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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto dalla ricostruzione dei fatti operata in entrambi i giudizi di merito è emerso come l'imputato non avesse agito come mero esattore del credito vantato dal Pagano, già estinto, bensì per ottenere un ulteriore e indebito profitto (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03); pertanto, pure se la motivazione della Corte di appello non è corretta nella parte in cui afferma che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sia reato proprio esclusivo, si deve rilevare come non vi sia alcun confronto con la parte della sentenza (pag.4) nella quale viene spiegato che non sussisteva alcun debito da parte della persona offesa.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto dalla ricostruzione dei fatti operata in entrambi i giudizi di merito è emerso come l'imputato non avesse agito come mero esattore del credito vantato dal Pagano, già estinto, bensì per ottenere un ulteriore e indebito profitto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03); pertanto, pure se la motivazione della Corte di appello non è corretta nella parte in cui afferma che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sia reato proprio esclusivo, si deve rilevare come non vi sia alcun confronto con la parte della sentenza (pag.4) nella quale viene spiegato che non sussisteva alcun debito da parte della persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris