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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47971/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

La ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in punto di responsabilità, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod.pen.

Quanto alla doglianza relativa all'affermata responsabilità, il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su deduzioni generiche e versate in fatto, tenuto conto della specifica motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (p.3), rispetto al cui percorso argomentativo la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.

Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche, si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte del merito ha fatto riferimento a taluni indici sintomatici della proclività a delinquere della ricorrente, tra cui l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza, la presenza di precedenti penali, l'ingente quantità di stupefacente rinvenuto e la pluralità di condotte criminose poste in essere (pp. 3 e 4).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in punto di responsabilità, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod.pen. Quanto alla doglianza relativa all'affermata responsabilità, il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su deduzioni generiche e versate in fatto, tenuto conto della specifica motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (p.3), rispetto al cui percorso argomentativo la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità. Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche, si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte del merito ha fatto riferimento a taluni indici sintomatici della proclività a delinquere della ricorrente, tra cui l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza, la presenza di precedenti penali, l'ingente quantità di stupefacente rinvenuto e la pluralità di condotte criminose poste in essere (pp. 3 e 4). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I Presi
Sentenza Cassazione n. 47971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris