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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 1964

Cassazione n. 08079/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147/RG. 27942 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo alli applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva specifica e reiterata fk' è stata argomentata a pag. 1 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensora [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] N' ravaglini Massim • DEPOStTATA g\1 CA.IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147/RG. 27942 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo alli applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva specifica e reiterata fk' è stata argomentata a pag. 1 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensora [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] N' ravaglini Massim • DEPOStTATA g\1 CA.IN
Sentenza Cassazione n. 08079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris