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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18708/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1975; avverso la sentenza del 10 dicembre 2021, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Pescara, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della CANTO' IMMOBILIARE s.r.1., poi dichiarata fallita, di bancarotta semplice documentale. àL.)

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare:

2.1. con il primo motivo, violazione dell'art. 217 della legge fallimentare.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'apporto collaborativo offerto dall'imputato, nonostante il suo stato di salute, avrebbe comunque permesso al curatore di soddisfare gli interessi dei creditori (partecipando ad una procedura esecutiva nelle more intrapresa da altri creditori) e di ricostruire il patrimonio aziendale e i suoi movimenti contabili.

E tanto escluderebbe ogni lesione dell'interesse tutelato dalla norma;

2.2. con il secondo motivo, violazione dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte in cui la corte di appello, nonostante la sussistenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi, non avrebbe ritenuto la particolare tenuità del fatto, escludendo così la punibilità del reato;

2.3. con il terzo motivo, infine, violazione dell'art. 62 bis cod. pen., quanto al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, il delitto di bancarotta semplice documentale, previsto dal 2° comma dell'art. 217

I. fall., perché avrebbe tenuto, nei tre anni antecedenti il fallimento, le scritture contabili prescritte dalla legge in modo irregolare ed incompleto.

Il ricorrente ha dedotto che l'apporto collaborativo offerto avrebbe comunque permesso al curatore di soddisfare gli interessi dei creditori e di ricostruire il patrimonio aziendale e i suoi movimenti contabili.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La norma, infatti, sanziona penalmente — ove si verifichi il fallimento — la violazione degli obblighi imposti agli imprenditori commerciali relativi alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili (di cui all'art. 2214 cod civ.) ed è diretta a tutelare non l'interesse dei creditori all'integrità della loro garanzia generica, ma l'interesse, a questo preliminare e strumentale, alla ostensibilità del patrimonio e delle vicende a questo relative.

Pertanto, come già ritenuto da questa Corte, l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito è evento estraneo al fatto tipico descritto nella norma e caratterizza, invece, una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051 del 24 giugno 2014, Rv. 260774), non contestato all'imputato.

1.2. Da ciò l'irrilevanza delle deduzioni offerte, eccentriche rispetto all'imputazione, e l'inammissibilità del motivo.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che la corte di appello, nonostante la sussistenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi, non avrebbe escluso la punibilità del reato.

Anche questo motivo è inammissibile.

2.1. Appare opportuno premettere che effettivamente la decisione impugnata non ha specificamente motivato in ordine all'applicabilità o meno della norma in questione, ma le ragioni della contestata esclusione emergono, comunque, da una valutazione sistematica della complessiva motivazione offerta nella decisione impugnata.

La sentenza, infatti, sotto tale profilo, è un tutto coerente ed organico, in cui ogni punto deve essere posto in relazione agli altri e la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Rv. 191487; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096).

2.2. Ebbene, sul presupposto che l'accertamento della particolare tenuità dei fatto, sotto il profilo oggettivo, impone al giudice di valutare, secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo, il giudice ha valutato, seppur sinteticamente, da un canto l'esiguità della documentazione prodotta dall'imputato e dall'altro la tipologia ed il numero delle omissioni operate.

Elementi dai quali si deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma invocata dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo d'impugnazione, in ultimo, il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Anche questo motivo è inammissibile.

Il giudice, infatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.

Sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

E la corte territoriale, seppur con motivazione assai sintetica, ha unitariamente evidenziato gli elementi (le modalità della condotta, la tipologia ed il numero delle omissioni operate e la personalità dell'imputato, così come evidenziate nel corpo della motivazione) attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore oco Gerarcfò„Sgbeo ne , ( [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1975; avverso la sentenza del 10 dicembre 2021, della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Pescara, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della CANTO' IMMOBILIARE s.r.1., poi dichiarata fallita, di bancarotta semplice documentale. àL.) 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo, violazione dell'art. 217 della legge fallimentare. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'apporto collaborativo offerto dall'imputato, nonostante il suo stato di salute, avrebbe comunque permesso al curatore di soddisfare gli interessi dei creditori (partecipando ad una procedura esecutiva nelle more intrapresa da altri creditori) e di ricostruire il patrimonio aziendale e i suoi movimenti contabili. E tanto escluderebbe ogni lesione dell'interesse tutelato dalla norma; 2.2. con il secondo motivo, violazione dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte in cui la corte di appello, nonostante la sussistenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi, non avrebbe ritenuto la particolare tenuità del fatto, escludendo così la punibilità del reato; 2.3. con il terzo motivo, infine, violazione dell'art. 62 bis cod. pen., quanto al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, il delitto di bancarotta semplice documentale, previsto dal 2° comma dell'art. 217 I. fall., perché avrebbe tenuto, nei tre anni antecedenti il fallimento, le scritture contabili prescritte dalla legge in modo irregolare ed incompleto. Il ricorrente ha dedotto che l'apporto collaborativo offerto avrebbe comunque permesso al curatore di soddisfare gli interessi dei creditori e di ricostruire il patrimonio aziendale e i suoi movimenti contabili. 1.1. Il motivo è inammissibile. La norma, infatti, sanziona penalmente — ove si verifichi il fallimento — la violazione degli obblighi imposti agli imprenditori commerciali relativi alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili (di cui all'art. 2214 cod civ.) ed è diretta a tutelare non l'interesse dei creditori all'integrità della loro garanzia generica, ma l'interesse, a questo preliminare e strumentale, alla ostensibilità del patrimonio e delle vicende a questo relative. Pertanto, come già ritenuto da questa Corte, l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito è evento estraneo al fatto tipico descritto nella norma e caratterizza, invece, una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051 del 24 giugno 2014, Rv. 260774), non contestato all'imputato. 1.2. Da ciò l'irrilevanza delle deduzioni offerte, eccentriche rispetto all'imputazione, e l'inammissibilità del motivo.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che la corte di appello, nonostante la sussistenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi, non avrebbe escluso la punibilità del reato. Anche questo motivo è inammissibile. 2.1. Appare opportuno premettere che effettivamente la decisione impugnata non ha specificamente motivato in ordine all'applicabilità o meno della norma in questione, ma le ragioni della contestata esclusione emergono, comunque, da una valutazione sistematica della complessiva motivazione offerta nella decisione impugnata. La sentenza, infatti, sotto tale profilo, è un tutto coerente ed organico, in cui ogni punto deve essere posto in relazione agli altri e la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Rv. 191487; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096). 2.2. Ebbene, sul presupposto che l'accertamento della particolare tenuità dei fatto, sotto il profilo oggettivo, impone al giudice di valutare, secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo, il giudice ha valutato, seppur sinteticamente, da un canto l'esiguità della documentazione prodotta dall'imputato e dall'altro la tipologia ed il numero delle omissioni operate. Elementi dai quali si deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma invocata dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo d'impugnazione, in ultimo, il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo motivo è inammissibile. Il giudice, infatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale, seppur con motivazione assai sintetica, ha unitariamente evidenziato gli elementi (le modalità della condotta, la tipologia ed il numero delle omissioni operate e la personalità dell'imputato, così come evidenziate nel corpo della motivazione) attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore oco Gerarcfò„Sgbeo ne , ( [OSCURATO:PERSONA]
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