CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, comma 2, cod. pen.) e B) (artt. 582, 576, 61, n. 1, cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere generico ed aspecifico, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti (si vedano pagg. 4 e 5, ove i giudici del merito ampiamente motivano sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in ragione della coerenza della versione fornita, della mancanza di interesse e dei molteplici riscontri al narrato forniti sia dal verbale di arresto e sequestro che dal referto medico). Peraltro, in tale prospettiva rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative,3vnel caso di specie (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra le ritenute circostanze, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché connotato da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolate, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter pervenire al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti in ragione delle modalità brutali della condotta, indici di significativa pericolosità del reo e di particolare intensità del dolo. In tal sento, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente argomentazione e, nel caso di specie, non emergono i vizi motivazionali lamentati (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere E