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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05613/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE

1. - La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con evasione di imposte pari a C 79.159,00.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata.

Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in considerazione della circostanza che l'imputata aveva depositato tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla relativa scadenza, ma che tale condotta successiva non valeva ad escludere la gravità dell'offesa in quanto la pur tard va dichiprzione ,riportava dati non veritieri cioè non coincidenti con quelli cgi, e accertati che avevand.,rricostruzione)f reddito pari a C 212.014,00, con evasione delle imposte, peraltro neppure corrisposte pur tardivamente tenuto conto dell'affermato principio secondo cui la condotta susseguente al reato (la tardiva presentazione), in uno con i criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità, ma non vale da sola a ritenerla.

Come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo».

Nella valutazione globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità dell'offesa tenuto conto che la presentazione della dichiarazione non era neppure veritiera sulla ricostruzione dei redditi che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, )/ equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con evasione di imposte pari a C 79.159,00. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianza manifestamente infondata. Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in considerazione della circostanza che l'imputata aveva depositato tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla relativa scadenza, ma che tale condotta successiva non valeva ad escludere la gravità dell'offesa in quanto la pur tard va dichiprzione ,riportava dati non veritieri cioè non coincidenti con quelli cgi, e accertati che avevand.,rricostruzione)f reddito pari a C 212.014,00, con evasione delle imposte, peraltro neppure corrisposte pur tardivamente tenuto conto dell'affermato principio secondo cui la condotta susseguente al reato (la tardiva presentazione), in uno con i criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen., rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità, ma non vale da sola a ritenerla. Come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Ubaldi, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto «rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo». Nella valutazione globale del fatto, la corte territoriale ha espresso un giudizio di gravità dell'offesa tenuto conto che la presentazione della dichiarazione non era neppure veritiera sulla ricostruzione dei redditi che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, )/ equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 05613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris