorevole al professionista, o far ricorso all’interpretazione secondo buona fede. Il motivo è infondato. La Corte di merito, nel ritenere perfezionato un accordo sul compenso, non si è limitata a dar rilievo ad un dato letterale non esaustivo o ambiguo. Appaiono valorizzati la completezza contenutistica dello scritto, l’analiticità delle disposizioni, il contenuto complessivo del documento, la previsione di acconti successivamente versati - quale comportamento attuativo delle parti - senza trascurare l’elemento testuale (ad es. le espressioni “previsioni di onorario”, “riconosciuto” e “ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]”, presenti nel documento ed esaminati a pag. 8 della sentenza), facendo ricorso all’integrato utilizzo dei criteri di legge, che impongono di considerare come primario il criterio letterale , ma senza svalutare quelli ulteriori del significato delle singole clausole e del comportamento complessivo delle parti, sia anteriore che successivo alla stipula, specie se la lettera del contratto non appaia – alle valutazioni del giudice – risolutiva per individuare la volontà dei contraenti. All’asserita equivocità deltesto – riguardo però a talune espressioni utilizzate nella scrittura, ma non anche all’individuazione della regolamentazione economica del rapporto, che il giudice di merito ha ritenuto puntuale - la pronuncia ha appunto sopperito mediante il coordinato utilizzo dei criteri interpretativi, giungendo ad esiti tutt’altro che implausibili. Non è invece sindacabile il mancato utilizzo del criterio di cui all’art. 35 d.lgs. 206/2005 o dell’interpretazione secondo buona fede: compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt.1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007; Cass. 11278/2005; Cass.8713/2004; Cass. 9786/2010). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità della clausola di determinazione del compenso ai sensi degli artt. 33-35 d.lgs., 206/2005, per violazione degli obblighi di trasparenza e comprensibilità delle pattuizioni e di correttezza e buona fede nella predisposizione del contratto e nell’informazione della cliente sugli oneri economici discendenti dallo svolgimento dell’incarico. Il motivo è infondato. La pronuncia - trasponendo integralmente e nei suoi esatti termini il contenuto del contratto (cfr. pag. 6) - ha posto in rilievo come la scrittura enunciasse in modo chiaro ed intellegibile, senza alcuna ambiguità, le singole pattuizioni, indicando le prestazioni svolte, i criteri applicati e gli importi analiticamente riconosciuti per ciascuna attività, i valori di riferimento e le relative percentuali, con piena comprensibilità delle clausole contrattuali, frutto – logicamente – di una dettagliata informativa sui termini economici del rapporto professionale. Secondo la pronuncia, la volontà negoziale delle parti era compiutamente ricostruibile e si era manifestata conclusivamente (senza alcun rinvio a successive intese). Il documento, anche se in forma schematica ed essenziale, non dava adito a problemi di lettura, conteneva tutti gli elementi per essenziali per valere come accordo sul compenso. La precisa predeterminazione dei contenuti economici del rapporto e la fissazione del compenso senza margini di ambiguità, con completa enunciazione dei criteri di quantificazione, rendevano – dunque – conto della rispondenza dell’accordo all’interesse del cliente ad una completa e corretta informazione sui termini economici del rapporto professionale, enunciati nella scrittura in maniera chiara ed analitica, in sostanziale coerenza con le disposizioni a tutela del consumatore. Il ricorso è respinto, con regolazione delle spese in dispositivo secondo soccombenza. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così