CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 30972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18363/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 88/2024 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 27/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18363/2024 Numero sezionale 996/2025 Numero di raccolta generale 30972/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti atteso che la questione è rimasta dibattuta sino alla pronuncia della Corte di Giustizia, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18363/2024 Numero sezionale 996/2025 Numero di raccolta generale 30972/2025 Data pubblicazione 26/11/2025